§ 1.3.53 - L.R. 5 dicembre 1973, n. 36.
Opzione del personale dipendente dello Stato in posizione di comando presso l'Ispettorato compartimentale dell'Agricoltura e presso l'osservatorio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:05/12/1973
Numero:36


Sommario
Art. 1.      In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972,, n. 669 il personale dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e dell'osservatorio fitopatologico, attualmente [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione della presente legge, le date del 15 marzo 1971 e del 16 marzo 1971, indicate all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, si intendono sostituite con la [...]
Art. 3.      Le tabelle organiche prima, terza, quinta e sesta, annesse alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, sono sostituite dalle tabelle indicate nell'allegato A della presente legge.
Art. 4. 
Art. 5.      Al personale passato nei ruoli regionali ai sensi della presente legge e limitatamente alla prima attuazione di questa, le promozioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, [...]
Art. 6.      Con decorrenza 5 dicembre 1972, al personale di cui alla presente legge competono le indennità di trasferta previste dall'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.
Art. 7.      Il personale impiegatizio, che alla data del 5 dicembre 1972 presti lodevole ininterrotto servizio da almeno due anni presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, in qualità di [...]
Art. 8.      Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico ai capitoli 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.53 - L.R. 5 dicembre 1973, n. 36.

Opzione del personale dipendente dello Stato in posizione di comando presso l'Ispettorato compartimentale dell'Agricoltura e presso l'osservatorio fitopatologico della Sardegna.

 

Art. 1.

     In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972,, n. 669 il personale dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e dell'osservatorio fitopatologico, attualmente in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, può chiedere il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione stessa.

     Al personale predetto sono estese ed applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, comprese le relative norme transitorie, in quanto applicabili, e successive modificazioni salvo quanto stabilito dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, le date del 15 marzo 1971 e del 16 marzo 1971, indicate all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, si intendono sostituite con la data del 5 dicembre 1972.

     Il termine di tre mesi per la presentazione delle domande di opzione, stabilito dall'articolo 10 della legge regionale predetta, è ridotto a 45 giorni.

 

     Art. 3.

     Le tabelle organiche prima, terza, quinta e sesta, annesse alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, sono sostituite dalle tabelle indicate nell'allegato A della presente legge.

 

     Art. 4. [1]

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 5.

     Al personale passato nei ruoli regionali ai sensi della presente legge e limitatamente alla prima attuazione di questa, le promozioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e successive modificazioni, sono conferite nei limiti delle tabelle prima, terza quinta e sesta indicate nell'allegato B e riservate a detto personale, con decorrenza 5 dicembre 1972.

 

     Art. 6.

     Con decorrenza 5 dicembre 1972, al personale di cui alla presente legge competono le indennità di trasferta previste dall'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

 

     Art. 7.

     Il personale impiegatizio, che alla data del 5 dicembre 1972 presti lodevole ininterrotto servizio da almeno due anni presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, in qualità di cottimista, nonché quello in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, per le esigenze della legge 27 novembre 1956, n. 1367, se in possesso dei predetti requisiti, può a domanda essere nominato impiegato avventizio sula base delle mansioni effettivamente esercitate e purché in possesso del prescritto titolo di studio.

     Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere.

     Il personale di cui sopra verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici degli impiegati degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste, con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiegato avventizio.

     I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno secondo l'ordine di graduatoria i posti liberi in organico.

     Qualora i posti degli organici non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni del comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

     I concorsi interni di idoneità previsti dal terzo comma per l'inquadramento del personale nominato impiegato avventizio sono indetti, una volta tanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico ai capitoli 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente al bilancio, saranno stornate a favore di detti capitoli le somme disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122 e 16123.

     A favore dei capitoli 16111, 16112 e 16114 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1973 sono stornate, dal capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative - rispettivamente le somme di lire 5 milioni, lire 500.000 e lire 10.000.000.

     Alla maggiore spesa per l'anno 1974 e per gli anni successivi, valutata in ulteriori complessive lire 15.500.000 si farà fronte con l'utilizzo di una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

     ALLEGATO A

     (Omissis) [2].

 

 

                                ALLEGATO B

 

TABELLA PRIMA

                      RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

 

Carriera direttiva

     Ispettore generale

     Ispettore capo                                 10

     Ispettore superiore

     Ispettore principale

     Ispettore

     Ispettore aggiunto                             14

                                                 -----

     TOTALE                                         24

 

Carriera di concetto

     Esperto superiore                               4

     Esperto capo

     Esperto principale                             11

     Primo esperto

     Esperto

     Esperto aggiunto

     Vice esperto                                   21

                                                 -----

     TOTALE                                         36

 

 

TABELLA TERZA

 

                           RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Carriera direttiva

     Ispettore generale

     Direttore di divisione                          1

     Direttore di sezione

     Consigliere di 1ª classe

     Consigliere di 2ª classe

     Consigliere di 3ª classe                        2

                                                 -----

     TOTALE                                          3

 

Carriera di concetto

     Segretario contabile superiore                  1

     Segretario contabile capo

     Segretario contabile principale                 3

     Primo segretario contabile

     Segretario contabile

     Segretario contabile aggiunto

     Vice segretario contabile                       5

                                                 -----

     TOTALE                                          9

 

Carriera esecutiva

     Archivista superiore

     Archivista capo                                 9

     Primo archivista

     Archivista

     Applicato

     Applicato aggiunto                             21

                                                 -----

     TOTALE                                         30

 

Carriera ausiliaria

     Commesso superiore

     Commesso capo                                   3

     Commesso

     Usciere capo

     Usciere

     Inserviente                                     6

                                                 -----

     TOTALE                                          9

 

 

TABELLA QUINTA

 

                  RUOLO TECNICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

 

     Agente tecnico superiore                        1

     Agente tecnico capo

     Agente tecnico                                  2

                                                 -----

     TOTALE                                          3

 

 

TABELLA SESTA

 

                           SALARIATI PERMANENTI

 

     Capo operaio                                    2

     Operaio di 1ª categoria                         -

     Operaio di 2ª categoria                         -

     Operaio di 3ª categoria                         -

                                                 -----

     TOTALE                                          2

 

 

 


[1] Modifica l'art. 6, comma 1°, lett. a), della L.R. 7 luglio 1971, n. 18.

[2] Sostituisce le tabelle allegate alla L.R. 7 luglio 1971, n. 18.