§ 1.3.50 - L.R. 23 marzo 1973 n. 4.
Modifiche alla L.R. 16 maggio 1968, n. 29.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:23/03/1973
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, quelle di applicazione, di attuazione, di modificazione e di integrazione della stessa sono applicate in favore dei dipendenti [...]
Art. 2. 
Art. 3.      In corrispondenza dei nuovi novantaquattro posti di dattilografo istituiti col punto c) dell'articolo precedente, sono messi ad esaurimento altrettanti posti di qualifica iniziale nella carriera [...]
Art. 4.      I posti della carriera dei dattilografi di nuova istituzione saranno ricoperti mediante pubblici concorsi per esami, da indirsi, per numero quaranta posti, entro tre mesi dalla data di entrata [...]
Art. 5.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico ai capitolo 11112, 11116, 11122 e 11183 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.50 - L.R. 23 marzo 1973 n. 4.

Modifiche alla L.R. 16 maggio 1968, n. 29.

 

Art. 1.

     Le norme di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, quelle di applicazione, di attuazione, di modificazione e di integrazione della stessa sono applicate in favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale che hanno titolo a fruire dei benefici previsti dalle norme stesse.

     In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi delle norme predette viene soppresso un eguale numero di posti di qualifica iniziale.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     In corrispondenza dei nuovi novantaquattro posti di dattilografo istituiti col punto c) dell'articolo precedente, sono messi ad esaurimento altrettanti posti di qualifica iniziale nella carriera degli archivisti di cui al punto a) dello stesso articolo.

     L'assorbimento dei novantaquattro posti della carriera degli archivisti messi ad esaurimento ai sensi del precedente comma si effettua in occasione della cessazione dal servizio, per qualunque causa, di impiegati inquadrati nella carriera stessa. Ultimato l'assorbimento predetto, in deroga alla disposizione sancita al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, in correlazione ad eventuali ulteriori posti lasciati liberi da personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede alla soppressione di posti di qualifica iniziale.

 

     Art. 4.

     I posti della carriera dei dattilografi di nuova istituzione saranno ricoperti mediante pubblici concorsi per esami, da indirsi, per numero quaranta posti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per i rimanenti, annualmente, nei limiti dei posti della carriera degli archivisti riassorbiti a norma del secondo comma del precedente articolo 3.

 

     Art. 5.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico ai capitolo 11112, 11116, 11122 e 11183 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

     Per le spese di cui al comma precedente, valutate, per l'anno finanziario 1973 in lire 46.500.0000, si farà fronte con un corrispondente prelevamento del capitolo 17904 - fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

     Il Presidente della giunta è autorizzato ad apportare con apposito decreto le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

     Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, valutate in L. 122.500.000, si farà fronte con l'aumento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica la tabella prima allegata alla L.R. 16 maggio 1968, n. 29.