§ 4.1.31 - L.R. 29 aprile 1994, n. 16.
Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:29/04/1994
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizione).
Art. 3.  (Potere di proposta. Contenuto).
Art. 4.  (Organo competente per l'approvazione. Effetti).
Art. 5.  (Programmazione regionale).
Art. 6.  (Destinazione di stanziamento).
Art. 7.  (Ambito di applicazione).


§ 4.1.31 - L.R. 29 aprile 1994, n. 16.

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una più' razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, della residenza e del patrimonio edilizio esistente, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'articolo 16, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

     Art. 2. (Definizione).

     1. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

 

     Art. 3. (Potere di proposta. Contenuto).

     1. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ambientale.

     2. La proposta di programma deve contenere:

     a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1:500, che evidenzi le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica vigente nel comune;

     b) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia, con le connesse autorizzazioni per eventuali vincoli non di competenza regionale, nonché computo metrico estimativo, relativamente agli interventi di immediata realizzazione;

     c) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia, con relazione descrittiva e computo metrico relativamente alle opere di urbanizzazione;

     d) schema di impegnativa di programma disciplinante:

     1) i rapporti attuativi tra soggetti di cui al comma 1 ed il comune;

     2) le garanzie di carattere finanziario;

     3) i tempi di realizzazione del programma;

     4) la previsione di eventuali sanzioni da applicare nel caso di inottemperanza;

     e) la documentazione catastale e quella attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati da programma.

 

     Art. 4. (Organo competente per l'approvazione. Effetti).

     1. Il programma integrato è approvato, previo parere della Commissione edilizia comunale, dal Consiglio comunale.

     2. La deliberazione è soggetta al controllo di legittimità ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Programmazione regionale).

     1. La Regione, nell'ambito dei propri programmi, delibera la concessione dei contributi destinati al finanziamento dei programmi integrati a valere sui finanziamenti regionali e statali con priorità ai comuni che provvedono alla loro formazione sulla base dei seguenti criteri:

     a) del valore complessivo ed esemplarità dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;

     b) degli interventi significativi di recupero edilizio ed urbanistico di aree pubbliche o private;

     c) delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, messe a disposizione dal comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dai privati. Le risorse finanziarie pubbliche e private possono essere organizzate anche sotto forma di società miste;

     d) dell'efficacia del programma al fine di ridurre la tensione abitativa, anche per quanto riguarda la domanda di abitazioni in locazione connessa altresì ai fenomeni di immigrazione, anche a fronte delle quote previste di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 6. (Destinazione di stanziamento).

     1. In attuazione dell'articolo 16, comma 8, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la Regione destina, alla formazione dei programmi di iniziativa pubblica o privata una quota non superiore al cinque per cento delle somme per l'edilizia sovvenzionata ad essa attribuite.

     2. La Regione ripartisce tale quota finanziaria fra i comuni che abbiano approvato - sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 - i programmi integrati.

 

     Art. 7. (Ambito di applicazione).

     1. Le presenti norme si applicano ai programmi, integrati, indipendentemente dal fatto che usufruiscano o meno di contributi o finanziamenti pubblici.