§ 2.14.15 - L.R. 30 dicembre 1985, n. 34.
Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo ottobre-novembre 1985.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:30/12/1985
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui alla l.r. 7 giugno 1984, n. 29, sono estese a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo ottobre e novembre 1985.
Art. 2.      E' autorizzata la concessione a favore degli imprenditori agricoli indicati all'art. 1 lett. c) della l.r. 7 giugno 1984, n. 29, di contributi in conto capitale per la ricostituzione delle [...]
Art. 3.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico, per quanto attiene alle infrastrutture ed opere pubbliche agrarie, ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali, nonché le [...]


§ 2.14.15 - L.R. 30 dicembre 1985, n. 34.

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo ottobre-novembre 1985.

 

Art. 1.

     Le norme di cui alla l.r. 7 giugno 1984, n. 29, sono estese a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del periodo ottobre e novembre 1985.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata la concessione a favore degli imprenditori agricoli indicati all'art. 1 lett. c) della l.r. 7 giugno 1984, n. 29, di contributi in conto capitale per la ricostituzione delle scorte vive, a condizione che la perdita del capitale bestiame sia stata accertata in misura superiore del 20%, e delle scorte morte; la misura dell'intervento è fissata nell'80% del danno subito.

 

     Art. 3.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico, per quanto attiene alle infrastrutture ed opere pubbliche agrarie, ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali, nonché le provvidenze di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 1 della l.r. 7 giugno 1984, n. 29 e dell'art. 2 della presente legge, previsto in 10 miliardi di lire, sulle disponibilità esistenti nel fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alle ll.rr. 22 gennaio 1964, n. 3, e 10 giugno 1974, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni.

     Per le spese derivanti dalla ricostruzione delle infrastrutture ed opere pubbliche non agrarie, previste dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 5 miliardi da iscrivere nel Capitolo del bilancio della regione per l'anno finanziario 1986 corrispondente al Capitolo 08155 del bilancio per l'anno finanziario 1985:

     (Omissis).