§ 2.8.60 - L.R. 6 giugno 1986, n. 31.
Norme integrative alla l.r. n. 50 del 20 giugno 1979, per la produzione del pane locale di Tonara della spianata di Ozieri e della spianata di Bonorva.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:06/06/1986
Numero:31


Sommario
Art. 1. 


§ 2.8.60 - L.R. 6 giugno 1986, n. 31. [1]

Norme integrative alla l.r. n. 50 del 20 giugno 1979, per la produzione del pane locale di Tonara della spianata di Ozieri e della spianata di Bonorva.

 

Art. 1.

     Le disposizioni e i benefici di cui all'art. l della l.r. 20 giugno 1979, n. 50, contenente norme per la produzione del pane «carasau» si applicano anche al pane di Tonara, al pane denominato «spianata» di Ozieri e alla spianata di Bonorva, denominata «zicchi».

     Il pane di Tonara, la «spianata» di Ozieri e la spianata di Bonorva denominata «zicchi», sono confezionati con farina di grano duro al 100%, acqua, sale e lievito di birra o naturale, in forni aventi superficie di cottura massima di mq. 1,50.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 21 marzo 2016, n. 4.