§ 1.3.49 - L.R. 9 maggio 1972, n. 11.
Riapertura dei termini di opzione e modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:09/05/1972
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Il personale dello Stato che, alla data del termine di scadenza della presentazione delle domande di passaggio all'Amministrazione regionale di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale [...]
Art. 2. 


§ 1.3.49 - L.R. 9 maggio 1972, n. 11.

Riapertura dei termini di opzione e modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18.

 

Art. 1.

     Il personale dello Stato che, alla data del termine di scadenza della presentazione delle domande di passaggio all'Amministrazione regionale di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, presta servizio, in posizione di comando, presso gli Uffizi e servizi di cui all'art. 1 della legge medesima, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione, con le modalità indicate dalla citata legge regionale.

     I provvedimenti relativi alle domande di passaggio hanno effetto dal 16 marzo 1971 ovvero, qualora a tale data il personale predetto non fosse in servizio presso gli uffici indicati nel precedente comma, della successiva data di comando presso gli uffici medesimi. Al personale passato alle dipendenze della Regione ai sensi dei precedenti commi si applicano le norme di cui alla legge 7 luglio 1971, n. 18.

 

     Art. 2. [1]

 

 


[1] Sostituisce l'art. 10, comma 5°, della L.R. 7 luglio 1971, n. 18.