§ 3.4.27 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 57.
Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:18/12/1987
Numero:57


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.4.27 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 57.

Concessione di un contributo annuo a sostegno della attività della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) [1].

(B.U. 22 dicembre 1987, n. 49)

 

Art. 1.

     1. Al fine di contribuire a promuovere la crescita democratica dei cittadini e a educare le nuove generazioni ai principi della Costituzione repubblicana, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l'attività dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e dell'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) volta alla diffusione delle conoscenze dell'altissimo patrimonio di valori umani, ideali, culturali e civili dell'antifascismo e della resistenza [2].

 

     Art. 2.

     1. A tal fine la Regione autonoma della Sardegna eroga rispettivamente all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), entrambe con sede in Cagliari, un contributo annuo di lire 25.000.000 [3].

 

     Art. 3.

     1. I Consigli direttivi delle Associazioni di cui ai precedenti articoli sono tenuti a presentare, entro il mese di gennaio di ogni anno, all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno trascorso e un programma di attività con relativo preventivo di spesa per l'anno successivo.

     2. Il contributo di cui all'art. 2 è erogato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro il mese di marzo di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente [4].

     3. Tale contributo, in sede di prima applicazione, sarà erogato dietro presentazione nel programma di attività e del relativo preventivo di spesa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport nel bilancio della Regione per l'anno 1987 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 50.000.000:

     Capitolo 11083/02 - cat. progr. 1.1.1.6.2.1.08.07 (05.01) - Contributo annuale all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) [5].

     2. A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 al Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed e in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della tabella A allegata alla l.r. 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria).

     3. Le spese per l'attuazione della: presente legge faranno carico per l'anno 1987 al sopra citato capitolo 11083/02 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[4] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[5] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.