§ 1.4.144 - L.R. 7 maggio 1996, n. 31.
Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:07/05/1996
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali.
Art. 2.  Processi di mobilità operatori della formazione professionale.
Art. 3. 
Art. 4.  Alienazione degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine.
Art. 5.  Rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali.
Art. 6.  Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio.
Art. 7. 
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.4.144 - L.R. 7 maggio 1996, n. 31.

Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago.

(G.U.R. 11 maggio 1996, n. 23).

 

Art. 1. Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali.

     1. [1].

     2. [1].

     3. [1].

     4. Il personale che ha conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, e che, essendo in possesso, alla data di entrata in vigore della predetta legge, del diploma di laurea prescritto dall'articolo 1, lettera a), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, avrebbe avuto titolo a conseguire il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento dell'esame colloquio, viene equiparato, ai soli fini giuridici, al personale che ha conseguito il passaggio in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale suddetta, per quanto concerne il possesso del diploma di laurea, quale condizione necessaria per l'accesso alla carriera direttiva.

     5. [2].

     6. Ai fini della determinazione e del riscontro del possesso del requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, debbono intendersi quali provvedimenti formali di cui alla stessa norma tutti quei provvedimenti, ordini e disposizioni che abbiano portato alla corresponsione delle retribuzioni al personale della refezione scolastica o che ne abbiano consentito l'immissione in servizio o che abbiano regolamentato l'espletamento delle attività lavorative nell'ambito del servizio, come istituito ed erogato dall'ente Comune.

     7. [1].

     8. [1].

 

     Art. 2. Processi di mobilità operatori della formazione professionale. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. Alienazione degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine.

     1. Gli alloggi della Regione, realizzati ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, da destinare agli appartenenti alle forze dell'ordine, possono essere alienati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, nella misura del 100 per cento.

     2. L'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è sostituito dal seguente [5]:

     «Art. 6.

     1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè quelle di cui alla presente legge, si applicano anche agli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54».

     (Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127, «nella parte in cui estende i criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 43 del 1994, anche agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge n. 457 del 1978»).

 

     Art. 5. Rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali.

     1. Le elezioni amministrative indette dai consigli circoscrizionali dei comuni della Sicilia, relative alla prima tornata secondo l'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sono rinviate alla seconda tornata prevista dalla medesima disposizione.

 

     Art. 6. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio.

     1. Sino all'emanazione della legge regionale in materia di protezione ed incremento della fauna e regolamentazione programmata del prelievo venatorio, e comunque non oltre il 31 gennaio 1996, nel territorio della Regione continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1981, n. 37.

     2. Con il calendario venatorio 1995/96 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste pianifica, nel territorio della Regione, per il periodo relativo alla medesima stagione venatoria, la suddivisione in ambiti interprovinciali di caccia e la pressione venatoria, fatte salve le isole minori, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con lo stesso provvedimento si determina il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna specie.

     3. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente norma transitoria, rende esecutivo, con proprio decreto, il regolamento dell'attività cinologica in Sicilia, già munito del parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Con tale regolamento, che assume validità di piano settoriale faunistico-venatorio, si intendono definite anche le indicazioni di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     4. L'esercizio venatorio potrà svolgersi esclusivamente nei periodi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).

[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).

[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).

[2] Sostituisce il terzo comma, art. 10, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).

[1] Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127).

[3] Aggiunge un comma all'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

[4] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127.

[5] Se ne riporta il testo così come pubblicato nella G.U.R. n. 23 dell'11 maggio 1996.

[6] Articolo omesso in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 127 in forza della nuova regolamentazione della materia contenuta nella delibera legislativa del 4 agosto 1995, ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'art. 5 della L.R. 7 maggio 1996, n. 37 ha peraltro esplicitamente abrogato il presente articolo 7.