§ 2.10.21 - L.R. 20 giugno 1986, n. 35.
Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a a modifica ed integrazione della l.r. 14 maggio 1984, n. 22.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:20/06/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 2.10.21 - L.R. 20 giugno 1986, n. 35. [1]

Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a a modifica ed integrazione della l.r. 14 maggio 1984, n. 22.

 

Art. 1.

     I poteri sostitutivi di cui ai commi ottavo e nono dell'art. 11 della l.r. 14 maggio 1984, n. 22, sono esercitati dall'Assessore regionale del turismo anche nei casi di inerzia dei comuni rispetto alla diffida dello stesso Assessore a procedere alla revisione di precedenti erronee classificazioni delle aziende ricettive.

 

     Art. 2.

     I provvedimenti di classifica, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi sono adottati dal Sindaco del comune interessato, sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 della l.r. 14 maggio 1984, n. 22.

 

     Art. 3.

     Ferme restando le attribuzioni di vigilanza previste dall'art. 15 della l.r. 14 maggio 1984, n. 22, è in facoltà dell'Assessorato regionale del turismo di disporre ispezioni e controlli sull'applicazione di detta legge e sull'attività turistica in generale, a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 28 luglio 2017, n. 16.