§ 1.4.135 - L.R. 9 giugno 1994, n. 26.
Provvedimenti per l'inserimento di personale tecnico nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive aggiunte [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:09/06/1994
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. La tabella A, riguardante il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, modificata con la tabella E di cui [...]
Art. 2.      1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, è sostituito dai seguenti:
Art. 3. 
Art. 4.      1. Alla spesa di lire 400 milioni valutata per l'anno finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.4.135 - L.R. 9 giugno 1994, n. 26.

Provvedimenti per l'inserimento di personale tecnico nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive aggiunte e modificazioni. Utilizzazione di personale disponibile a seguito della cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

(G.U.R. n. 30 del 14 giugno 1994).

 

Art. 1.

     1. La tabella A, riguardante il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, modificata con la tabella E di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3. [1].

     1. L'Amministrazione regionale, gli enti, gli istituti e/o aziende pubbliche ad essa sottoposti o comunque vigilati, gli enti locali, gli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici possono avvalersi, per le loro esigenze degli uffici, della facoltà prevista dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche, limitatamente al personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (soppressa agenzia del Mezzogiorno, IASM, gestione separata per il terremoto), con sede di lavoro in Sicilia, secondo le modalità previste dal predetto decreto legislativo, e successive modifiche.

     1 bis. Il personale di cui al comma 1, a domanda, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con l'equiparazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della stessa legge ed alla tabella A allegata alla stessa legge e successive modifiche ed integrazioni.

     1 ter. Ai fini dell'inquadramento economico si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1995, n. 11, e successive modifiche, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, indennità od assegno.

     1 quater. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera di appartenenza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo.

     1 quinquies. Per i ricongiungimenti, ai fini di quiescenza e previdenza, dei servizi resi presso gli enti di provenienza si applicano le norme previste dall'articolo 9 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32.

 

     Art. 4.

     1. Alla spesa di lire 400 milioni valutata per l'anno finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

     2. L'onere di lire 830 milioni valutato per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] L'art. 22 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46 ha aggiunto i commi 1 bis, ter, quater, e quinquies al presente articolo.