§ 2.14.7 - L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 giugno 1974, n. 12, concernente «Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:27/07/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze di cui alla lett. d) dell'art. 1 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, sono concesse anche agli allevatori che abbiano subito una perdita del capitale bestiame in misura non inferiore [...]
Art. 2.      La ricostruzione delle scorte vive di cui alla lett. d) dell'art. 1 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, deve essere effettuata entro il termine massimo di 18 mesi dalla data della denuncia del [...]
Art. 3.      Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 1, l'Assessore dell'agricoltura emana apposito decreto nel quale viene riconosciuto all'evento dannoso il carattere di [...]
Art. 4.      Gli artt. 8, 9, 10, 21 e 24 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, sono abrogati.


§ 2.14.7 - L.R. 27 luglio 1977, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 giugno 1974, n. 12, concernente «Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche».

 

Art. 1.

     Le provvidenze di cui alla lett. d) dell'art. 1 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, sono concesse anche agli allevatori che abbiano subito una perdita del capitale bestiame in misura non inferiore al 20% a seguito di epizoozia, accertata dai competenti uffici periferici dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e riconosciuta diversa dalle malattie per le quali sono previsti interventi da parte dello Stato o di altri enti.

     Le suddette provvidenze sono concesse per le perdite subite a decorrere dal 1976.

 

     Art. 2.

     La ricostruzione delle scorte vive di cui alla lett. d) dell'art. 1 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, deve essere effettuata entro il termine massimo di 18 mesi dalla data della denuncia del danno subito, con l'acquisizione di capi della stessa specie del bestiame perito o di altra specie di valore equipollente o anche l'incremento dell'annuale quota di rimonta.

 

     Art. 3.

     Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 1, l'Assessore dell'agricoltura emana apposito decreto nel quale viene riconosciuto all'evento dannoso il carattere di epizoozia e vengono delimitate le zone colpite.

 

     Art. 4.

     Gli artt. 8, 9, 10, 21 e 24 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, sono abrogati.

     L'assolvimento della garanzia sussidiaria - già concessa ai sensi delle l.r. 14 agosto 1968, n. 39, 19 novembre 1970, n. 34, e 5 luglio 1972, n. 24 - verrà effettuato dall'Assessorato dell'agricoltura agli Istituti di credito con i residui del Capitolo 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno 1976.

     Le somme che residueranno sul predetto Capitolo 26693 dopo gli interventi di cui al comma precedente, saranno versate al fondo di solidarietà regionale di cui all'art. 2 della l.r. 22 gennaio 1964, n. 3.