§ 4.2.24 - L.R. 13 giugno 1989, n. 38.
Norme per la ripartizione dei contributi di costruzione e sanzioni amministrative connesse all'attività urbanistico-edilizia .


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:13/06/1989
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disciplina delle opere per servizi religiosi).
Art. 3.  (Individuazione delle aree).
Art. 4.  (Parametri di superficie).
Art. 5.  (Istituzione e composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia del culto).
Art. 6.  (Compiti del Comitato).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 4.2.24 - L.R. 13 giugno 1989, n. 38.

Norme per la ripartizione dei contributi di costruzione e sanzioni amministrative connesse all'attività urbanistico-edilizia [1].

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. Una quota pari al 10 per cento dei proventi annui relativi ai contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche e integrazioni, e alle sanzioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

     2. La quota di cui al comma 1 può, con deliberazione motivata del consiglio comunale, essere determinata in misura superiore.

 

     Art. 2. (Disciplina delle opere per servizi religiosi).

     1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento della confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.

     2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta tenendo conto delle priorità indicate e nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di Comuni obblighi a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.

     3. L'erogazione dell'80 per cento del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata.

     4. I programmi adottati dal consiglio comunale dovranno essere trasmessi, entro il termine di 60 giorni dalla adozione, per la valutazione al Comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo articolo 5.

     5. Agli enti religiosi verranno assegnate, sotto forma di cessione, anche le aree classificate per la costruzione di chiese ed altri edifici per servizi religiosi nelle previsioni dei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche all'esterno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

 

     Art. 3. (Individuazione delle aree).

     1. Le aree di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 per i nuovi piani regolatori generali, per i nuovi piani di fabbricazione e per i loro aggiornamenti dovranno essere individuate previa consultazione con l'autorità religiosa territorialmente competente.

 

     Art. 4. (Parametri di superficie).

     1. Nei Comuni e frazioni aventi popolazione inferiore ai 1000 abitanti le superfici da destinare all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi non devono essere comunque inferiori a mq. 2000 per edificio.

 

     Art. 5. (Istituzione e composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia del culto).

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici il Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia del culto.

     2. Di tale Comitato fanno parte:

     - l'Assessore dei lavori pubblici che esercita la funzione di Presidente o un suo delegato;

     - il Presidente della Conferenza episcopale sarda o un suo delegato;

     - il rappresentante tecnico delle diocesi sarde;

     - i sovrintendenti dei beni ambientali, architettonici e artistici delle quattro Province sarde, nel caso di opere di restauro;

     - un rappresentante dei Comuni interessati all'assegnazione delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;

     - da due architetti particolarmente esperti in edilizia per il culto nominati dall'ordine regionale della categoria.

     3. Funge da segretario un funzionario direttivo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 6. (Compiti del Comitato).

     1. Tale Comitato, a cui dovranno essere trasmessi i programmi del precedente articolo 2, provvederà alla valutazione delle proposte di costruzione e di ristrutturazione degli edifici di culto, nonché alla valutazione dei programmi di ripartizione delle somme a tale scopo disponibili ai sensi della normativa statale e regionale in vigore, ivi comprese quelle derivanti dal disposto dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     2. Ai componenti di tale Comitato spetta il trattamento previsto dalla normativa regionale in vigore.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge il capitolo 02102 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1989 è incrementato di lire 50.000.000.

     2. Alla suddetta spesa si fa fronte con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1989.

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.