§ 1.5.56 - L.R. 8 maggio 1984, n. 16.
Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Cardedu» della frazione di Cardedu del Comune di Gairo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 istituzione e modifica di comuni e circoscrizioni
Data:08/05/1984
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La frazione di Cardedu è distaccata dal Comune di Gairo ed è costituita in Comune autonomo con la denominazione di «Cardedu» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta [...]
Art. 2.      Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento [...]
Art. 3.      Ai fini dell'esercizio di controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Cardedu fa parte della circoscrizione territoriale del Comitato [...]
Art. 4.      In attesa dell'attivazione del Comitato di controllo di Lanusei, il controllo di cui all'articolo precedente sarà esercitato dalla sezione del Comitato regionale di controllo di Nuoro.
Art. 5.      Ai sensi della l.r. 17 agosto 1978, n. 52, il costituito Comune di Cardedu è inserito nella XI Zona di cui alla Tab. A, allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 52, come comune non montano.


§ 1.5.56 - L.R. 8 maggio 1984, n. 16.

Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Cardedu» della frazione di Cardedu del Comune di Gairo.

 

Art. 1.

     La frazione di Cardedu è distaccata dal Comune di Gairo ed è costituita in Comune autonomo con la denominazione di «Cardedu» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Gairo ed il costituito Comune di Cardedu.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'esercizio di controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Cardedu fa parte della circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Lanusei.

 

     Art. 4.

     In attesa dell'attivazione del Comitato di controllo di Lanusei, il controllo di cui all'articolo precedente sarà esercitato dalla sezione del Comitato regionale di controllo di Nuoro.

 

     Art. 5.

     Ai sensi della l.r. 17 agosto 1978, n. 52, il costituito Comune di Cardedu è inserito nella XI Zona di cui alla Tab. A, allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 52, come comune non montano.

     L'art. 1 dello Statuto della XI Comunità montana, denominata «Ogliastra» approvato con l.r. 27 agosto 1982, n. 17, è modificato in conformità al disposto del precedente comma.