§ V.5.R/12 - R.R. 6 dicembre 1989, n. 8. - Vigilanza venatoria - Divise,
mezzi e strumenti operativi degli agenti faunistici - Utilizzazione delle


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:06/12/1989
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Generalità). - 1. In esecuzione dell'art. 45 - comma 3° della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, le norme che seguono sono dirette ad uniformare su tutto il territorio regionale le divise, gli strumenti [...]
Art. 2.  (Funzioni amministrative e di coordinamento). - 1. Le funzioni amministrative di cui al presente regolamento sono delegate alle Province territorialmente competenti.
Art. 3.  (Le Divise). - 1. Gli agenti faunistici nell'espletamento del servizio, indossano una divisa le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato A del presente Regolamento.
Art. 4.  (Placca e tesserino di riconoscimento degli agenti faunistici). - 1. Gli agenti faunistici sono dotati di:
Art. 5.  (Livelli di responsabilità e simboli distintivi). - 1. Il responsabile del servizio di vigilanza è il funzionario dirigente del competente Ufficio dell'Amministrazione Provinciale.
Art. 6.  (Mezzi operativi). - 1. L'attività di vigilanza faunistica è disimpegnata, di norma, a piedi.
Art. 7.  (Caratteristiche dei mezzi operativi). - 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli agenti faunistici sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori indicati nell'allegato B del presente [...]
Art. 8.  (Strumenti operativi). - 1. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui al 1° comma dell'art. 45 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10 e per l'attuazione delle direttive in materia emanate [...]
Art. 9.  (Armamenti). - 1. Gli agenti faunistici hanno in dotazione una pistola calibro 7.65, della quale sono responsabili fino alla riconsegna, alla data di cessazione dal servizio. Tale arma dovrà essere [...]
Art. 10.  (Variazioni alle uniformi, agli strumenti e ai mezzi operativi). - 1. Eventuali variazioni della foggia dei capi del vestiario, dei distintivi, nonchè delle caratteristiche dei mezzi e degli [...]
Art. 11.  (Articolazione del servizio volontario di vigilanza ittico- faunistico-ambientale ed ecologica). - 1. Il servizio volontario concorre alla vigilanza sulla applicazione delle norme vigenti in materia [...]
Art. 12.  (Distintivo e tesserino di riconoscimento delle guardie volontarie). - 1. Le guardie volontarie sono dotate di:
Art. 13.  (Utilizzazione delle guardie volontarie). - 1. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, tramite gli Uffici preposti, coordina il servizio volontario di vigilanza, di concerto con [...]
Art. 14.  (Uso dei mezzi da parte delle guardie volontarie). - 1. Le guardie volontarie adoperano per il servizio di vigilanza automezzi privati o messi a disposizione dall'Associazione di appartenenza.
Art. 15.  (Professionalità degli operatori). - 1. A tutti i soggetti addetti alla vigilanza, agenti faunistici e guardie volontarie, è garantita l'acquisizione, attraverso idonei corsi, di un aggiornamento [...]
Art. 16.  (Norme transitorie). - 1. Le amministrazioni Provinciali adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi degli agenti faunistici a quanto stabilito dai [...]


§ V.5.R/12 - R.R. 6 dicembre 1989, n. 8. - Vigilanza venatoria - Divise,

mezzi e strumenti operativi degli agenti faunistici - Utilizzazione delle

guardie volontarie. Esecuzione art. 45, comma 3°, L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

 

 

TITOLO I

Attività di vigilanza

 

Art. 1. (Generalità). - 1. In esecuzione dell'art. 45 - comma 3° della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, le norme che seguono sono dirette ad uniformare su tutto il territorio regionale le divise, gli strumenti operativi e l'armamento degli agenti faunistici dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, nonchè per disciplinare l'utilizzazione delle guardie per il servizio volontario di vigilanza.

     2. L'attività di vigilanza riguarda in particolare:

     a) l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia faunistico-venatoria;

     b) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nei corpi idrici di cui all'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ivi compresa la repressione della pesca di frodo;

     c) la tutela dei prodotti del sottobosco e della flora protetti;

     d) l'impiego in agricoltura di insetticidi, anticrittogamici e diserbanti vietati dalla normativa vigente;

     e) la tutela dei boschi dagli incendi;

     f) gli inquinamenti dei terreni e dei corpi idrici per versamenti non autorizzati o non conformi alla normativa vigente in materia di liquami di risulta da lavorazioni industriali o da altre attività.

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative e di coordinamento). - 1. Le funzioni amministrative di cui al presente regolamento sono delegate alle Province territorialmente competenti.

     2. La Regione esercita i poteri di coordinamento nonchè quelli sostitutivi di controllo e vigilanza tramite il servizio ispettivo dell'Assessorato alla caccia.

 

 

TITOLO II

Agenti Faunistici

 

     Art. 3. (Le Divise). - 1. Gli agenti faunistici nell'espletamento del servizio, indossano una divisa le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato A del presente Regolamento.

 

     Art. 4. (Placca e tesserino di riconoscimento degli agenti faunistici). - 1. Gli agenti faunistici sono dotati di:

a) placca di riconoscimento;

b) tesserino di riconoscimento.

     2. La placca è costituita da uno scudetto di alluminio delle dimensioni di cm. 6 di base e cm. 10 di altezza rappresentante lo stemma della Provincia di appartenenza con la scritta nero su bianco «vigilanza faunistico-ambientale» - Provincia di..., recante il numero di matricola dell'agente; viene applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

     3. Il tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Provincia, è in materiale plastificato delle dimensioni di cm. 10 per cm. 6, contenente la foto e la firma, nonchè i seguenti dati: denominazione e stemma della Provincia, scritta «vigilanza faunistico-ambientale», numero di matricola, dati anagrafici; sul retto: gruppo sanguigno, decreto prefettizio di riconoscimento di agente di P.G.

 

     Art. 5. (Livelli di responsabilità e simboli distintivi). - 1. Il responsabile del servizio di vigilanza è il funzionario dirigente del competente Ufficio dell'Amministrazione Provinciale.

     2. In relazione alla dimensione del servizio e alle esigenze operative dell'Ente, il servizio viene espletato dagli agenti che organizzativamente si distinguono in:

- responsabili di zona;

- responsabili di pattuglia;

- agenti.

     3. La distinzione non incide sullo stato giuridico del dipendente; viene determinata dal livello r.f. del dipendente ovvero dall'anzianità di servizio.

     4. Il simbolo distintivo per i responsabili di zona è costituito da due barrette zigrinate color argento per le spalline e da fascetta piatta nera con due barrette color argento per il berretto rigido. Per il basco da due barrette zigrinate poste sul lato sinistro accanto allo stemma della Provincia.

     Il simbolo distintivo per il Capo agente faunistico, ove questa figura sia prevista presso le relative piante organiche delle Province, è costituito, invece, da tre barrette zigrinate color argento.

 

     Art. 6. (Mezzi operativi). - 1. L'attività di vigilanza faunistica è disimpegnata, di norma, a piedi.

     2. Per determinate attività o per specifici impieghi potranno prevedersi anche automezzi fuoristrada e motocicli nonchè natanti a motore per i servizi marittimi, fluviali e lacuali.

     3. Tutti i mezzi saranno dotati di collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività, nonchè di sistemi di sicurezza e allarme previsti dalla vigente legislazione in materia.

 

     Art. 7. (Caratteristiche dei mezzi operativi). - 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli agenti faunistici sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori indicati nell'allegato B del presente regolamento.

 

     Art. 8. (Strumenti operativi). - 1. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui al 1° comma dell'art. 45 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10 e per l'attuazione delle direttive in materia emanate dalla Regione, il servizio di vigilanza deve essere dotato di idonei strumenti tecnici.

     2. I sistemi di collegamento radio della vigilanza faunistico- ambientale hanno uguale frequenza nell'ambito territoriale regionale.

     3. Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati saranno autorizzati dalla Regione, previo parere favorevole della Consulta regionale per la tutela faunistico- ambientale di cui all'art. 5 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

 

     Art. 9. (Armamenti). - 1. Gli agenti faunistici hanno in dotazione una pistola calibro 7.65, della quale sono responsabili fino alla riconsegna, alla data di cessazione dal servizio. Tale arma dovrà essere portata durante l'espletamento del servizio.

     2. Gli uffici Caccia di ciascuna Provincia sono dotati di almeno n. 1 fucile narcotizzante.

 

     Art. 10. (Variazioni alle uniformi, agli strumenti e ai mezzi operativi). - 1. Eventuali variazioni della foggia dei capi del vestiario, dei distintivi, nonchè delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento, che si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale per la tutela faunistico-ambientale.

 

 

TITOLO III

Servizio volontario di vigilanza

 

     Art. 11. (Articolazione del servizio volontario di vigilanza ittico- faunistico-ambientale ed ecologica). - 1. Il servizio volontario concorre alla vigilanza sulla applicazione delle norme vigenti in materia venatoria e ittica; concorre, altresì, alla tutela della fauna selvatica, alla protezione dell'ambiente, alla vigilanza ecologica, all'opera di soccorso in caso di calamità pubbliche o disastri ecologici.

     2. Il servizio volontario di vigilanza ittico-faunistico-ambientale- ecologica può essere svolto in forma singola o associata, con articolazione in nuclei operativi, da:

     a) guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute;

     b) obiettori di coscienza di cui la Regione chiede il distacco ai dicasteri interessati ai sensi della Legge n. 772 del 15 dicembre 1972 e del D.P.R. n. 1139 del 28 novembre 1977, che devono essere in possesso della qualifica di guardia giurata e autorizzati ai sensi delle norme di Pubblica Sicurezza.

     3. Nello svolgimento delle funzioni di tutela faunistica, le guardie volontarie assumono anche la qualifica di operatori faunistici.

 

     Art. 12. (Distintivo e tesserino di riconoscimento delle guardie volontarie). - 1. Le guardie volontarie sono dotate di:

     a) distintivo di riconoscimento;

     b) tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

     2. Il distintivo è costituito da uno scudetto di alluminio delle dimensioni di cm. 6 di base e cm. 10 di altezza rappresentante lo stemma della Provincia e quello della Associazione di appartenenza con la scritta rosso su bianco «Servizio volontario di vigilanza ittico-faunistico- ambientale-ecologica», recante il numero di matricola della guardia come da registro istituito presso la Regione di cui al comma 6 dell'art. 44 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10; dovrà essere applicato ben visibile, al petto, a sinistra, durante il servizio di vigilanza.

     3. Il tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Provincia, è in materiale plastificato delle dimensioni di cm. 10 x cm. 6, contenente la foto e i seguenti dati: denominazione e stemma della Provincia, scritta «Servizio volontario di vigilanza ittico-faunistico-ambientale-ecologica», numero di matricola e dati anagrafici; sul retro: gruppo sanguigno, associazione o ente di appartenenza,  numero del decreto prefettizio della qualifica di guardia giurata.

     4. Le guardie volontarie, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, possono indossare le divise della Associazione di appartenenza, che devono essere comunque di colore diverso da quelle degli agenti delle Amministrazioni provinciali ed autorizzate secondo le norme del vigente Regolamento di P.S.

     5. Le guardie devono essere munite del distintivo di cui al 2° comma del presente articolo.

 

     Art. 13. (Utilizzazione delle guardie volontarie). - 1. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, tramite gli Uffici preposti, coordina il servizio volontario di vigilanza, di concerto con l'Associazione di appartenenza della guardia volontaria, a livello provinciale.

     2. L'Associazione venatoria o protezionistica riconosciuta, a livello provinciale, da cui le guardie dipendono, è tenuta a trasmettere ad esse le direttive emanate dal Presidente della Provincia territorialmente competente per la relativa attuazione.

     3. Le guardie volontarie esercitano abitualmente la loro funzione di vigilanza e/o di operatori faunistici entro i limiti del territorio del Comune nel quale risiedono. Esse potranno essere utilizzate fuori dell'ambito comunale per particolari motivi e previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale.

     4. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

     5. Il servizio di vigilanza prestato dagli obiettori di coscienza è direttamente organizzato dall'Amministrazione provinciale, che curerà anche la sistemazione logistica delle guardie, attenendosi alle disposizioni previste dalla convenzione tra la Regione e il Ministero interessato.

     6. Nel caso di personale preposto alla vigilanza nelle Aziende Faunistico-venatorie e nelle zone a gestione sociale della caccia, il rapporto con l'Amministrazione provinciale è tenuto per il tramite del concessionario e del Comitato di Gestione.

     7. Il sopracitato personale è tenuto ad attenersi, in tema di vigilanza, alle direttive impartite dal Presidente della Provincia territorialmente competente. Le funzioni di vigilanza devono essere esercitate anche nei confronti dei soci delle zone a gestione sociale della caccia nonchè, nel caso dell'Azienda faunistico-venatoria, del titolare o di quanti autorizzati ad effettuare il prelievo venatorio.

     8. Il personale di cui al precedente sesto comma deve essere dotato di distintivo e del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 12 del presente regolamento, rilasciati dalla Amministrazione provinciale, territorialmente competente.

 

     Art. 14. (Uso dei mezzi da parte delle guardie volontarie). - 1. Le guardie volontarie adoperano per il servizio di vigilanza automezzi privati o messi a disposizione dall'Associazione di appartenenza.

     2. Le Province, a domanda, possono concedere alle Associazioni, a livello provinciale, da cui dipendono le guardie volontarie, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90% delle spese di gestione ritenute ammissibili, sulla base di una relazione documentata dell'attività svolta e delle spese effettivamente sostenute. In casi particolari potranno anche essere previste anticipazioni di spese.

 

     Art. 15. (Professionalità degli operatori). - 1. A tutti i soggetti addetti alla vigilanza, agenti faunistici e guardie volontarie, è garantita l'acquisizione, attraverso idonei corsi, di un aggiornamento e/o di una specifica qualificazione finalizzata ad assicurare la migliore efficienza.

     2. Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento, finanziati annualmente dalla Regione, è affidato alle Province.

     3. Le Province devono garantire la partecipazione ai corsi di aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni.

     4. Le Province sono tenute, altresì, ad organizzare i corsi di qualificazione per il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di agente faunistico o di guardia volontaria.

     5. Alla fine dei corsi è rilasciato, a cura della Provincia, apposito attestato di frequenza e di qualificazione per gli aspiranti agenti o guardie.

 

     Art. 16. (Norme transitorie). - 1. Le amministrazioni Provinciali adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi degli agenti faunistici a quanto stabilito dai precedenti articoli e negli allegati «A» e «B», entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Entro lo stesso termine le Province dovranno provvedere a fornire le guardie volontarie di quanto previsto dal presente regolamento.

 

 

Allegato «A»

Caratteristiche e dotazioni vestiario per gli agenti faunistici dipendenti

dell'Amministrazione Provinciale.

 

Dotazione estiva - Ogni due anni

    N. 1 divisa estiva composta da giacca e pantalone in fresco lana di colore grigio-verde-scuro - modello militare - Giacca con quattro tasche con cannuolo centrale chiuso con pattina, di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde laterali Quattro bottoni in metallo dorato zigrinato.

    Spacco posteriore - spalline fermate da bottone metallico - simboli distintivi sulle spalline - mostrine realizzate in metallo dorato verniciato a fuoco con i colori della Provincia di appartenenza.

    N. 1 berretto rigido con visiera, confezionato con lo stesso tessuto della divisa completo di fascia millerighe nera e barrette dei simboli distintivi - soggolo e bottoncini dorati - fregio della Provincia realizzato in metallo dorato verniciato a fuoco. Copriberretto in plastica.

    N. 1 basco di tipo militare, di colore grigio-verde-scuro, fregio della Provincia realizzato in metallo dorato verniciato a fuoco e posto a lato sinistro - barrette dei singoli distintivi.

    N. 2 camicie manica lunga modello militare di colore grigio-verde senza pettorina.

    N. 1 gilet di lana colore grigio-verde-scuro, manica lunga, scollo a V senza bottoni;

    N. 2 cravatte di colore grigio-verde-scuro dello stesso tessuto della divisa.

    N. 6 paia di calze in cotone color grigio-verde.

    N. 2 pantaloni estivi confezionati con lo stesso tessuto della divisa modello classico con passanti alti 7 cm.

    N. 1 cintura in canapa di colore grigio verde con placca cromata lucida di altezza di cm. 6.

    N. 2 camicie mezza manica di colore grigio-verde con pettorina e tasche con cannuolo.

    N. 2 paia di scarpe tipo derby in vitello nero con stringa, suola in vero cuoio con mezza suola in gomma, di cui uno a stivaletto.

    N. 2 paia di stivali in gomma con allacciatura di colore verde di altezza secondo le diverse esigenze territoriali.

    Nel periodo estivo la divisa può essere indossata:

1) senza giacca;

2) con camicia modello militare di colore grigio-verde, due taschini con pattine e spalline intercambiabili, manica corta, pettorina senza cravatta, mostrine metalliche sfilabili al colletto e, secondo le esigenze, con gilet.

 

Dotazione invernale - Ogni due anni

    N. 1 divisa invernale (con le caratteristiche di cui alla divisa estiva).

    N. 2 pantaloni invernali (con le caratteristiche di cui al pantalone estivo).

    N. 1 basco di tipo militare (con le caratteristiche di cui al basco estivo).

    N. 2 paia di scarpe di tipo polacco o anfibie di colore nero.

    N. 2 camicie manica lunga (con le caratteristiche di cui alla divisa estiva).

    N. 2 maglioni dolce vita di colore grigio-verde.

    N. 1 giacca a vento di colore grigio-verde-scuro foderata in lana (sfoderabile).

    N. 1 Passamontagna.

    N. 1 paio di guanti in pelle nera foderati in lana.

    N. 6 paia di calze in lana colore grigio-verde.

 

Dotazione ogni cinque anni

    N. 1 borsello per verbali in pelle colore nero.

    N. 1 fondina per pistola con moschettone in pelle colore nero.

    N. 1 torcia elettrica.

    N. 1 tuta da lavoro colore grigio-verde-scuro composta da giubbino e pantalone completa di cinturone.

    N. 1 polo girocollo di colore grigio-verde.

    N. 1 cappello impermeabile con visiera di colore grigio-verde-scuro.

    N. 1 giubbotto in pelle nera.

 

 

Allegato «B»

   Caratteristiche dei mezzi operativi e dotazione automezzi e natanti.

 

Caratteristiche autoveicoli:

    Colore verde scuro.

    Al centro delle portiere anteriori sarà applicato lo stemma della Provincia sovrastato dalla scritta, sue due righe, di colore bianco, «Vigilanza faunistico-ambientale», mentre sotto lo stemma sarà riportato il nome della Provincia.

    Nella parte posteriore, a destra della targa nel senso di marcia del veicolo, verrà posta la scritta, in un rettangolo con perimetro di colore verde chiaro «Vigilanza faunistico-ambientale» ed il nome della Provincia su tre righe, lo stemma e il numero di servizio dell'autovettura.

    Sul tetto sarà sistemata l'antenna radio.

    Sul retro del lunotto posteriore sarà riportato il numero telefonico dell'Ufficio Caccia di appartenenza.

    Analogo segnalamento ed indicazioni dovranno essere usati per gli altri mezzi in dotazione al servizio di vigilanza.

 

Dotazione automezzo e natante

    N. 1 faro collegato alla batteria del veicolo.

    N. 1 torcia elettrica.

    N. 1 radio ricetrasmittente fissa.

    N. 1 radio ricetrasmittente portatile.

    N. 1 cassetta per il pronto soccorso completa di medicinali.

    N. 1 confezione di siero antivipera.

    N. 1 thermos da 1.5.

    N. 1 binocolo.

    N. 1 pelle di daino.

    N. 1 paio di catene o gomme da neve.

    N. 1 pala.

    N. 1 testo sugli uccelli europei.

    N. 1 cavo per il traino.

    N. 1 confezione di ferri per le autovetture.

    N. 1 scatola di lampadine di ricambio.

    N. 1 triangolo.

    N. 1 federine estive coprisedile per i posti auto.