§ VI.1.8 - L.R. 17 febbraio 1994, n. 9.
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi
Data:17/02/1994
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'art. 6, lettera c), della legge 14-6-1990, n. 158 ed al capo III del Decreto Legislativo 21-12-1990, n. 398.
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in [...]


§ VI.1.8 - L.R. 17 febbraio 1994, n. 9.

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

(B.U. 28 febbraio 1994, n. 35 suppl.).

 

Art. 1.

     1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'art. 6, lettera c), della legge 14-6-1990, n. 158 ed al capo III del Decreto Legislativo 21-12-1990, n. 398.

 

     Art. 2. [1]

     [1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 14.6.1990, n. 158, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.]

 

     Art. 3.

     1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.