§ 2.14.32 - L.R. 5 settembre 2000, n. 18.
Interventi per i danni provocati dalla siccità dell'anno 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:05/09/2000
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa.
Art. 2.  Interventi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
Art. 3.  Indennizzo per mancata coltivazione nelle zone irrigue.
Art. 4.  Tetto degli aiuti.
Art. 5.  Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale.
Art. 6.  Contributo ai Consorzi di bonifica in caso di calamità naturale.
Art. 7.  Mancati conferimenti.
Art. 8.  Misura degli aiuti - Esclusioni.
Art. 9.  Attuazione degli aiuti.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Urgenza.


§ 2.14.32 - L.R. 5 settembre 2000, n. 18.

Interventi per i danni provocati dalla siccità dell'anno 2000.

(B.U. 9 settembre 2000, n. 18).

 

Art. 1. Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa.

     1. Per far fronte alle gravi conseguenze della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 2000, è autorizzato, ad integrazione dei finanziamenti statali, lo stanziamento complessivo di lire 250.000.000.000.

 

     Art. 2. Interventi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, in conseguenza della siccità dell'anno 2000, hanno raggiunto un danno del 20 per cento sulla produzione normale nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone.

     2. La soglia del 20 per cento o del 30 per cento deve essere determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura danneggiata dalla siccità e la produzione lorda media di tre annate precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

     3. La misura del contributo è fissata mediante parametro per singola coltura.

     4. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 200.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141).

 

     Art. 3. Indennizzo per mancata coltivazione nelle zone irrigue.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica, contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

     2. Il contributo è concesso a condizione che:

     a) l'imprenditore agricolo non abbia potuto effettuare la coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione, negata, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza idrica;

     b) le aziende abbiano subìto una perdita di produzione non inferiore del 20 per cento nelle zone svantaggiate o del 30 per cento nelle altre zone rispetto alla produzione lorda media di tre anni precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

     3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 35.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141).

 

     Art. 4. Tetto degli aiuti.

     1. Il contributo previsto dall'articolo 2 della presente legge non può superare l'ammontare di lire 50.000.000 per singola azienda.

     2. Il contributo previsto dall'articolo 3 della presente legge non può superare l'ammontare di lire 40.000.000 per singola azienda.

 

     Art. 5. Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale.

     1. Sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, gli imprenditori che dedichino all'attività agricola all'interno della propria azienda almeno i due terzi del proprio tempo lavorativo e ricavino dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito.

 

     Art. 6. Contributo ai Consorzi di bonifica in caso di calamità naturale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo per l'anno 2000, quale concorso nelle spese di mantenimento degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica, in ragione della particolare onerosità dovuta alla siccità che ha ridotto le disponibilità idriche.

     2. Le risorse finanziarie sono ripartite tra i diversi Consorzi di bonifica in relazione alla effettiva disponibilità di acqua registrata nell'anno 2000.

     3. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141)

 

     Art. 7. Mancati conferimenti.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende e cooperative che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che, a causa dell'evento siccità 2000, abbiano registrato un aggravio di oneri causato da una riduzione dei conferimenti derivante da obblighi statutari o contrattuali non inferiore rispettivamente del 20 o 30 per cento a seconda che siano o no in zone svantaggiate, rispetto alla media dell'ultimo triennio, un contributo non superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti (cap. 06141).

     2. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141).

 

     Art. 8. Misura degli aiuti - Esclusioni.

     1. La misura degli aiuti istituiti dalla presente legge non può superare l'entità dei danni subiti in conseguenza della siccità dell'anno 2000.

     2. Dall'importo dei diversi aiuti sono detratte le somme percepite in dipendenza di regimi assicurativi. E' esclusa la concessione di aiuti in presenza di eventuali regimi di assicurazione agevolata.

 

     Art. 9. Attuazione degli aiuti.

     1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate dall'articolo 1 in lire 250.000.000.000 per l'anno 2000, si provvede:

     - quanto a lire 40.000.000.000, derivanti dalla spesa autorizzata dagli articoli 3 e 7 mediante utilizzazione di una pari quota dello stanziamento iscritto sul capitolo 06141 in applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, di soppressione della contabilità speciale relativa al fondo di solidarietà regionale in agricoltura;

     - quanto a lire 10.000.000.000, derivanti dalla spesa autorizzata dall'articolo 6 mediante utilizzazione della riserva di pari importo iscritta sul capitolo 03016 - fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente - e relativa alla Tabella A, voce 5, allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4;

- quanto a lire 200.000.000.000, derivanti dalla spesa autorizzata dall'articolo 2, mediante contrazione - in una o più soluzioni in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione - di un prestito di pari importo; detto prestito è rimborsato mediante un tasso di interesse da corrispondere posticipatamente entro il 31 dicembre 2001.

     2. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2001 valutate in lire 212.000.000.000 si provvede con la variazione di bilancio di cui al comma 3 per l'anno 2000.

     3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis).

     4. Le autorizzazioni di spesa relative all'anno 2001 concernenti i capitoli indicati in diminuzione nel comma 3, sono rideterminate, per lo stesso anno, nelle misure risultanti dalle riduzioni stesse.

     5. Agli stanziamenti del cap. 06141 non si applicano le disposizioni relative alla perenzione e ai limiti temporali di conservazione in quanto permangono nel conto dei residui fino ad esaurimento degli stessi, per il perseguimento degli interventi finalizzati alla solidarietà in agricoltura, in conseguenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

 

     Art. 11. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.