§ VI.3.32 - L.R. 28 dicembre 1993, n. 33.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:28/12/1993
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993, approvato con legge regionale n. 9 del 19.6.1993, sono introdotte le variazioni di cui [...]
Art. 2.      1. Per le variazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 [...]
Art. 3.      1. L'art. 15 della l.r. n. 9 del 19.6.1993 è soppresso.
Art. 4.  (Mutui per il risanamento della situazione debitoria).
Art. 5.      1. Alla legge regionale «Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali», approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10.11.1993, sono apportate le [...]


§ VI.3.32 - L.R. 28 dicembre 1993, n. 33.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.

(B.U. 28 dicembre 1993, n. 182 - Straord.).

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993, approvato con legge regionale n. 9 del 19.6.1993, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato «A».

 

     Art. 2.

     1. Per le variazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 risulta aumentato di lire 80.671.900.687 in termini di competenza e di lire 205.838.056.630 in termini di cassa, sia nella parte I - entrata che nella parte II - spesa.

 

     Art. 3.

     1. L'art. 15 della l.r. n. 9 del 19.6.1993 è soppresso.

 

     Art. 4. (Mutui per il risanamento della situazione debitoria).

     1. In applicazione della legge regionale 23 luglio 1992, n. 12 «Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia al 31.12.1990», in ossequio alle condizioni imposte per la contrazione del mutuo dal Governo centrale in sede di esame della legge regionale n. 9 del 19.6.1993 di approvazione del bilancio di previsione della Regione ed a seguito della intervenuta presentazione al Consiglio dei rendiconti generali relativi agli esercizi 1991 e 1992, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1993 è iscritta al capitolo 0001010 la somma di L. 1.203.303.535.957, al capitolo 1110095 la somma di L. 169.169.211.000 e al capitolo 1110096 la somma di L. 133.000.000.000 per un totale di L. 1.505.472.746.947.

     2. Al finanziamento della spesa autorizzata al I comma del presente articolo per l'ammontare complessivo di L. 1.505.472.746.947 si provvede mediante la contrazione di mutui con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi con riferimento al tasso ufficiale di sconto annuo e per una durata di ammortamento di 20 anni massimo, da contrarre a termini del 1° comma dell'articolo 20 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19.3.1993, n. 689.

     3. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.

     4. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 1994.

     5. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui sopraddetti, valutati in L. 128,27 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, sarà posto a carico dei pertinenti capitoli da iscrivere nello stato di previsione delle spese di bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

     6. Per gli esercizi successivi il relativo onere troverà copertura nel bilancio pluriennale al settore di intervento 11 «accantonamenti oneri finanziari e rimborso prestiti».

 

     Art. 5.

     1. Alla legge regionale «Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali», approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10.11.1993, sono apportate le seguenti integrazioni:

     (Omissis).

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

 

     (Omissis)