§ 1.4.77 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 86.
Istituzione di una Commissione di studi legislativi per la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale ed il riordinamento degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:29/12/1975
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad istituire una Commissione di studi legislativi per l'avvio della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale, diretta ed indiretta, e del [...]
Art. 2.      La Commissione provvede all'elaborazione di progetti articolati:
Art. 3.      Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, che sono tenuti a fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile [...]
Art. 4.      Ai membri della Commissione ed agli esperti di cui all'art. 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinati [...]
Art. 5.      Per il funzionamento della Commissione, ivi compresi gli emolumenti, i gettoni di presenza, le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni ai componenti, nonché per tutte le altre [...]
Art. 6.      Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede con aperture di credito a favore di un dirigente del ruolo amministrativo in servizio alla Presidenza della Regione.
Art. 7.      All'onere di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.77 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 86.

Istituzione di una Commissione di studi legislativi per la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale ed il riordinamento degli enti locali.

(G.U.R. 31 dicembre 1975, n. 58).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad istituire una Commissione di studi legislativi per l'avvio della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale, diretta ed indiretta, e del riordinamento degli enti locali.

     La Commissione, presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato, è composta di non più di quindici membri, scelti tra docenti universitari di materie giuridiche, economiche e finanziarie, e di un segretario, nominati con decreto del Presidente della Regione, che ne dà comunicazione all'Assemblea regionale.

     Per l'espletamento dei compiti di segreteria, il Presidente della Regione istituisce direttamente apposito gruppo di lavoro, disponendo contestualmente le assegnazioni di personale.

 

     Art. 2.

     La Commissione provvede all'elaborazione di progetti articolati:

     a) di riforma dell'amministrazione centrale della Regione.

     A tal fine, in particolare, si avrà riguardo: all'esigenza di superare l'attuale assetto organizzativo sulla base di principi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell'azione amministrativa; ai più funzionali modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata; ai principi e criteri contenuti nella legge 22 luglio 1975, n. 382; all'attuazione del più ampio decentramento di funzioni ai comuni ed agli istituendi enti comprensoriali.

     b) di riforma dell'amministrazione periferica della Regione e degli enti ed organismi regionali.

     A tal fine, in particolare, si avrà riguardo all'esigenza del trasferimento di competenze e funzioni esercitate dall'Amministrazione regionale e da enti ed organismi funzionali preferibilmente ai comuni ed agli istituendi enti comprensoriali, nonché alla conseguente soppressione degli enti ed organismi privi di rilevanti funzioni.

     c) di riforma dell'ordinamento degli enti locali.

     A tal fine, in particolare, si avrà riguardo alla ristrutturazione degli enti locali su livelli comunali e comprensoriali, entrambi destinatari del più ampio decentramento, con riferimento ai modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata, nonché agli studi effettuati nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea in materia di servizi pubblici degli enti locali.

     L'elaborazione dei progetti deve essere definita nel termine di due mesi a decorrere dalla data di insediamento della Commissione. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione all'Assemblea regionale.

 

     Art. 3.

     Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, che sono tenuti a fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile richiesto, anche relativi agli enti sottoposti al controllo dell'Amministrazione regionale.

     Il Presidente della Regione, su richiesta della Commissione, può conferire ad esperti incarichi a tempo determinato per l'effettuazione di indagini, studi e ricerche su temi particolari.

 

     Art. 4.

     Ai membri della Commissione ed agli esperti di cui all'art. 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinati con decreti del Presidente della Regione.

 

     Art. 5.

     Per il funzionamento della Commissione, ivi compresi gli emolumenti, i gettoni di presenza, le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni ai componenti, nonché per tutte le altre attività concernenti lo espletamento dei compiti istituzionali della Commissione, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di lire 10 milioni per l'anno finanziario in corso e di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1976.

     Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario in corso possono essere utilizzate in quello successivo.

 

     Art. 6.

     Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede con aperture di credito a favore di un dirigente del ruolo amministrativo in servizio alla Presidenza della Regione.

     A carico delle aperture di credito di cui al precedente comma possono essere erogati, a favore dei membri della Commissione, acconti sui compensi definitivi, che saranno stabiliti dal Presidente della Regione sulla base dell'attività svolta, risultante dai progetti, dalle relazioni illustrative e dai verbali delle riunioni.

     Per gli esperti si provvederà in unica soluzione dopo la presentazione degli elaborati.

     Possono essere emesse aperture di credito anche prima dell'avvenuta utilizzazione delle precedenti.

     Le aperture di credito disposte nell'esercizio finanziario 1975 sono trasportate di ufficio all'esercizio successivo.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

     All'onere di lire 50 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.