§ 1.2.29 - L.R. 26 aprile 2010, n. 10.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:26/04/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Osservazioni della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea
Art. 3.  Esame del programma legislativo annuale e dei documenti di consultazione della Commissione europea
Art. 4.  Obblighi di informazione sulla formazione degli atti e la definizione delle politiche dell’Unione europea
Art. 5.  Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni dell’Unione europea
Art. 6.  Obblighi di informazione
Art. 7.  Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea
Art. 8.  Contenuto della legge sulla partecipazione della Regione all’Unione europea
Art. 9.  Relazione annuale del Governo della Regione sulla partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea ed alla determinazione delle politiche dell’Unione europea e sull’attività di rilievo [...]
Art. 10.  Ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea
Art. 11.  Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in materia di attuazione della programmazione regionale unitaria
Art. 12.  Accordi di programma quadro
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 1.2.29 - L.R. 26 aprile 2010, n. 10.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee.

(G.U.R. 30 aprile 2010, n. 21)

 

Titolo I

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE

ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ATTI

E ALLA DETERMINAZIONE

DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

E SULL’ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

 

Art. 1. Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, nell’ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti e alla determinazione delle politiche dell’Unione europea, garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Osservazioni della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea

1. Il Governo della Regione definisce le osservazioni della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea nonché sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni.

2. Il Governo della Regione riferisce alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana e alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea della medesima Assemblea sulle proposte di osservazioni.

3. Le commissioni competenti e la Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea esaminano i progetti e gli atti di cui al comma 1 ed esprimono atti di indirizzo al Governo della Regione ai fini della formazione della posizione italiana. L’Assemblea può, inoltre, formulare osservazioni e trasmetterle al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche europee, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, tramite la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

4. L’Assemblea regionale siciliana, altresì, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, trasmette al Parlamento della Repubblica le proprie valutazioni circa il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti dell’Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale.

5. L’Assemblea regionale siciliana può esprimere indirizzi al Governo della Regione anche al fine di sollecitare la richiesta di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il raggiungimento dell’intesa e per l’apposizione della riserva di esame di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

     Art. 3. Esame del programma legislativo annuale e dei documenti di consultazione della Commissione europea

1. Le commissioni dell’Assemblea regionale siciliana, per le parti di propria competenza, e la Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea della medesima Assemblea, esaminano i libri bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma legislativo annuale della Commissione europea. Le commissioni possono formulare osservazioni ed esprimere atti di indirizzo al Governo della Regione. L’Assemblea può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d’indirizzo che contribuiscono alla formazione della posizione italiana.

 

     Art. 4. Obblighi di informazione sulla formazione degli atti e la definizione delle politiche dell’Unione europea

1. Il Governo della Regione comunica all’Assemblea regionale siciliana:

a) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze delle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convocata in sessione comunitaria ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, delle riunioni per il raggiungimento dell’intesa sui progetti e gli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché delle altre riunioni aventi ad oggetto questioni europee;

b) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano ad oggetto questioni europee;

c) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze dei tavoli di coordinamento nazionali sui progetti e gli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale ai fini della definizione della posizione italiana ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze del comitato tecnico integrato del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) le risultanze delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni nelle quali il Governo della Repubblica abbia illustrato la posizione che intende assumere relativamente alle proposte e alle materie di competenza regionale inserite all’ordine del giorno del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e gli esiti delle relative riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea;

f) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, gli esiti degli incontri svolti dalle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio e della Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. In relazione agli atti di cui al comma 1, le commissioni dell’Assemblea regionale siciliana possono formulare osservazioni ed esprimere indirizzi al Governo della Regione.

 

     Art. 5. Rappresentanti regionali nel Comitato delle Regioni dell’Unione europea

1. L’indicazione dei rappresentanti regionali, titolari e supplenti, in seno al Comitato delle Regioni dell’Unione europea, quando spetti alla Regione, è effettuata dal Governo della Regione, previo parere della Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana.

2. Il Governo della Regione garantisce un’informazione qualificata e tempestiva alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’attività svolta dai rappresentanti regionali in seno al predetto Comitato.

 

     Art. 6. Obblighi di informazione

1. Il Governo della Regione comunica all’Assemblea regionale siciliana l’avvio dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato e delle procedure di infrazione da parte della Commissione europea per inadempienze o violazioni degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea imputabili alla Regione, con le informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario.

2. Le commissioni competenti e la Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana esaminano gli atti di cui al comma 1 e possono formulare osservazioni o esprimere atti d’indirizzo al Governo della Regione.

3. I dipartimenti regionali assicurano una verifica costante della conformità dell’ordinamento regionale con quello dell’Unione europea, anche ai fini dell’articolo 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e ne trasmettono le risultanze, con particolare riguardo alle misure da intraprendere, alla Presidenza della Regione. Gli assessori regionali, per le materie relative alla propria amministrazione, riferiscono annualmente sugli esiti di tale verifica alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana, dando conto anche dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di adeguamento all’ ordinamento dell’Unione europea.

 

     Art. 7. Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea

1. Il Governo della Regione, al fine di dare tempestiva attuazione, nelle materie di competenza regionale, alle direttive europee e di conseguire l’obiettivo dell’adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento dell’Unione europea, presenta all’Assemblea regionale siciliana i necessari disegni di legge di settore. Quando sorga l’obbligo in capo agli Stati membri di dare attuazione agli atti dell’Unione europea entro un termine stabilito dai medesimi, il Governo presenta i predetti disegni di legge non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza, anche al fine di evitare che la Regione incorra nelle sanzioni previste dall’ordinamento nazionale e da quello dell’Unione europea.

 

     Art. 8. Contenuto della legge sulla partecipazione della Regione all’Unione europea

1. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti dell’Unione europea o da sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione europea, il Governo della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta all’Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea denominato ‘Legge sulla partecipazione della Regione all’Unione europea’ seguito dall’anno di riferimento. Nella relazione al disegno di legge, il Governo della Regione riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento dell’Unione europea e, in particolare, sullo stato delle eventuali procedure di infrazione per inadempienze e violazione degli obblighi imputabili alla Regione. Da conto, in particolare, delle direttive in merito alle quali il termine di recepimento è scaduto e lo Stato ha adottato provvedimenti attuativi nell’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

2. La legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea:

a) reca le disposizioni volte a dare attuazione, nelle materie di competenza regionale, ove non si sia provveduto con i disegni di legge di settore di cui all’articolo 7, comma 1, alle direttive europee e ad assicurare, ove necessario, la piena applicazione dei regolamenti europei e la conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea;

b) contiene le disposizioni necessarie all’esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali e degli atti della Commissione o degli altri organi dell’Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e le opportune disposizioni modificative o abrogative di disposizioni vigenti oggetto di procedure d’infrazione;

c) contiene, altresì, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti di cui alle lettere a) e b) e a garantire la conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea.

3. Alla legge sulla partecipazione della Regione alla Unione europea è allegato un elenco contenente:

a) le direttive europee che non necessitino di provvedimenti di attuazione in quanto l’ordinamento regionale è già conforme ad esse;

b) gli atti dell’Unione europea che non necessitino di interventi legislativi con l’indicazione dei relativi provvedimenti amministrativi di attuazione, adottati o da adottare.

 

     Art. 9. Relazione annuale del Governo della Regione sulla partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea ed alla determinazione delle politiche dell’Unione europea e sull’attività di rilievo internazionale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo della Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana una relazione relativa a:

a) le attività svolte, anche dai singoli assessori, e le posizioni assunte e che intenda assumere nella formazione degli atti e nella determinazione delle politiche dell’Unione europea, nelle sedi sia nazionali che europee;

b) le attività di rilievo internazionale, inclusi gli accordi, le intese e le attività promozionali, posti in essere nell’esercizio del potere estero della Regione.

2. L’Assemblea regionale siciliana può assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti d’indirizzo.

 

     Art. 10. Ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea

1. Nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione, il Presidente della Regione propone ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea avverso gli atti della medesima Unione ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana.

2. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente della Regione chiede al Governo della Repubblica di proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea avverso gli atti normativi ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana.

3. L’Assemblea regionale siciliana, anche ai fini del controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del TUE, può approvare atti d’indirizzo al Governo della Regione ai fini dell’attivazione della procedura per l’impugnazione degli atti dell’Unione europea.

 

Titolo II

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI EUROPEI

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in materia di attuazione della programmazione regionale unitaria

1. All’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: ‘Un’apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra i diversi strumenti;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ‘1 bis. Ai fini dell’espressione degli atti d’indirizzo di cui al comma 1, il Governo della Regione assicura all’Assemblea regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l’istruttoria degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell’Unione europea, statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea e alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana.’;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: ‘3. I Programmi operativi che attuano la programmazione regionale unitaria sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea e delle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall’assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell’Assemblea. Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde. Le modifiche di carattere finanziario e di merito ai Programmi operativi sono comunicati alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea e alla II Commissione legislativa ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana.’;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: ‘7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana sull’attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d’indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l’opportunità, riferiscono all’Assemblea con apposita relazione.’.

 

     Art. 12. Accordi di programma quadro

1. I nuovi accordi di programma quadro, sottoscritti dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall’assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente della medesima Assemblea.

2. Le rimodulazioni di carattere finanziario, le modifiche, le integrazioni e gli atti aggiuntivi agli accordi di programma quadro sono comunicati alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana.

3. Il Governo riferisce annualmente sull’attuazione o sulla modificazione degli accordi di programma quadro in corso alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana e, con particolare riferimento alle politiche finanziate con il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quadro della politica regionale unitaria di programmazione, alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea della medesima Assemblea.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.