§ VI.3.73 - L.R. 10 gennaio 2001, n. 7.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:10/01/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001, e comunque non oltre il 30 aprile 2001, è autorizzato l'esercizio [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di [...]
Art. 3.      1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnati alla Regione per l'anno 2001, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla [...]
Art. 4.      1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, gestito e alimentato secondo i [...]
Art. 5.      1. Il termine massimo previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 è prorogato al 30 giugno 2001.
Art. 6. 


§ VI.3.73 - L.R. 10 gennaio 2001, n. 7.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

(B.U. 10 gennaio 2001, n. 5).

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001, e comunque non oltre il 30 aprile 2001, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2001 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2000, come approvati con la legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

     2. In applicazione dell'articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2001 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

 

     Art. 3.

     1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnati alla Regione per l'anno 2001, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla ragioneria della Regione a termine dell'articolo 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32, può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Il termine massimo previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 è prorogato al 30 giugno 2001.

 

     Art. 6. [1]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 44 della L.R. 12 aprile 2000, n. 9.