§ 2.6.52 – L.R. 22 dicembre 1998, n. 34.
Nuove norme di attuazione sul fermo biologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:22/12/1998
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Disciplina delle attività di pesca: interruzioni tecniche e limitazioni.
Art. 2.  Saldo impegni fermo biologico.
Art. 3.  Attuazione delle misure di accompagnamento sociale.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Proroga termini di impegnabilità.
Art. 6.  Urgenza.


§ 2.6.52 – L.R. 22 dicembre 1998, n. 34.

Nuove norme di attuazione sul fermo biologico.

(B.U. 24 dicembre 1998, n. 39).

 

     Art. 1. Disciplina delle attività di pesca: interruzioni tecniche e limitazioni.

     [1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore della difesa dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 3760/92, tenuto conto anche delle indicazioni della ricerca scientifica adotta un programma di ripopolamento della fascia costiera mediante interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazione del numero e con individuazione delle caratteristiche delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale attività nelle acque territoriali della Sardegna.] [1]

     [2. Alle misure di cui al comma 1 è associata l'istituzione con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di zone di tutela biologica al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie ittiche d'importanza economica.] [2]

     [3. La sospensione dell'attività, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'isola; essa può riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di esso o aree contigue appartenenti a compartimenti diversi.] [3]

     [4. Le modalità tecniche della misura di cui al comma 1 sono adottate con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente sentito il Comitato Consultivo Regionale della Pesca.] [4]

     5. In dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca di cui ai precedenti commi, per periodi non inferiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte dall'Assessore della difesa dell'ambiente è istituita una misura di accompagnamento sociale. Detta misura consiste nella corresponsione di lire 70.000, a giorno, per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in una indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 21 maggio 1998, n. 164, e conseguenti decreti ministeriali di attuazione.

     6. Ai lavoratori ed agli armatori regolarmente imbarcati delle imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attività di pesca di cui al presente articolo e che, nel corso dell'anno abbiano effettuato almeno centottantuno giorni di attività lavorativa su imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 26.000, a giorno, per un periodo massimo di centoquindici giorni.

     [7. Le indennità e gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi anche per i fermi dell'attività di pesca, disposti nel 1998 dall'Assessore della difesa dell'ambiente in attuazione della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25.] [5]

     [8. Il Capo I della legge regionale n. 25 del 1991 è abrogato.] [6]

     [9. Gli armatori sono tenuti a corrispondere al personale entro trenta giorni dal ricevimento, le provvidenze previste ai commi 5 e 6. In caso di accertata inadempienza, l'armatore è tenuto alla restituzione delle quote dallo stesso percepite e di quelle per il personale previste dai commi 5 e 6, maggiorate del tasso legale vigente.] [7]

 

     Art. 2. Saldo impegni fermo biologico.

     [1. Lo stanziamento del capitolo 05085/03 è incrementato per l'anno 1998 di lire 1.500.000.000.] [8]

 

     Art. 3. Attuazione delle misure di accompagnamento sociale.

     [1. Le misure di accompagnamento sociale previste dalla presente legge sono attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.] [9]

 

     Art. 4. Copertura finanziaria.

     [1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 19.500.000.000 per l'anno 1998, alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è rideterminata in lire 1.350.000.000.

     3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).] [10]

 

     Art. 5. Proroga termini di impegnabilità.

     [1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non impegnati entro il 31 dicembre 1998, permangono nel conto dei residui per essere impegnati entro l'esercizio finanziario successivo.] [11]

 

     Art. 6. Urgenza.

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.] [12]


[1] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[2] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[3] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[4] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[5] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[6] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[7] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3.