§ 1.4.62 - L.R. 25 luglio 1969, n. 25.
Provvedimenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:25/07/1969
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Il personale salariato giornaliero non di ruolo, che a causa delle inderogabili e consolidatesi esigenze che ebbero a determinarne l'utilizzazione in mansioni non salariali abbia prestato [...]
Art. 2.      L'esame di cui al precedente articolo consterà di una prova scritta e di una prova orale per la prima e seconda categoria, di una prova di dattilografia e di una prova orale di cultura generale [...]
Art. 3.      E' vietata la utilizzazione in mansioni non salariali del personale salariato giornaliero non di ruolo.
Art. 6.      Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano al personale che abbia comunque prestato servizio da almeno cinque anni presso gli uffici centrali dell'assessorato [...]
Art. 7.      Per provvedere alle esigenze di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 380.000.000 per l'attuazione dell'art. 1 e quella di lire 520.000.000 per cinque anni, per [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.62 - L.R. 25 luglio 1969, n. 25.

Provvedimenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 26 luglio 1969, n. 35).

 

Art. 1.

     Il personale salariato giornaliero non di ruolo, che a causa delle inderogabili e consolidatesi esigenze che ebbero a determinarne l'utilizzazione in mansioni non salariali abbia prestato servizio almeno dal 31 luglio 1963 e risulti in servizio alla data del 9 dicembre 1968 presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, può essere immesso, nel limite massimo di centotrentaquattro unità, tra il personale avventizio di cui al R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, previa prova di esame.

 

     Art. 2.

     L'esame di cui al precedente articolo consterà di una prova scritta e di una prova orale per la prima e seconda categoria, di una prova di dattilografia e di una prova orale di cultura generale per la terza categoria, della trascrizione di un brano sotto dettatura per la quarta categoria.

     Al personale che avrà superato la prova è riconosciuto, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato già presso l'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     Al personale che non avrà superato la prova di esami sarà corrisposta una indennità pari a 52 giornate di paga per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi.

     Per la costituzione delle commissioni di esame si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 14 aprile 1967, n. 47.

 

     Art. 3.

     E' vietata la utilizzazione in mansioni non salariali del personale salariato giornaliero non di ruolo.

     Nei casi di violazione della norma suddetta, salva la responsabilità dell'Amministrazione che ne ha disposto la diversa utilizzazione, il salariato nei confronti del quale è accertata la violazione, è licenziato.

     Il superiore che ha impartito l'ordine viene sospeso dalla qualifica.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano al personale che abbia comunque prestato servizio da almeno cinque anni presso gli uffici centrali dell'assessorato dell'industria e del commercio, nel limite di una unità.

 

     Art. 7.

     Per provvedere alle esigenze di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 380.000.000 per l'attuazione dell'art. 1 e quella di lire 520.000.000 per cinque anni, per l'attuazione dell'art. 4.

     All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

     (Omissis).

     Agli oneri a carico degli esercizi successivi a quello in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con il primo comma dell'art. 12 della L.R. 4 giugno 1964, n. 10 e ricadente nell'esercizio 1969 a termini dell'art. 3 della L.R. 13 maggio 1966, n. 12.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 74 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.