§ 3.3.2 - L.R. 9 agosto 1950, n. 43.
Concessione di contributi per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:09/08/1950
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Al fine di incoraggiare e favorire il progresso delle scienze e delle arti è autorizzata la concessione di borse di studio e di contributi per lo svolgimento di determinati piani di studio o di [...]
Art. 2.      Le borse di studio sono riservate a studenti nati in Sardegna che abbiano residenza stabile in Sardegna, dotati di particolari capacità e che si trovino in condizioni economiche inadeguate. [...]
Art. 3.      L'ammontare delle borse non può superare:
Art. 4.      Le domande sono esaminate da Commissioni apposite, composte, per le scuole medie, da un delegato dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, e da un delegato di ciascuno dei [...]
Art. 5.      Le borse sono concesse, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sulla base delle graduatorie [...]
Art. 6.      Possono essere concessi contributi per studi o per la pubblicazione di memorie originali o di opere di particolare valore, riguardanti i vari campi delle arti, delle scienze e della tecnica. Nel [...]
Art. 7.      L'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione nomina per le singole domande, o per gruppi di domande nel caso di affinità di materia, una commissione composta di un suo delegato e di due [...]
Art. 8.      La concessione dei contributi viene deliberata, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sulla [...]
Art. 9.      La spesa farà carico al capitolo 34 del Bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


§ 3.3.2 - L.R. 9 agosto 1950, n. 43.

Concessione di contributi per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità.

 

Art. 1.

     Al fine di incoraggiare e favorire il progresso delle scienze e delle arti è autorizzata la concessione di borse di studio e di contributi per lo svolgimento di determinati piani di studio o di ricerche e per pubblicazioni di memorie originali o di opere di particolare valore.

 

     Art. 2.

     Le borse di studio sono riservate a studenti nati in Sardegna che abbiano residenza stabile in Sardegna, dotati di particolari capacità e che si trovino in condizioni economiche inadeguate. Possono essere concesse per la frequenza di scuole pubbliche, di corsi di studi all'estero o in reciprocità con borse di studio estere.

 

     Art. 3.

     L'ammontare delle borse non può superare:

     lire 250.000 annue lorde per gli studi universitari;

     lire 150.000 annue lorde per gli studi medi superiori;

     lire 120.000 annue lorde per gli studi medi inferiori.

     L'importo delle borse di studio a scambio è fissato, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, in base agli accordi che, in uniformità con le direttive del Ministero degli affari esteri, interverranno con le istituzioni culturali concedenti lo scambio.

     Le modalità di concessione saranno fissate con apposito regolamento.

 

     Art. 4.

     Le domande sono esaminate da Commissioni apposite, composte, per le scuole medie, da un delegato dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, e da un delegato di ciascuno dei Provveditori agli studi della Sardegna, e, per i corsi universitari o post-universitari, da un delegato dell'Assessore medesimo e da un delegato di ciascuno dei Rettori delle Università isolane.

     Le Commissioni devono, a parità di merito, dare la preferenza agli studenti di discipline interessanti lo sviluppo delle risorse economiche ed il progresso sociale della Sardegna.

 

     Art. 5.

     Le borse sono concesse, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sulla base delle graduatorie formate dalle Commissioni e tenuto conto delle somme disponibili.

     Le borse hanno una durata non superiore ad un anno scolastico e non sono cumulabili con altre borse o sussidi. E' invece possibile il godimento di una borsa per più anni consecutivi. Il pagamento viene effettuato mediante rate mensili anticipate.

 

     Art. 6.

     Possono essere concessi contributi per studi o per la pubblicazione di memorie originali o di opere di particolare valore, riguardanti i vari campi delle arti, delle scienze e della tecnica. Nel caso di studi le domande devono specificare i piani di ricerche che si in tendono compiere, e, nel caso di pubblicazione di memorie originali, deve esserne allegato il testo.

 

     Art. 7.

     L'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione nomina per le singole domande, o per gruppi di domande nel caso di affinità di materia, una commissione composta di un suo delegato e di due persone particolarmente competenti con il compito di giudicare in merito alle richieste e di segnalare la misura dell'eventuale contributo.

 

     Art. 8.

     La concessione dei contributi viene deliberata, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sulla base delle relazioni delle Commissioni e tenuto conto delle somme disponibili.

 

     Art. 9.

     La spesa farà carico al capitolo 34 del Bilancio regionale 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.