§ 4.2.1 - L.R. 25 ottobre 1961, n. 12.
Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:25/10/1961
Numero:12

§ 4.2.1 - L.R. 25 ottobre 1961, n. 12. [1]

Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a suo carico, nei nuovi insediamenti di popolazione resi necessari dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis), le seguenti categorie di opere: fossi colatori, fasce frangivento, impianti per la distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e privata, chiese parrocchiali, nonché tutte le altre opere pubbliche la cui esecuzione non sia assunta dai competenti organi dello Stato o da altri Enti.

 

Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad assumere l'onere delle annualità poste a carico degli enti locali interessati dalle disposizioni della L. 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, dei regi decreti legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, e della L. 9 agosto 1954, n. 645, relativamente alle opere pubbliche da eseguirsi col contributo statale negli insediamenti di cui all'articolo precedente.

 

Art. 3.

     E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 il seguente capitolo di popolazione resi necessari dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.

     A favore di detto capitolo e stornata dal capitolo 44 dello stato di previsione della spesa la somma di L. 9.000.000.

     Le spese necessarie all'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 140 ter ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.