§ 1.4.152 - Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.
Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:10/05/2001
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali.
Art. 3.  Trattamento economico.
Art. 4.      1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità


§ 1.4.152 - Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.

Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

(G.U.R. 15 giugno 2001, n. 30).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, stabilisce l'organizzazione, le competenze e la composizione degli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonché il trattamento economico del relativo personale.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali.

     1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'Amministrazione, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono dei seguenti uffici, costituiti con proprio provvedimento, previa comunicazione al dirigente della struttura di massima dimensione di appartenenza, delle unità di personale individuate: Ufficio di Gabinetto, Segreteria particolare [1].

     2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente si compone di non più di n. 16 unità, compreso il Capo di Gabinetto, delle quali, al fine di assicurare la piena funzionalità operativa, almeno 6 con qualifica non dirigenziale.

     3. L'Ufficio di Gabinetto degli Assessori regionali si compone di non più di n. 13 unità, compreso il Capo di Gabinetto, delle quali, al fine di assicurare la piena funzionalità operativa, almeno 5 con qualifica non dirigenziale.

     4. All'Ufficio di Gabinetto, nel cui ambito opera una Segreteria tecnica, è preposto il Capo di Gabinetto, il quale assicura l'azione coordinata degli uffici di diretta collaborazione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione dei dipartimenti.

     5. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione assicura, altresì, il raccordo con gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

     6. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Presidente e dagli Assessori tra i dirigenti di livello non inferiore alla seconda fascia.

     7. Fra i componenti dell'Ufficio di Gabinetto con qualifica dirigenziale o fra uno dei soggetti esterni di cui al successivo comma 10, il Presidente e gli Assessori possono individuare, su base esclusivamente fiduciaria, un vicario che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento.

     8. La Segreteria tecnica opera alle dipendenze del Capo di Gabinetto e cura l'istruttoria degli atti amministrativi di competenza del Presidente e degli Assessori, nonché le risposte agli atti parlamentari di controllo ed indirizzo riguardanti il ramo di amministrazione regionale ed il relativo seguito. La stessa è composta di non più di 12 unità, per il Presidente della Regione, e di non più di 9 unità per gli Assessori regionali, di cui almeno un terzo con qualifica dirigenziale. Ad una delle unità con qualifica dirigenziale, o ad uno dei soggetti esterni di cui al successivo comma 10, viene assegnato, su base esclusivamente fiduciaria, l'incarico di coordinamento della Segreteria tecnica.

     9. La Segreteria particolare svolge compiti di supporto all'attività politica, coordinando gli impegni e curando i rapporti del vertice politico con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Alla stessa è preposto il segretario particolare ed è composta complessivamente, compreso lo stesso segretario particolare, di non più di 9 unità, per il Presidente della Regione e per gli Assessori regionali.

     10. Degli Uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell'Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dall'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     11. [I servizi di valutazione e controllo strategico operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente al Presidente ed agli Assessori; la composizione ed il relativo funzionamento sono disciplinati con gli strumenti attuativi di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10] [2].

     12. Le assegnazioni agli uffici di cui al presente articolo, nonché i relativi incarichi, anche al personale esterno all'Amministrazione regionale cessano, comunque, con il venir meno della preposizione del Presidente e degli Assessori al rispettivo ramo di Amministrazione regionale.

     13. Gli incarichi di responsabili di strutture, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 non sono cumulabili con quelli di Capo di Gabinetto e di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione.

     14. Per esigenze organizzative le assegnazioni numeriche riferite a ciascuno degli uffici previsti dai commi 2, 3, 8 e 9, ferma restando la dotazione complessiva risultante dalla somma delle unità assegnate ai medesimi uffici, possono essere modificate, con un limite di aumento di un terzo, con provvedimento del Capo di Gabinetto.

 

     Art. 3. Trattamento economico.

     1. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti gli uffici di cui al precedente art. 2 è, per il personale

dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali applicabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento per il personale dell'Ufficio di Gabinetto.

     2. Le disposizioni del comma 1 cesseranno di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali, che dovranno contenere apposite previsioni per il personale degli uffici di cui all'articolo 2.

     3. Per il personale con qualifica dirigenziale si applicano i provvedimenti di cui all'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     4. Per il personale degli uffici di diretta collaborazione esterno all'Amministrazione regionale si farà riferimento sia per il trattamento fondamentale, sia per il trattamento accessorio, alle corrispondenti qualifiche di personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 4.

     1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

     2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.

[2] Comma abrogato dall'art. 16 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.