§ V.5.R/13 - R.R. 6 dicembre 1989, n. 9. - Gestione delle zone per
l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia. (Attuazione art. 18 L.R. n. 10/84).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:06/12/1989
Numero:9

§ V.5.R/13 - R.R. 6 dicembre 1989, n. 9. - Gestione delle zone per

l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia. (Attuazione art. 18 L.R. n. 10/84).

 

     1. (Generalità). - 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia e stabilisce le relative modalità di gestione.

     2. Nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia è vietato esercitare la caccia.

     3. Nei successivi articoli le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia saranno denominate semplicemente «zone addestramento cani».

 

     2. (Costituzione). - 1. La richiesta di costituzione di zona per addestramento cani presentata all'Assessorato regionale competente deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato e dal consenso scritto dei possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi, dei proprietari dei fondi rustici su cui si intende istituire la zona.

     2. In ogni caso le zone di addestramento cani devono essere costituite a distanza tale dai centri abitati da non arrecare turbativa alle persone.

     3. Le richieste di costituzione delle zone di addestramento cani devono essere corredate dei seguenti dati:

- carta topografica dell'area interessata su scala 1:25.000;

- planimetria;

- relazione tecnica con le indicazioni degli intervenuti previsti ed il

programma per la sorveglianza;

- regolamento interno per la gestione della zona sulla base del

regolamento-tipo;

- atto di costituzione e statuto dell'organismo richiedente la gestione nel

caso di associazione;

- consenso scritto dei possessori o conduttori ovvero, in mancanza di essi,

dei proprietari dei fondi rustici.

     4. Le zone individuate nell'ambito delle aree faunistico-venatorie nei progetti di intervento agro-faunistico di cui all'art. 10, 2° comma, punto f), della medesima legge regionale si suddividono in zone di tipo «A» e zone di tipo «B».

     5. Le zone complessivamente non devono superare l' 1% del territorio agro-forestale provinciale totale.

     6. Tutti i cacciatori a parità di diritti ed obblighi possono accedere alle zone.

     7. La gestione delle zone è affidata in via prioritaria alle Associazioni venatorie e cinofile presenti nella Consulta regionale di cui all'art. 5 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, con preferenza per le forme di gestione in comune fra le predette associazioni e quelle agricole.

     8. Contestualmente alla delibera di costituzione di ogni singola zona di addestramento vengono stabilite le modalità di gestione sulla base del regolamento allegato al presente provvedimento.

     9. Le zone hanno durata di sei anni salvo revoca o rinnovo.

     10. I cani impiegati in tali zone devono essere vaccinati contro la rabbia da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi ed essere accompagnati dal relativo certificato di vaccinazione.

     11. I cani da caccia, prima e dopo il turno di allenamento nelle zone, devono essere rigorosamente custoditi. In difetto, sono considerati vaganti.

 

     3. (Zone di tipo «A»). - 1. Le zone di tipo «A» sono destinate all'allenamento, all'addestramento, alle prove di lavoro cinofile nazionali ed internazionali con cani iscritti nei libri genealogici, in presenza di selvaggina stanziale allo stato naturale. Tali zone possono comprendere territorio di ripopolamento e cattura.

     2. Nelle zone di tipo «A» è vietato l'uso delle armi, tranne quelle caricate a salve.

     3. Di dette prove di lavoro si darà comunicazione scritta alla Provincia territorialmente competente, che provvederà ad assicurare una adeguata vigilanza.

     4. In dette zone è vietata ogni attività (addestramento, allenamento e gare cinofile) nei mesi di aprile e maggio.

     5. L'estensione delle zone di tipo «A» non può essere inferiore ai 500 Ha.

     6. Nelle zone di tipo «A» deve essere garantito dall'Ente Gestore il controllo, il mantenimento e la salvaguardia della selvaggina allo stato naturale, nonchè la sua riproduzione ed eventuale ripopolamento, anche al fine di consentire il naturale sviluppo e la cattura, secondo le indicazioni contenute nei piani e programmi regionali di cui all'art. 9 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, laddove dette zone insistono su «zone di ripopolamento e cattura».

     7. Il Comitato di Gestione rilascerà, su richiesta di chi è interessato, permessi, nei periodi e modi consentiti.

     8. Il Comitato di Gestione deve redigere il proprio regolamento da sottoporre alla Provincia per l'approvazione.

 

     4. (Zone di tipo «B»). - 1. Le zone di tipo «B» sono destinate alle prove di lavoro cinofile diverse da quelle di cui al precedente art. 3.

     2. Le zone sono istituite nelle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio, con esclusione di aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole specializzate e/o intensive.

     3. In tali zone è consentito lo sparo esclusivamente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice, quaglia e colino della virginia, riprodotte artificialmente e di comprovata provenienza da allevamenti riconosciuti, nonchè l'allenamento alla selvaggina appartenente alle specie cacciabili riprodotte artificialmente e di comprovata provenienza da allevamenti riconosciuti.

     4. Dette zone non possono confinare con oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura nei limiti di cui all'art. 42, comma 9°, della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

     5. L'estensione delle zone di tipo «B» non può essere inferiore a 10 Ha e superiore a 50.

     6. Il Comitato di gestione provvederà ad articolare le attività cinofile di addestramento e allenamento dei cani da ferma, da seguita, da cerca e da tana, le gare di caccia pratica nonchè l'effettuazione delle gare secondo propri calendari.

     7. I periodi di addestramento, di allenamento e delle gare sono comunicati alla Provincia competente per territorio.

     8. Durante lo svolgimento di tali attività deve essere assicurata la presenza nella zona di almeno un agente faunistico.

 

     5. (Quote di partecipazione). - 1. L'Ente Gestore, nel regolamento interno, espliciterà le quote di partecipazione individuali sia alle gare che all'addestramento ed allenamento dei cani.

     2. Non è consentita la vendita dei capi abbattuti durante le gare e le prove.

     3. L'Amministrazione provinciale approva il regolamento di gestione di cui al successivo art. 6 redatto dall'Ente Gestore. La mancata approvazione non consente l'utilizzazione della zona.

 

     6. (Regolamento interno). - 1. Gli organi di gestione della zona, sulla base dell'allegato regolamento-tipo, adottano un regolamento interno che disciplina l'accesso degli addestratori e lo svolgimento delle gare e che determina le norme per il funzionamento e la vigilanza della zona. In particolare, gli organi di gestione sono tenuti a:

- assicurare la vigilanza con guardie volontarie o fisse;

- limitare il numero dei cani nella zona secondo le richieste di autorizzazione;

- non fare effettuare attività cinofile in ore notturne.

     2. I nominativi delle guardie volontarie o fisse nonchè di eventuale altro personale addetto alla zona devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio.

 

     7. (Tabellazione). - 1. Le zone devono essere tabellate a cura e spese dell'organo di gestione con appositi cartelli recanti la scritta: «Regione Puglia - Zona per addestramento cani (denominazione) di tipo_____________ - Autorizzata ai sensi di legge a cura e spese di (Ente Gestore).

 

     8. (Revoche). - 1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, gli organismi di gestione possono essere diffidati dalla Provincia.

     2. L'autorizzazione alla gestione in caso di diffida successiva può essere revocata dalla Giunta Regionale con effetto immediato su proposta della Provincia territorialmente competente.

 

 

 

                    ZONE PER L'ADDESTRAMENTO,

            L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI DA CACCIA

 

                  SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO

 

      1. (Generalità).  - 1.  Le norme  che seguono  regolamentano

l'attività    della    zona    addestramento    cani    di    tipo

__________________________________________________________________

denominata _______________________________________________________

gestita da _______________________________________________________

compresa nei territori dei comuni di _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

secondo l'allegata  planimetria in  scala 1:  per  una  superficie

complessiva agro-forestale di Ha _________________________________

 

      2. (Accesso). - 1. Il numero di cacciatori e/o di conduttori

appartenenti ai  gruppi cinofili  da ammettere  giornalmente  alla

zona per  l'esercizio dell'attività  comune  all'addestramento  ed

allenamento è di nr.______.

      2. Alle gare cinofile regionali, nazionali ed internazionali

sono ammessi  giornalmente nr._____  cacciatori e/o addestratori e

nr._______ cani.

       3.  Al  controllo  e  alla  verifica  della  certificazione

necessaria per  la partecipazione  dei  cani  alla  gara  provvede

l'Ente gestore della Zona.

 

      3. (Gestione). - 1. Responsabile della gestione della Zona è

il legale rappresentante dell'Organismo di gestione.

         2.  Per  le  attività  connesse  alla  gestione  tecnico-

amministrativa, l'ente  gestore delega  un Comitato  di  gestione,

coordinato dal Sig ________________________________ , a:

     a) autorizzare l'ingresso alla Zona;

     b)  adottare  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  di

quanti commettano infrazioni;

     c) curare  i rapporti  con  i  proprietari  ed  i  conduttori

agricoli;

     d) disciplinare le attività di sorveglianza;

     e) curare  la immissione  degli animali  per l'addestramento,

l'allenamento e le gare cinofile;

     f) curare  la tenuta di un registro numerato e vidimato dalla

Provincia competente,  su cui  sono riportati i dati nominativi di

tutti coloro che accedono alla Zona.

      3. Il  legale rappresentante della Zona ha la rappresentanza

della Zona e ne firma gli atti.

In particolare:

     a) predispone  la relazione  tecnica con le indicazioni degli

interventi previsti;

     b) trasmette alla Amministrazione provinciale, competente per

territorio, l'elenco dei componenti del Comitato di gestione;

     c) fornisce i componenti del Comitato di gestione di apposito

tesserino di  ingresso nella  zona,  con  annessa  foto,  vidimati

dall'Amministrazione provinciale;

     d) cura il piano di sorveglianza;

     e)  trasmette  alla  Provincia  i  nominativi  delle  guardie

volontarie utilizzate per l'attività di vigilanza della Zona;

     f) comunica  annualmente alla Provincia l'importo della quota

di partecipazione.

 

      4. (Contingentamento per l'addestramento e l'allenamento). -

1.  I   cacciatori  che   desiderino  accedere   alla   zona   per

l'addestramento e  l'allenamento dei cani devono presentare almeno

30 giorni  prima domanda scritta con lettera raccomandata all'Ente

gestore  della   Zona;  l'Ente   gestore  è  tenuto  a  comunicare

tempestivamente  all'interessato   l'accoglimento  o   meno  della

domanda.

 

      5. (Quote). - 1. Ogni cacciatore ammesso è tenuto a versare,

all'Ente  gestore,   la  quota   di   partecipazione   determinata

annualmente dallo  stesso Ente  gestore,  almeno  5  giorni  prima

dell'accesso.

     2. Il cacciatore è tenuto a versare all'Ente gestore la somma

relativa al costo di mercato della selvaggina.

      3. E'  fatto divieto  di vendere i capi abbattuti durante le

prove, le  gare e  l'attività di  addestramento e  allenamento dei

cani.

 

    6. (Divieti). - 1. E' fatto divieto agli ammessi alla zona:

     a) di  utilizzare contemporaneamente  un numero  di  cani  da

ferma superiore a 2;

     b) di  allenare e  addestrare i cani per un tempo superiore a

quello previsto dalla relativa autorizzazione;

     c) di sconfinare dal settore assegnato;

     d) di  allenare e  addestrare  cani  nei  giorni  in  cui  si

effettuano le gare, per le zone di tipo «B»;

per le  zone di  tipo «A»  il divieto  decorre da  7 giorni  prima

dell'effettuazione delle gare;

     e) di addestrare e allenare i cani nelle ore notturne.

 

      7. (Vigilanza). - 1. L'Ente gestore, nello svolgimento delle

attività connesse alla zona, cura la vigilanza all'interno di essa

con personale  di cui  all'art. 44 della L.R. 27 febbraio 1984, n.

10, unitamente a quella effettuata dai soggetti di cui all'art. 43

della stessa L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

 

      8. (Sanzioni). - 1. Per le infrazioni commesse nella Zona si

applicano tutte  quelle previste  dalla legislazione vigente, fino

alla triplicazione  della somma  prevista dal presente regolamento

nei casi  in  cui  si  abbattano  «animali  cacciabili»  senza  la

prescritta autorizzazione.