§ 5.2.152 - L.R. 24 gennaio 2002, n. 3.
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:24/01/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2001.
Art. 2.  Interventi in favore di emigrati sardi in, condizione di grave difficoltà.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.2.152 - L.R. 24 gennaio 2002, n. 3.

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2001)” e interventi a favore degli emigrati.

(B.U. 29 gennaio 2002, n. 3).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2001.

     l. Dopo il comma 19 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001) introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 35 del medesimo art colo 6 della legge regionale n. 6 del 2001 aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Interventi in favore di emigrati sardi in, condizione di grave difficoltà.

     l. Al fine di far fronte a situazioni di grave emergenza che rendano estremamente rischiosa o difficile la condizione di vita e di permanenza in Paesi in cui sono presenti emigrati sardi, la Regione è autorizzata a disporre interventi di sostegno in favore degli emigrati stessi che versino in condizioni di particolare disagio economico; gli interventi sono finalizzati:

     a) a lenire, con interventi di prima emergenza, le condizioni di disagio delle persone interessate;

     b) ad agevolare le possibilità di rientro e la prima accoglienza in Sardegna anche attraverso l’intervento attivo dei comuni interessati;

     c) a fornire assistenza nei luoghi di residenza per il soddisfacimento di bisogni essenziali;

     d) ad agevolare l’inserimento lavorativo, dipendente o autonomo, sia nei Paesi di provenienza sia nei luoghi di eventuale rientro.

     2. All’onere derivante dal presente arti-colo, quantificato per l’annualità 2002 in euro 1.032.913 si fa fronte con il bilancio 2002-2004 (UPB S 10.034).

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.