§ 1.4.64 - L.R. 8 luglio 1996, n. 25.
Proroga dei termini di scadenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:08/07/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cessazione dalla carica dei presidenti, degli altri componenti dei consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti regionali, nonché dei commissari [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale della Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.64 - L.R. 8 luglio 1996, n. 25.

Proroga dei termini di scadenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali.

 

Art. 1.

     1. Il termine di cessazione dalla carica dei presidenti, degli altri componenti dei consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti regionali, nonché dei commissari degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, di cui al comma 1 dell'articolo 28 e al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, previsto per il 30 giugno 1996, è prorogato al 31 marzo 1997, intendendosi corrispondentemente sostituita la data di scadenza riportata nei singoli provvedimenti di nomina.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale della Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.