§ 1.6.111 - L.R. 25 marzo 1996, n. 8.
Abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:25/03/1996
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti [...]
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.6.111 - L.R. 25 marzo 1996, n. 8.

Abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini».

(G.U.R. 30 marzo 1996, n. 14).

 

Art. 1.

     1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei termini».

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.