§ 1.4.76 – L.R. 7 ottobre 2005, n. 13.
Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:07/10/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Norme applicabili.
Art. 2.  Scioglimento dei consigli comunali e provinciali.
Art. 3.  Rimozione e sospensione degli amministratori locali.
Art. 4.  Requisiti e trattamento dei commissari.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005.
Art. 5 bis.  Competenze della Regione.


§ 1.4.76 – L.R. 7 ottobre 2005, n. 13.

Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane).

(B.U. 11 ottobre 2005, n. 31).

 

Art. 1. Norme applicabili.

     1. In attesa di una disciplina regionale organica dell’ordinamento degli enti locali in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali.

 

     Art. 2. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

     1. Nei casi previsti dall’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali [1].

     2. La proposta dell’Assessore è accompagnata da una relazione contenente i motivi del provvedimento e la descrizione dei fatti che ad esso hanno dato luogo. La relazione viene allegata al decreto di scioglimento per essere pubblicata.

     3. L’eventuale sospensione del consiglio comunale o provinciale per motivi di grave ed urgente necessità, in attesa del decreto di scioglimento, è disposta dall’Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale congiuntamente con la proposta di scioglimento, qualora questa non sia già stata presentata. La sospensione non può comunque durare più di novanta giorni ed i suoi effetti cessano allo spirare di tale termine, salvo che non sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento.

     4. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali ed i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo.

     5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente comunicati al Consiglio regionale ed al Parlamento e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale. Vengono inoltre comunicati al Prefetto competente per territorio.

     6. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

 

     Art. 3. Rimozione e sospensione degli amministratori locali. [2]

     1. Nei casi disciplinati dall’articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte, del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali.

     2. L’eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall’Assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Requisiti e trattamento dei commissari.

     1. I commissari di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) dirigenti ed ex dirigenti del sistema Regione, che appartengano o siano appartenuti per almeno un triennio alla qualifica dirigenziale;

b) segretari ed ex segretari comunali o provinciali;

c) dirigenti ed ex dirigenti degli enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni nella qualifica dirigenziale per almeno un triennio in un ente locale con popolazione non inferiore a quella dell'ente locale commissariato [3];

c bis) revisori dei conti con almeno 10 anni di esperienza, iscritti nella fascia 2 dell'elenco regionale dei "revisori legali dei conti degli enti locali" di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e che abbiano svolto almeno due mandati completi e consecutivi nel collegio dei revisori dei conti delle province o delle città metropolitane o del capoluogo di Regione [4];

c ter) funzionari del sistema Regione in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con almeno cinque anni di servizio, che abbiano svolto almeno due incarichi di commissario ad acta negli enti locali [5].

     2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a commissariamento [6].

     3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti pubblici in servizio l'indennità è ridotta della metà [7].

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005. [8]

     1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) le parole “Nel territorio della Regione” sono sostituite da: “Per le finalità della presente legge”.

 

     Art. 5 bis. Competenze della Regione. [9]

     1. Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell’articolo 2, esercitate dalla Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 1 giugno 2006, n. 8.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2006, n. 396, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali.

[3] Comma sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 40 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 40 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[6] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

[7] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[8] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 1 giugno 2006, n. 8.