§ 1.4.146 - Decreto Presidenziale 7 agosto 1997, n. 34.
Recepimento dell'accordo per la definizione della progressione economica orizzontale di cui agli artt. 14 e 15 del D.P. Reg. 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:07/08/1997
Numero:34


Sommario
Art. 1.      La tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/95 è sostituita dalla tabella B allegata al presente accordo.
Art. 2. 
Art. 3.      La percentuale di cui all'art. 14, comma 2, del D.P. Reg. n. 11/95 viene stabilita paritariamente, per tutte le fasce funzionali nel 69% dei dipendenti in servizio di ruolo in ciascuna fascia [...]
Art. 4.      Ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1996 potrà essere attribuita la posizione economica immediatamente superiore prevista agli artt. 14 e 15 del D.P. Reg. n. 11/95, purché abbiano maturato [...]
Art. 5.      I criteri per la compilazione della graduatoria saranno:
Art. 6.      Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, quantificati, per ciascun anno, nel prospetto allegato 2 trovano copertura, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 [...]
Art. 7.      Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione [...]


§ 1.4.146 - Decreto Presidenziale 7 agosto 1997, n. 34.

Recepimento dell'accordo per la definizione della progressione economica orizzontale di cui agli artt. 14 e 15 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 11.

(G.U.R. 6 settembre 1997, n. 49).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visti gli articoli 14, lett. q, e 20 dello Statuto;

     Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» ed, in particolare, l'art. 5 relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;

     Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11 «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994» ed, in particolare, gli articoli 14 relativo all'istituto della progressione economica orizzontale, e 15, concernente le procedure per l'attribuzione della progressione economica orizzontale;

     Vista l'ipotesi di accordo tra la delegazione dell'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali CISL, CGIL, SADIRS, CISAS, SIAD CONFAIL e DIRSI siglata in data 18 gennaio 1996;

     Vista la deliberazione n. 117 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 4 aprile 1996, con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, la sottoscrizione della predetta ipotesi;

     Vista l'ipotesi di accordo, modificativa ed integrativa della precedente, in adesione alle osservazioni formulate sulla stessa dall'organo di controllo, siglata in data 21 dicembre 1996 tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CISAL, SADIRS CISAS, SIAD CONFAIL, DIRSI, CILDI-FILDI;

     Vista la deliberazione n. 121 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 22 aprile 1997, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 la sottoscrizione dell'accordo siglato in data 21 dicembre 1996, integrativo dell'accordo autorizzato con deliberazione n. 117 del 4 aprile 1996, previa rettifica dello stesso con sostituzione, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, del riferimento al 31 dicembre 1995 con il riferimento al 31 dicembre 1996;

     Visto l'accordo sottoscritto con la suddetta rettifica dalla delegazione dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali CISL, CISAS-SADIRS, CISAL, DIRSI, SIAD FAILEA, CONFSAL, RDB CUB;

     Rilevato che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 3 luglio 1997, ha deliberato di ammettere al visto ed alla conseguente registrazione le deliberazioni della Giunta regionale n. 117 del 4 aprile 1996 e n. 121 del 22 aprile 1997 (deliberazione n. 37/97);

     Vista la deliberazione n. 275 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 9 luglio 1997, concernente il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dagli accordi autorizzati con le citate deliberazioni n. 117/96 e n. 121/97;

 

Decreta:

 

Art. 1.

     La tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/95 è sostituita dalla tabella B allegata al presente accordo.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     La percentuale di cui all'art. 14, comma 2, del D.P. Reg. n. 11/95 viene stabilita paritariamente, per tutte le fasce funzionali nel 69% dei dipendenti in servizio di ruolo in ciascuna fascia funzionale al 31 dicembre 1993.

     Qualora tale percentuale per taluni livelli fosse superiore al numero dei dipendenti che hanno titolo, la differenza economica sarà ripartita in proporzione al numero dei presenti in graduatoria per gli altri livelli.

 

     Art. 4.

     Ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1996 potrà essere attribuita la posizione economica immediatamente superiore prevista agli artt. 14 e 15 del D.P. Reg. n. 11/95, purché abbiano maturato al 31 dicembre 1996 l'anzianità minima di 3 anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.

     Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto ogni avente titolo come appresso specificato dovrà presentare i titoli previsti alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei Servizi generali.

     La graduatoria di attribuzione sarà unica regionale e articolata per livello.

 

     Art. 5.

     I criteri per la compilazione della graduatoria saranno:

 

Livelli compresi tra il I ed il V, su punti 100:

     - 80 punti riservati all'anzianità con un punteggio di 0,2 per ogni mese di effettivo servizio prestato nella qualifica rivestita, con esclusione di ogni servizio eventualmente riconosciuto, se prestato in qualifiche inferiori;

     - 20 punti riservati alla valutazione dei titoli:

     10 punti se in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

     10 punti se in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

     - 2 punti per attestati professionali, quando non in possesso del titolo di studio superiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita [*];

 

Livelli compresi tra il VI ed il VII, compreso il personale di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 53/85, su punti 100:

     - 70 punti riservati all'anzianità con un punteggio di 0,2 per ogni mese di servizio effettivo nella qualifica rivestita, con esclusione di ogni servizio eventualmente riconosciuto, se prestato in qualifiche inferiori;

     - 20 punti se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

     - 10 punti se in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;

 

Livelli VII e VIII (dirigenti tecnici e amministrativi), su punti 100:

     - 60 punti all'anzianità [0,2 per ogni mese di servizio effettivo nella qualifica rivestita] con esclusione di ogni servizio eventualmente riconosciuto se prestato in qualifiche inferiori;

     - 30 punti se in possesso del titolo specifico per l'accesso alla qualifica rivestita dall'esterno;

     - 10 punti per altra laurea, ivi compresa quella non specifica per l'accesso alla qualifica dall'esterno.

 

Dirigenti superiori, su punti 100:

     - 50 punti all'anzianità [0,2 per ogni mese di servizio effettivo nella qualifica di dirigente e/o di dirigente superiore] con esclusione di qualsiasi servizio eventualmente riconosciuto se prestato in qualifiche inferiori;

     - 40 punti se in possesso della laurea specifica per L'accesso alla carriera dall'esterno;

     - 20 punti se in possesso della laurea non specifica per l'accesso alla carriera dall'esterno;

     - 10 punti per i seguenti titoli:

     a) 2 se in possesso di ulteriore laurea;

     b) 3 per abilitazione all'esercizio di attività professionale;

     c) 5 per coordinamento gruppi di lavoro o preposizione ad uffici di dimensione provinciale [0,50 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi];

 

Direttori regionali, su punti 100:

     - 60 punti per anzianità nelle qualifiche di dirigente, di dirigente superiore e direttore regionale [0,2 per mese di servizio effettivo prestato nella qualifica con esclusione di qualsiasi servizio eventualmente riconosciuto se prestato in qualifiche inferiori];

     - 20 punti per preposizione a direzioni regionali [1 punto per anno o frazione superiore a 6 mesi];

     - 20 punti per titolo (seconda laurea, abilitazione professionale).

     A parità di punteggio si fa riferimento alle norme statali in materia.

     I titoli dovranno essere posseduti alla data del 31 dicembre 1993.

 

     Art. 6.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, quantificati, per ciascun anno, nel prospetto allegato 2 trovano copertura, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, per gli anni relativi al 1994, 1995 e 1996 nel fondo per il 1997 per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale regionale - cap. 21262 ed, a regime, nei capitoli degli stipendi dello stesso personale.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio su proposta delle competenti amministrazioni.

     Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma le competenti Amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

 

     Art. 7.

     Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 

Allegato 1. [2]

 

Allegato 2.

(Omissis).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 15, comma 4, del Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.

[*] Come da errata corrige pubblicata nella G.U.R. 13 settembre 1997, n. 50.

[2] Sostituisce la Tabella B allegata al Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.