§ 2.1.3 - L.R. 6 aprile 1954, n. 7.
Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:06/04/1954
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico ai capitoli 48, 60 e 124 del bilancio regionale 1963 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.


§ 2.1.3 - L.R. 6 aprile 1954, n. 7. [1]

Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

 

Art. 1. [2]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti pubblici o associazioni i quali mediante, studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso stampa e radio, ed altre similari iniziative, promuovono e diffondono la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e pastori operanti in campo nazionale, contributi e sussidi per:

     1) l'attività organizzativa relativa all'assistenza tecnica, legale e amministrativa nonché all'informazione socio - economica ai coltivatori diretti e pastori;

     2) l'istituzione di corsi tendenti alla formazione di quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura.

 

     Art. 2. [3]

     I contributi ed i sussidi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.

     Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

     In caso di accertata irregolarità sull'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del sussidio o del contributo.

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

     Le iniziative di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici.

 

     Art. 5.

     Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico ai capitoli 48, 60 e 124 del bilancio regionale 1963 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1974, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1974, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1974, n. 5.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1974, n. 5.