§ 2.12.27 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 5.
Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:15/01/1991
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del lavoro, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1968, n. 33, per il 1990 è approvato l'allegato [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.12.27 - L.R. 15 gennaio 1991, n. 5.

Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro.

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del lavoro, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1968, n. 33, per il 1990 è approvato l'allegato piano degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Allegato

 

  LEGGE REGIONALE 24.10.1988, N. 33 PIANO STRALCIO 1990 DEGLI INTERVENTI

DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO.

INTRODUZIONE

 

     La L.R. 33/88 istituisce - presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - l'Agenzia Regionale del lavoro quale strumento di attuazione delle politiche del lavoro, dotata di autonomia funzionale e organizzativa.

     Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia opera secondo criteri di coordinamento con gli Enti e gli Organi Statali e Regionali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

     L'Agenzia è inoltre deputata a svolgere le funzioni che il Ministro del Lavoro intenda attribuirle in attuazione dell'articolo 24 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     Gli Organi dell'Agenzia sono tutti costituiti:

     - il Comitato del Lavoro - insieme col Collegio dei revisori - è stato insediato in data 10 aprile 1989;

     - il Comitato ha da subito eletto l'Ufficio di Presidenza;

     - il Direttore - persona esterna all'Amministrazione regionale - è stato assunto in data 1 giugno 1990, con contratto privatistico della durata di tre anni.

     Si è in attesa della registrazione del decreto di nomina del Comitato Tecnico di Valutazione, composto da sette membri esterni esperti in materia economiche e aziendali.

     E' stata attivata la tesoreria del Fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia.

     E' stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 del Fondo citato.

     Si è in fase di predisposizione degli adempimenti necessari per l'inserimento nella struttura dell'Agenzia di un primo contingente di organico che consentirà di avviare a pieno regime le attività previste dalla L.R. 33/88.

     L'articolo 5 della L.R. 33/88 prevede che il piano degli interventi dell'Agenzia sia approvato in legge. Al fine di abbreviare i tempi - nelle more di raggiungere un livello organizzativo adeguato della struttura dell'Agenzia - si propone il presente piano stralcio 1990 di interventi dell'Agenzia.

 

LA DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE IN SARDEGNA

 

PREMESSA

     In questa fase di avviamento l'Agenzia regionale del lavoro non ha potuto rilevare autonomamente dati e effettuare le necessarie elaborazioni.

     Vengono, quindi, assunti i risultati di lavoro svolto esternamente dai soggetti qualificati, che rappresentano, comunque, punto di riferimento costante per la conoscenza delle dinamiche dei fenomeni socio-economici della realtà italiana.

     Per quanto riguarda i dati sull'occupazione sono state prese a riferimento le elaborazioni effettuate dall'ISTAT e anche - per l'ambito regionale - dall'Ufficio Regionale del Lavoro.

     Uffici dell'Assessorato regionale del lavoro hanno rielaborato, in parte, i dati sull'occupazione.

     Avviata a regime l'attività dell'Agenzia, sarà possibile effettuare studi, anche di approfondimento territoriale e settoriale, che consentano di «leggere» le dinamiche del mondo del lavoro isolano più in profondità, con maggiore puntualità superando anche - ci si augura - alcune difficoltà derivanti da diversità quanti/qualitative che caratterizzano attualmente le rilevazioni condotte da alcuni soggetti istituzionali.

     Il periodo esaminato è il periodo 1984/1989, con alcuni aggiornamenti desunti dai dati disponibili relativi all'anno in corso.

 

     L'analisi dei dati relativi al fenomeno occupazionale dimostra una correlazione diretta tra l'andamento della occupazione e quello della disoccupazione: ad un trend positivo dell'occupazione corrisponde un'inversione di tendenza della disoccupazione, cioè una diminuzione del numero delle persone in cerca di lavoro (fenomeno verificatosi nel 1989).

     L'incremento degli occupati è di circa otto punti e mezzo percentuali nel periodo preso in esame ed e significativamente costante dal 1986.

     Tale fenomeno è fortemente segnato dalla crescita dell'occupazione femminile (+26.000 addette, pari a circa 21 punti).

     Cresce pure il tasso di occupazione: più 0,25 nel periodo, con una tendenza positiva costante nell'ultimo triennio.

     L'incremento è la risultante di una leggera flessione del tasso di occupazione maschile (86,65 nel 1989 contro 86,80 nel 1984, ma con segnali positivi nell'ultimo biennio) e di un incremento del tasso di occupazione femminile (69,12 nel 1989 - 67,03 nel 1984, ma con andamento altalenante nel periodo).

     La diminuzione delle persone in cerca di lavoro verificatasi nel 1989 è interamente (2.000 unità) riferita alla componente femminile.

     Il tasso di disoccupazione - nel periodo 84/89 - decresce, seppure di soli 8 centesimi di punto, grazie alla contemporanea diminuzione del tasso di disoccupazione maschile (-0,10) e di quella più apprezzabile (-1,91) del tasso di disoccupazione femminile.

     Disarticolando per sesso e per settore economico il dato occupazionale della Sardegna, si evidenzia quanto segue:

     - la crescita dell'occupazione femminile è maggiore di quella maschile

- in valori percentuali nell'intero periodo, ed anche in valori assoluti

nell'ultimo anno [1989];

     - l'incremento dell'occupazione femminile interessa tutti i settori economici, mentre l'occupazione maschile cresce nel settore terziario e decresce in agricoltura e nel settore industriale;

     - il tasso di occupazione è in costante crescita dal 1986, con una flessione nel 1999 per la componente femminile.

     Dal quadro delle variazioni per settore economico e per grandi aree geografiche emerge che:

     - il calo occupazionale in agricoltura è generalizzato;

     - nell'industria, diversamente dalla tendenza negativa generale, l'occupazione in Sardegna tiene, grazie alla ripresa registrata nell'ultimo biennio;

     - nei servizi la crescita è generalizzata ed in Sardegna è nettamente maggiore che nelle altre aree del Paese.

     Riflettendo sui due indicatori tasso di disoccupazione e tasso di occupazione - dai quali si può ricavare non soltanto un'immagine dei divari strutturali esistenti tra le aree geografiche, ma anche un'indicazione sulle dinamiche in atto - emergono questi elementi:

     - il tasso di occupazione in Sardegna, pur manifestando una tendenza positiva, risulta ancora inferiore sia a quello nazionale (-7,19) sia a quello del Centro-Nord (-11,79).

     - il tasso di disoccupazione presenta una leggera diminuzione in tutte le aree geografiche. In Sardegna, comunque, permane su livelli elevati [19,25%, a fronte di circa 12% dell'Italia e di 7,38 del centro-Nord].

     Dai dati provvisori relativi al 1990 non si rilevano controtendenze rispetto ai fenomeni evidenziati.

     Un importante contributo alla dinamica occupativa è derivato dall'entrata in vigore della Legge 863/84.

     Nonostante un avvio lento, in Sardegna il ricorso all'articolo 3 della legge - che, com'è noto, incentiva in termini di sgravi contributivi i datori di lavoro che assumono con Contratto di Formazione e Lavoro giovani di età fino ai 29 anni - ha significato l'avvio al lavoro di oltre 18.000 persone nel periodo che va dal 1985 al 1989.

     Nel periodo gennaio-luglio 1990 gli avviamenti hanno raggiunto un numero di poco inferiore a quello registrato nel corso dell'intero anno precedente, confermando una tendenza al sempre maggior ricorso al CFL.

     Le elaborazioni effettuate dall'Assessorato Regionale del Lavoro sui dati di fronte U.R.L.M.O. consentono di evidenziare alcuni aspetti del fenomeno:

     - poco meno dei due terzi degli avviamenti sono rivolti ai servizi, poco più di un quarto all'industria.

     L'agricoltura è interessata per una quota quasi simbolica;

     - i giovani avviati rappresentano il 61,52%, mentre le giovani sono il 38,48%;

     - oltre il 60 per cento degli avviamenti riguarda giovani di età compresa tra 19-24 anni;

     - il 63,66% dei giovani avviati ha il titolo di studio della scuola dell'obbligo e il 35,19% è in possesso di un diploma di scuola media superiore. Marginale risulta il dato degli avviamenti di giovani laureati.

     - oltre l'85% degli avviamenti è rivolto a imprese che occupano fino a 50 addetti;

     Per approfondire il tema si rende necessario effettuare un'indagine sui contratti di formazione-lavoro trasformati a tempo determinato. Indagine che dovrà prevedere la rilevazione di dati sul campo, presso un campione di imprese.

     Pur in presenza di un certo successo del GFL, e da rilevare il fatto che anche le assunzioni con ricorso all'istituto di apprendistato mantengono un buon andamento.

     Ottimismo e scetticismo, a seconda della lettura politica dei dati, hanno accompagnato recente questa «novità» occupazionale che si è presentata nella nostra Regione.

     Di certo si può affermare che la crescita occupazionale, accompagnata recentemente dalla diminuzione della disoccupazione, non è un fatto episodico, ma una tendenza confermatasi nel corso degli ultimi anni.

     Con una buona approssimazione, però, il fenomeno può essere letto come dato di civiltà (lavoro nero che emerge, certamente grazie ai benefici materiali derivanti da certa normativa ai datori di lavoro), come conseguenza di politiche locali e come portato di una ripresa generale dell'economia registrata nel periodo in esame nei paesi avanzati, e quindi in Italia.

     Resta il fatto che lo squilibrio tra Sardegna e aree forti del Paese non si riduce. Addirittura la divaricazione si amplia se alla lettura dei dati su occupazione/disoccupazione se ne affianca una sui Principali indicatori economici.

     - Nel periodo 1983-87 l'incremento, in termini reali, del Prodotto Interno Lordo è stato pari al 9,7% per l'Italia, al 10,75% per le regioni del centro-nord, al 7,55% per quelle meridionali e al 7,63% per la Sardegna.

     - Un ulteriore indicatore della decelerazione verificarsi nell'economia isolana e l'andamento della produttività: il prodotto interno lordo per addetto della Sardegna nel 1983 era pari all'88% di quello del Centro-Nord mentre nel 1987 all'83%.

     - Gli investimenti fissi lordi totali, in termini reali, in Sardegna sono diminuiti, mentre sono aumentati nel Centro-Nord e, anche se di poco, nel Meridione.

     La fase che ci si presenta ripresenta incognite per il settore metallurgico e per quello chimico. La struttura industriale dell'isola è costantemente sottoposta a stress.

     Va avanti il settore dei servizi, ma i segnali non assicurano affatto che siano del tipo «avanzato».

     In conclusione, molto ancora sarà richiesto alle politiche di sostegno all'occupazione, anche come interventi di supporto o di surroga per una struttura economico-produttiva non proprio forte.

 

GLI INTERVENTI DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

 

     Riprendendo quanto detto in premessa, l'attuale struttura dell'Agenzia del Lavoro non consente una programmazione di interventi articolati, in termini di progetti definiti per settori economici ed aree territoriali.

     D'altra parte la fase di avvio suggerisce di adottare una metodologia fondata sulla sperimentazione, sia per quanto attiene alla stessa dotazione di risorse umane per la definizione della struttura dell'Agenzia sia con riguardo agli interventi operativi da adottare.

     Con riferimento alle risorse umane - pure rimandando a momento successivo la definizione dei profili e delle quantità del personale da impegnare nella struttura - si può da subito affermare la decisa volontà di coinvolgere nella programmazione e nella realizzazione delle attività dell'Agenzia Enti pubblici e privati e singoli esperti qualificati in materia di politiche del lavoro. Prioritariamente sarà ricercata la collaborazione del mondo accademico e delle associazioni delle varie componenti del mondo del lavoro - d'altronde già rappresentate nel Comitato e, quindi, parte integrante dell'Agenzia regionale del lavoro.

     Né si potrà prescindere dal patrimonio di competenze che già operano all'interno dell'amministrazione Regionale - nell'Assessorato del lavoro come in altri Assessorati - e in Enti e Società collegati alla Regione.

     Lungi da volersi configurare come un mondo seppure nuovo e stimolante

- chiuso in se stesso, l'Agenzia si propone come soggetto aperto ai

contributi qualificati e disponibile a cooperare per razionalizzare -

coordinandolo e organizzandolo - ed arricchire il patrimonio di conoscenze

della realtà sociale ed economica della Sardegna.

     In questo quadro sarà importante valorizzare i risultati di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale stimolati e sostenuti dalla Regione Sarda, seppure attraverso canali e risorse non sempre perfettamente coordinati tra di loro.

     Per quanto riguarda gli interventi, è vitale che le aspettative derivanti dall'approvazione della L.R. 33/88 trovino le prime risposte fin da quest'ultimo scorcio di anno.

     La legge istitutiva dell'Agenzia regionale del lavoro ha chiaramente indicato la strada da perseguire.

     Gli interventi dell'Agenzia saranno, in questo suo Primo programma stralcio, destinati a:

     - incentivare le assunzioni;

     - sostenere progetti presentati dagli Enti locali territoriali che siano suscettibili di creare ricadute occupazionali;

     - finanziare attività di cooperative di solidarietà;

     - avviare un proprio progetto di diffusione nel territorio dell'osservatorio del lavoro, con funzioni anche di animazione economica.

 

GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

 

     A - La misura degli incentivi per l'assunzione di lavoratori viene così determinata:

     1 - Per l'assunzione i giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863: 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria [1].

     [L'incentivo non è cumulabile con analoghi contributi derivanti da altra normativa regionale, nazionale o comunitaria [2].

     In caso di conferma del rapporto di lavoro con trasformazione in contratto a tempo indeterminato, sarà concesso, per la durata massima di due anni, un ulteriore incentivo nella misura del 20 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria].

     2 - Per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale - ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863: 20 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

     3 - Per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani forniti di attestato di qualifica, rilasciato al termine della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione Sarda, da impiegare per la qualifica corrispondente al titolo conseguito: 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

     4 - Per tutti gli altri casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 33/88: 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

     5 - Per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate - quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti, alcoolisti - e per l'assunzione di lavoratori portatori di "handicaps" fisici o psichici 70 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria [3].

     6 - Per l'assunzione di donne: 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Per l'assunzione di donne in attività e/o per mansioni nelle quali le donne sono sottorappresentate la misura dell'incentivo è elevata al 60 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

     B - Alle Cooperative e alle Società giovanili che assumano dipendenti o acquisiscano nuovi soci che svolgano attività lavorativa sarà erogato un contributo in conto lavoro. La misura del contributo sarà riferita alle tipologie (così come definite nel precedente punto A) dei soci «acquisiti» o dei lavoratori assunti.

     C - Gli incentivi di cui al precedente punto A sono concessi anche alle Imprese e ai datori di lavoro, che operano in settori caratterizzati dalla stagionalità delle attività, per l'assunzione a tempo determinato.

     L'entità dei contributi sarà proporzionale all'effettiva durata del rapporto di lavoro e non potrà essere concessa per più di due anni.

     La misura dell'incentivo sarà riferita alle tipologie dei lavoratori assunti (così come individuate nel precedente punto A).

     Sono esclusi da tali benefici le imprese e i datori di lavoro agricoli.

     Per tutte le assunzioni a termine gli incentivi sono riconosciuti a condizione che il rapporto di lavoro abbia una effettiva durata di almeno sei mesi.

     Per le assunzioni a tempo indeterminato gli incentivi possono essere riconosciuti a decorrere dal 10 maggio 1989 (termine fissato dall'articolo 21 della L.R. 33 per l'approvazione, da parte del Comitato del lavoro dell'Agenzia, dello schema tipo di domanda per la concessione dei contributi).

     Per le assunzioni con contratto di formazione lavoro o a termine gli incentivi possono essere riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1990. Alla data della presentazione della domanda il rapporto di lavoro dipendente deve essere ancora in atto.

 

LE PRIORITA' IN RELAZIONE AI VARI SETTORI DI INTERVENTO E ALLE DIVERSE AREE

TERRITORIALI

 

     Si individuano i seguenti settori ai quali destinare, in fase di prima applicazione del programma di interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, gli incentivi previsti dalla L.R. 33/88:

     - Tutti i settori di produzione di beni e/o servizi.

     Sono esclusi dagli incentivi:

     - Enti, Aziende, Società dello Stato o a partecipazione maggioritaria di Enti, Aziende, Società dello Stato;

     - Istituti di credito;

     - Società di intermediazione finanziaria.

     Le imprese di costruzione edile sono ammesse ai benefici soltanto relativamente al personale assunto a tempo indeterminato.

     Gli incentivi saranno erogati nella misura relativa alle tipologie dei lavoratori assunti (così come definite al punto A de Gli incentivi all'assunzione).

     L'erogazione degli incentivi sarà sospesa per i periodi in cui l'impresa ricorra a istituti di integrazione salariale.

     Gli incentivi all'assunzione non saranno riconosciuti per l'assunzione di lavoratori impegnati nella realizzazione di progetti speciali, il cui costo del lavoro sia stato finanziato con contributi regionali, statali o comunitari. L'esclusione dai contributi è limitata al periodo di realizzazione dei progetti.

 

     In fase di prima applicazione il programma non prevede priorità in relazione alle diverse aree territoriali.

 

PROGETTO OSSERVATORIO-ANIMAZIONE ECONOMICA

 

     Si costituirà una rete periferica dell'osservatorio regionale del lavoro. Gli «osservatori periferici» saranno localizzati nelle sedi dei Centri regionali di Formazione Professionale esistenti nei territori circoscrizionali della Sardegna.

     Gli osservatori periferici avranno - nel territorio - funzione di:

     - osservatorio delle attività scolastiche (in raccordo con i distretti scolastici);

     - osservatorio delle attività di formazione professionale (in raccordo con Enti, Istituti, Scuole di formazione professionale);

     - osservatorio del mercato del lavoro locale (in raccordo con gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e con le Organizzazioni territoriali delle parti sociali);

     - informazione e orientamento in materia di legislazione a sostegno del lavoro;

     - animazione economica (in collaborazione anche col sistema locale delle imprese).

     Le risorse umane necessarie saranno attinte, prioritariamente, dall'attuale organico dei CRFP che si renderà disponibile e che dovrà seguire uno specifico corso di specializzazione.

     Si potranno attivare norme di collaborazione con soggetti esterni all'Amministrazione Regionale, così come previsto per la struttura dell'Agenzia del Lavoro.

     La localizzazione nelle sedi dei GRFP consentirà di destinare alle attività - e solo in parte all'acquisizione di dotazioni telematiche o altre aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibili presso i Centri

- le risorse destinate al progetto.

     La realizzazione di una simile rete potrà consentire una conoscenza delle dinamiche occupazionali e dei fabbisogni quali/quantitativi della domanda e dell'offerta del mercato del lavoro in tempi utili per una programmazione che sia, ad un tempo, prossima all'insorgere dei bisogni e all'attuazione degli interventi.

     Gli osservatori periferici, infine, dovrebbero consentire una trasmissione e diffusione più efficace e più efficiente delle informazioni in materia di politiche del lavoro. Con ciò venendo incontro ad una domanda, già oggi pressante, che proviene dai singoli cittadini come dalle Amministrazioni e dal mondo delle imprese.

 

LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

 

     A) I contributi in conto capitale alle Cooperative di solidarietà - articolo 16 della L.R. 33/88 - saranno erogati in tre ratei:

     1) 40% del contributo all'inizio dell'attività;

     2) 40% a stato di avanzamento da cui risulti:

     - rendicontazione delle spese relative alla prima quota del contributo (primo 40% erogato);

     - realizzazione di una quota non inferiore al 50% dell'investimento finanziato;

     3) 20% a ultimazione dell'investimento, dietro presentazione di:

     - rendicontazione dell'insieme delle spese sostenute;

     - realizzazione del 100% dell'investimento finanziato.

     B) I contributi agli Enti Locali territoriali - articolo 18 della L.R. 33/88 - saranno erogati con le stesse modalità previste per i contributi in conto capitale alle Cooperative di solidarietà.

     C) gli incentivi per l'assunzione di lavoratori concessi alle Imprese ed ai datori di lavoro, alle Cooperative alle Società giovanili, alle Cooperative di solidarietà sociale, saranno erogati in ratei semestrali posticipati, dietro presentazione della documentazione richiesta dall'Agenzia regionale del lavoro.

 

  LA MISURA DEI CONTRIBUTI DA EROGARE AGLI ENTI LOCALI E LE CONDIZIONI DI CUMULABILITA' DEGLI STESSI CON FORME D'INCENTIVAZIONE ALTROVE DISCIPLINATE

 

     Agli Enti Locali territoriali saranno erogati contributi per un ammontare di lire 10.100.000.000, pari a circa un quinto delle spese per incentivi e contributi iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 dell'Agenzia Regionale del Lavoro.

     Tali contributi saranno concessi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della L.R. 33/88 nella misura del 60% delle spese ammesse.

     I contributi di cui sopra sono cumulabili con altri incentivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari fino al 100% delle spese ammesse.

 

QUADRO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO

 

     (omissis).

 

 


[1] Numero così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[2] Capoverso così sostituito dall'art. 64, comma 7, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Punto così sostituito dall'art. 64, comma 8, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.