§ 3.4.22 - L.R. 5 novembre 1985, n. 25.
Concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'Autonomia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:05/11/1985
Numero:25


Sommario
Art. 1.      L'Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'Autonomia, associato all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ai sensi della l. 16 gennaio 1967, n. 3, [...]
Art. 2.      Al fine di assicurare un regolare sviluppo della relativa attività scientifica e culturale è concesso all'anzidetto Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'Autonomia, con sede in [...]
Art. 3.      Il Consiglio direttivo dell'Istituto è tenuto a presentare alla regione, entro il mese di dicembre, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno [...]
Art. 4.      (Omissis).


§ 3.4.22 - L.R. 5 novembre 1985, n. 25.

Concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'Autonomia.

 

Art. 1.

     L'Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'Autonomia, associato all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ai sensi della l. 16 gennaio 1967, n. 3, art. 3, è riconosciuto, per i fini e gli scopi statutariamente fissati e per l'attività svolta, istituzione culturale di interesse regionale, autonoma per quanto attiene alle strutture organizzative e alle funzioni.

 

     Art. 2.

     Al fine di assicurare un regolare sviluppo della relativa attività scientifica e culturale è concesso all'anzidetto Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'Autonomia, con sede in Cagliari, un contributo annuo di lire 40.000.000.

 

     Art. 3.

     Il Consiglio direttivo dell'Istituto è tenuto a presentare alla regione, entro il mese di dicembre, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno trascorso ed un programma di attività con relativo preventivo di spesa per l'anno successivo.

     I documenti citati dovranno essere presentati all'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

 

     Art. 4.

     (Omissis).