§ V.5.R/3 - D.C.R. 29 luglio 1987, n. 586.
Regolamento regionale: Funzionamento e gestione delle Aziende faunistico-venatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:29/07/1987
Numero:586


Sommario
Art. 1.  (Generalità).
Art. 2.  (Caratteristiche delle aziende).
Art. 3.  (Vigilanza).
Art. 4.  (Classificazione delle aziende).
Art. 5.  (Vocazione faunistica).
Art. 6.  (Piano pluriennale di assestamento territoriale e faunistico- venatorio).
Art. 7.  (Specie faunistiche).
Art. 8.  (Conferimenti).
Art. 9.  (Immissione integrativa).
Art. 10.  (Disciplinare di concessione).
Art. 11.  (Prelievo venatorio).
Art. 12.  (Aree demaniali e private).
Art. 13.  (Attività cinofila).
Art. 14.  (Domande per la concessione - Requisiti).
Art. 15.  (Poteri ispettivi).
Art. 16.  (Rinnovo della concessione).
Art. 17.  (Aziende provenienti dai territori ex riserve di caccia).
Art. 18.  (Divieti - Obblighi).
Art. 19.  (Cessazione della concessione).
Art. 20.  (Sanzioni amministrative, sospensione e revoca).
Art. 21.  (Norme finali).


§ V.5.R/3 - D.C.R. 29 luglio 1987, n. 586.

Regolamento regionale: Funzionamento e gestione delle Aziende faunistico-venatorie.

 

Art. 1. (Generalità).

     1. Le Aziende faunistico-venatorie rappresentano uno strumento organizzativo della programmazione agro- faunistico regionale in esecuzione ed integrazione degli istituti previsti dalla legislazione vigente in materia di caccia.

     2. Le Aziende faunistico-venatorie, al fine dell'incremento naturale delle specie presenti all'interno delle stesse, curano il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali, anche attraverso l'adozione di adeguate tecniche di coltivazione, che favoriscano l'impiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità.

     3. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 10/84, disciplina il funzionamento e la gestione anche in forma sociale delle Aziende faunistico-venatorie.

     4. Le Aziende faunistico-venatorie nei successivi articoli sono denominate semplicemente «Aziende».

 

     Art. 2. (Caratteristiche delle aziende).

     1. Le Aziende non possono avere una superficie inferiore ai 300 ettari e superiore ai 3000 ettari e non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 3% del territorio agro forestale provinciale [1].

     2. Le Aziende sono segnalate con tabelle recante il nome dell'Azienda seguito dalla scritta «Azienda faunistico-venatoria - caccia consentita ai soli autorizzati», poste a cura e a spese dei titolari delle aziende.

     3. Le tabelle, di dimensioni di cm. 25 x 33 con scritta rossa su fondo bianco, devono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'Azienda su pali o alberi ad un'altezza non inferiore a 2,5 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che siano visibili da ogni punto d'accesso e, frontalmente, da almeno 30 metri di distanza; da ogni tabella devono comunque essere visibili le due contigue.

     4. La durata della concessione è fissata per un periodo di sei anni.

     5. Una distanza di 1.000 metri deve essere rispettata con i confini delle «Zone protette» istituite ai sensi di leggi regionali e statali, ad eccezione di aziende faunistico-venatorie rivenienti dalla trasformazione di ex riserve di caccia.

     6. Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di azienda o alla trasformazione di riserva di caccia in azienda, la presenza nel territorio di autostrade, superstrade o strade a rapido scorrimento.

     7. Le Aziende derivanti dalla trasformazione delle ex riserve di caccia, qualora presentino all'interno zone non suscettibili di una valida conduzione gestionale-faunistica in rapporto ai requisiti previsti o necessitino di ulteriori territori, possono essere ridefinite nella loro superficie secondo quanto disposto dai precedenti commi, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina di Bologna e il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 8 L.R. n. 10/84.

     8. Salvo adeguate verifiche sotto il profilo della gestione faunistica effettuate a cura dell'INBS di Bologna, sono consentite deroghe alla superficie di cui al precedente comma 1 e alle distanze di cui al comma 5 solamente per quelle Aziende faunistico-venatorie rivenienti dalla trasformazione di ex riserve di caccia [2].

 

     Art. 3. (Vigilanza).

     1. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti all'interno delle aziende è affidata alle guardie giurate della medesima azienda o da questa incaricate (due guardie fino a 500 Ha, tre guardie da 500 fino a 800 Ha, quattro guardie dagli 800 ai 1.200 Ha, cinque guardie da 1.200 a 2.000 Ha, sei guardie oltre 2.000 Ha). La vigilanza è altresì affidata agli agenti ed alle guardie di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. n. 10/84 ai sensi dell'art. 45 della medesima legge.

 

     Art. 4. (Classificazione delle aziende).

     1. Le caratteristiche ambientali delle aziende sono desunte in base ai seguenti parametri:

     - copertura vegetale;

     - assetto idrogeologico;

     - estensione territoriale;

     - grado di antropizzazione;

     - ordinamenti ed orientamenti agro-colturali e forestali;

     - presenza di attività zootecniche ed itticolturali.

     2. Le aziende, in base a tali caratteristiche, sono classificate:

     - boschive, quando i 2/3 della superficie è interessata a bosco;

     - non boschive, quando i 2/3 della superficie è a coltivazione ivi compresi i pascoli naturali, le zone cespugliate e gli incolti produttivi;

     - palustri, quando i 2/3 della superficie è interessata da aree umide o l'azienda è sita in «zona umida»;

     - miste, quando la superficie presenta ambienti molto diversificati.

 

     Art. 5. (Vocazione faunistica).

     1. Il concessionario, in relazione alle caratteristiche ambientali e al tipo di azienda prescelta deve indicare nella richiesta di concessione e nel piano di assestamento territoriale di cui al successivo art. 6 le specie da gestire onde conseguire le finalità proprie della stessa azienda, nell'ambito delle specie attribuite a ciascun tipo, come si elencano qui di seguito:

     - Azienda faunistico-venatoria boschiva:

     capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale, nonchè fagiano come specie complementare;

     - Azienda faunistico-venatoria non boschiva, con coltivazioni promiscue e in presenza alternativa di siepi, sieponi, boschetti, in base agli habitat presenti:

     lepre, starna, pernice, coturnice e il fagiano come specie complementare;

     - Azienda faunistico-venatoria palustre:

     lepre, nonché eventuali galliformi come specie complementari. Migratoria cacciabile.

     - Azienda faunistico-venatoria mista:

     specie selvatiche diverse in base agli habitat presenti.

 

     Art. 6. (Piano pluriennale di assestamento territoriale e faunistico- venatorio).

     1. Il concessionario è tenuto a predisporre un piano pluriennale di assestamento del territorio, che deve prevedere razionali interventi di gestione ambientali, ivi compresa la conservazione d'importanti caratteristiche utili alla gestione faunistica ed al loro eventuale miglioramento, quali:

     - rimboschimento delle zone boschive degradate mediante essenze autoctone;

     - incremento di appostamenti pabulari naturali sulle terre incolte secondo l'indirizzo faunistico dell'azienda;

     - limitazione delle cause di nocività ambientale;

     - prevenzione e lotta agli incendi;

     - regimazione delle acque;

     - indirizzi agrari, forestali, zootecnici ed ittici.

     2. Per le Zone che presentano zone palustri, il piano di assestamento deve prevedere interventi di conservazione, di ripristino e di miglioramento dell'habitat, quali:

     - costituzione e/o manutenzione dei canali necessari per una corretta regimazione delle acque;

     - ripulitura dei canali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli;

     - eliminazione delle fonti d'inquinamento ambientale che riguardano le acque in particolare, per quanto di pertinenza del concessionario;

     - controllo dello sviluppo della vegetazione e del naturale processo di bonifica;

     - dissodamento del terreno per l'eventuale interramento dei pallini di piombo accumulatisi;

     - creazioni di invasi o costruzione di riserve di acqua da immettere nelle zone umide naturali nei periodi di siccità;

     - realizzazione di apprestamenti atti a favorire la nidificazione;

     - segnalazione alle autorità competenti di eventuali fonti d'inquinamento;

     - ogni altro intervento utile alla buona conservazione della zona umida.

     3. Il piano, inoltre, deve prevedere interventi di assestamento faunistico-venatorio tenendo conto dei seguenti elementi:

     - valutazioni e censimento del parco riproduttori presente all'inizio del primo anno considerato dal piano;

     - descrizione degli interventi di gestione ambientale e faunistica che il concessionario s'impegna a realizzare nell'arco di validità del piano per raggiungere la condizione faunistico ottimale.

     4. Il piano pluriennale è presentato, tramite la Provincia competente, all'Assessorato regionale alla Caccia, per l'approvazione entro sei mesi dalla data di concessione o di rinnovo.

     5. Le opere di rimboschimento e miglioramento dei boschi possono essere effettuate anche dalla Regione, dalle Comunità Montane e con il concorso dei Comuni.

     6. I concessionari delle Aziende nonché i proprietari e conduttori dei fondi inseriti nelle aziende stesse possono altresì accedere ai benefici pubblici per la realizzazione di opere atte al ripristino degli ambienti, in particolare delle zone umide o palustri ai fini di facilitare la sosta di selvaggina migratoria o per l'impiego in agricoltura d'insetticidi innocui o a bassa tossicità per comprovata maggiorazione dei costi.

 

     Art. 7. (Specie faunistiche).

     1. La minima densità faunistica per cento ettari di territorio utile alle singole specie determinanti l'indirizzo faunistico, da raggiungersi mediante la messa in atto di un adeguato piano pluriennale di assestamento faunistico-venatorio, è la seguente:

     - Daino n. 3 capi;

     - Cervo n. 1 capo;

     - Muflone n. 3 capi;

     - Cinghiale n. 2 capi; (massimo n. 4 capi);

     - Lepre n. 8 capi.

     2. Per quanto riguarda la starna, la coturnice, la pernice ed il capriolo, la densità minima sarà definita, caso per caso, previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al quinto comma dell'art. 8 della L.R. n. 10/84, sulla base dello status delle popolazioni, con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, se delegato.

     3. L'indirizzo faunistico verte sostanzialmente sulle caratteristiche ambientali; le aziende classificate boschive sono tenute alla gestione di una o più specie di ungulati, oltre ad eventuali altre specie stanziali.

     4. Il Cervo può essere gestito in presenza di ampie zone boschive ad alto fusto, tenuto conto delle indicazioni che derivano dalla Carta delle vocazioni faunistiche.

     5. Le aziende classificate non boschive sono tenute ad un'attiva gestione della Lepre e di Galliformi, compatibilmente con gli indirizzi della Carta delle vocazioni faunistiche.

     6. Le aziende in zona umida sono tenute anche alla gestione della Lepre e di eventuali Galliformi ove l'ambiente lo consenta.

     7. Le aziende con ambienti misti sono tenute ad un indirizzo faunistico coerente con le precedenti indicazioni, tenuto conto che la gestione degli Ungulati richiede necessariamente ampie superfici boschive o a macchia mediterranea.

     8. Per la gestione delle diverse specie in indirizzo occorre che le aziende presentino le seguenti superfici minime:

 

 

    - Daino                                              1.500 Ha;

    - Capriolo                                           1.500 Ha;

    - Cervo                                              3.000 Ha;

    - Muflone                                            1.500 Ha;

    - Cinghiale                                          2.000 Ha;

    - Lepre                                                500 Ha;

    - Starna                                             1.000 Ha;

    - Coturnice                                          1.000 Ha;

    - Pernice                                            1.000 Ha;

    - Fagiano                                              500 Ha.

 

 

     9. La gestione degli ungulati deve tendere al mantenimento di un'equilibrata struttura piramidale della popolazione riguardo alle classi d'età ed al rapporto sessi (r.s. 1:1).

     10. Si fa eccezione per gli interventi di reintroduzione o d'introduzione e per gli anni immediatamente successivi.

     11. Allo scadere della prima concessione la densità faunistica deve essere almeno uguale a quella preventivata nel piano di assestamento pluriennale; diversamente il rinnovo della concessione non può essere rilasciato.

     12. Per eventuali casi particolari, in cui il concessionario abbia segnalato tempestivamente e sistematicamente all'Amministrazione Provinciale competente per territorio gravi difficoltà indipendenti dalla gestione faunistico-venatoria adottata (calamità naturali, epizoozie o altro), la concessione può essere prorogata di altri tre anni; se in seguito permangono le carenze in questione la concessione viene revocata.

 

     Art. 8. (Conferimenti).

     1. Le Amministrazioni Provinciali, fin dal primo anno in cui viene consentito il prelievo venatorio di qualsiasi specie in indirizzo faunistico, possono disporre, d'intesa con il concessionario, interventi di cattura alla selvaggina stanziale all'interno dell'azienda nella misura del 10% del piano di prelievo annuale.

     2. Sono esonerati dal conferimento i titolari delle concessioni i quali, in sede di stesura dei piani di assestamento di cui al seguente art. 9, d'intesa con le Amministrazioni Provinciali interessate, o su richiesta delle medesime, previa autorizzazione della Regione, rinuncino ad abbattere una delle specie stanziali indicate nella concessione con particolare riferimento alla lepre comune, consentendone la cattura per il ripopolamento da parte della Provincia medesima. In tal caso è vietata la caccia alle specie concordate e al concessionario è corrisposto un importo, per capo catturato, commisurato all'85% del prezzo di mercato.

 

     Art. 9. (Immissione integrativa).

     1. Sono consentite immissioni di selvaggina, costituenti l'indirizzo faunistico-venatorio dell'azienda, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente.

     2. Tali autorizzazioni sono rilasciate, su proposta della Provincia, caso per caso, ed eseguite solo nei mesi di luglio e agosto, con esemplari di allevamento escluso gli ungulati.

     3. Un dipendente dell'Amministrazione Provinciale competente in materia faunistica dovrà presenziare all'immissione di tali specie e ne dovrà redigere un verbale.

     4. Per le operazioni d'immissione sono previste all'interno delle aziende la messa in opera di strutture produttive quali:

     - punti di somministrazione di alimenti e di abbeverata;

     - voliere;

     - pacchetti;

     - locali d'isolamento;

     - recinti di prelievo e simili.

 

     Art. 10. (Disciplinare di concessione).

     Nelle aziende è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

     2. Al titolare o a chi da questi autorizzato è consentito l'abbattimento e/o la cattura di selvaggina cacciabile secondo specifico piano di assestamento faunistico-venatorio, predisposto annualmente dai titolari ai sensi della lettera c) dell'ottavo comma dell'art. 19 della L.R. n. 10/84 e sulla base del piano pluriennale di cui al precedente art. 6.

     3. Il piano annuale di assestamento faunistico-venatorio, presentato in forma previsionale per gli interventi generali di gestione entro il 30 aprile di ogni anno, dopo i censimenti pre-riproduttori, alla provincia competente, va completato con i piani di prelievo a carico delle diverse specie in indirizzo, dopo i censimenti post-riproduttori e trasmesso, per l'approvazione definitiva, entro il 30 giugno.

     4. Detto piano non può essere in contrasto con il calendario venatorio regionale, e deve fare riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 19 della L.R. n. 10/84, e deve indicare:

     a) la potenziale consistenza della selvaggina stanziale iniziale di base;

     b) gli eventuali ripopolamenti integrativi di selvaggina stanziale da effettuarsi nelle zone protette istituite nell'azienda, in caso di grave depauperamento delle popolazioni dovuto ad eventi naturali o calamità;

     c) il prelievo della selvaggina stanziale di cui al seguente art. 10;

     d) il censimento della selvaggina effettuato per valutare l'entità delle popolazioni e il successo delle riproduzioni. Tale censimento, condotto due volte l'anno, va effettuato dalla Provincia interessata in accordo con il concessionario, entro i mesi di marzo e giugno.

     5. Nel provvedimento istitutivo sono anche indicate, a richiesta del concessionario, le specie di selvaggina migratoria per le quali è consentita la caccia in forma vagante o d'attesa, nei limiti di abbattimento previsti dal calendario venatorio.

     6. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare, per accertati danni all'agricoltura, abbattimenti selettivi in conformità dei piani di abbattimento, previo parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina di Bologna.

     7. Ai fini del controllo della fauna si osservano le prescrizioni di cui all'art. 35 della L.R. n. 10/84.

 

     Art. 11. (Prelievo venatorio).

     1. Il prelievo venatorio per le specie determinanti l'indirizzo faunistico delle aziende, nel rispetto delle disposizioni del calendario venatorio è consentito secondo le previsioni del piano di assestamento faunistico di cui al precedente articolo.

     2. Anche per le specie faunistiche non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è soggetto a tutte le limitazioni previste dal calendario venatorio.

     3. Nelle aziende palustri il prelievo venatorio riguarda la sola caccia agli acquatici.

     Esso si effettua determinando:

     - la durata della giornata venatoria;

     - il numero dei cacciatori giornalieri ammesso per ogni giornata di caccia, rapportato alla superficie effettivamente allagata e comunque in rapporto di un appostamento ogni 20 Ha;

     - i giorni di caccia settimanali previsti dal calendario venatorio;

     - l'individuazione di una zona di divieto assoluto di caccia pari al 20% della superficie di zona umida compresa nell'azienda, anche non sommessa, purché abbia caratteristiche biologiche tali da consentire la sosta e il rifugio della fauna selvatica, regolarmente tabellata con l'evidenziazione del divieto;

     - gli appostamenti e la loro tipologia.

     4. Nelle aziende non palustri l'esercizio venatorio è regolato determinando:

     - la durata della giornata di caccia;

     - il numero massimo di capi da abbattere, per le specie in indirizzo faunistico;

     - i giorni di caccia settimanali previsti dal calendario venatorio;

     - le zone di caccia;

     - il numero massimo dei cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente, un'unità ogni 20 Ha con le eccezioni per le battute al cinghiale;

     - l'individuazione di una zona di divieto di caccia pari al 10% della superficie, regolarmente tabellata con l'evidenziazione del divieto.

     5. Gli interventi, in tale area, dovranno tendere al miglioramento ambientale attuato anche attraverso il ripristino di piccoli appezzamenti per la produzione a perdere di cereali e di alberi da frutto nelle varietà selvatiche.

     6. Un registro apposito a cura dell'azienda, a disposizione delle Amministrazioni Provinciali, è tenuto per tutte le operazioni di ripopolamento, abbattimento e cattura esercitate sulla selvaggina presente nell'azienda, nonché per tutte le operazioni relative ai piani di abbattimento.

     7. Il prelievo degli Ungulati, escluso il cinghiale, deve essere attuato con criteri selettivi su animali scadenti e su individui di qualità inferiore alla media della popolazione in percentuale maggiore alla loro esistenza nella popolazione stessa.

     8. Il prelievo per tali Ungulati deve essere condotto con fucile a canna rigata, munito di cannocchiale, il cui calibro sia rapportato alla taglia dell'animale o con arco.

     9. Il piano di prelievo massimo realizzabile sulla base di adeguati censimenti non può comunque superare le seguenti aliquote percentuali sulla popolazione delle singole specie:

 

 

    - Daino                                                    30%

    - Cervo                                                    20%

    - Muflone                                                  30%

    - Cinghiale                                               120%

    - Lepre                                                    40%

    - Starna                                                   15%

    - Coturnice                                                15%

    - Fagiano                                                  50%

    - Capriolo                                                 30%

 

 

     Art. 12. (Aree demaniali e private).

     1. E' prevista l'inclusione coattiva nel perimetro dell'azienda di aree private intercluse, la cui mancata inclusione potrebbe impedire la costituzione dell'azienda stessa anche in modo omogeneo.

     2. Tale inclusione non può superare il 10% del territorio complessivo dell'azienda. In tale territorio, regolarmente tabellato a cura dell'azienda con evidenziazione del divieto, non è ammessa deroga al divieto dell'esercizio venatorio.

     3. In caso di mancato consenso da parte di alcuni proprietari di cui al successivo art. 17, i relativi terreni sono automaticamente trasformati in zone faunisticamente protette.

 

     Art. 13. (Attività cinofila).

     1. Nell'azienda è consentita l'attività cinofila secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'annuale Calendario venatorio e previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

     2. E' consentito, altresì, l'eventuale impiego di cani da ferma per le operazioni di censimento.

 

     Art. 14. (Domande per la concessione - Requisiti).

     1. La domanda di costituzione di azienda va presentata da Enti pubblici o da privati al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Amministrazione Provinciale che esprime a sua volta il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.

     2. La concessione è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (INBS) di Bologna, ed è rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. Gli interessati, allo scopo di ottenere la concessione devono allegare i documenti qui di seguito indicati;

     a) mappa catastale della zona interessata all'istituzione dell'azienda con l'indicazione particellare delle colture agricole prevalenti e dei nominativi dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni;

     b) planimetria in scala con l'indicazione del numero e della localizzazione degli appostamenti fissi, se consentiti;

     c) atti comprovanti i titoli di proprietà o possesso dei terreni, ovvero atti notori equivalenti;

     d) atti comprovanti il consenso scritto dei proprietari o conduttori nel caso di cui al precedente comma;

     e) piano pluriennale di assestamento faunistico-venatorio, con indicazione delle specie di selvaggina stanziale da incrementare e da abbattere, commisurate alle consistenze dei popolamenti naturali;

     f) atto di nomina del direttore in cui siano determinati i compiti ad esso assegnati e le somme per la sua eventuale sottoscrizione;

     g) elenco nominativo del personale dipendente dall'Azienda incaricato della vigilanza;

     h) copia del regolamento di gestione;

     i) dichiarazione d'impegno di versamento delle relative tasse di concessione regionale.

     4. Le eventuali quote di accesso alle Aziende sono fissate annualmente dai concessionari, in base alle previsioni di spesa e comunicate unitamente al piano annuale di assestamento faunistico di cui al precedente art. 10.

 

     Art. 15. (Poteri ispettivi).

     1. L'Amministrazione Provinciale competente per territorio provvede ad effettuare periodici controlli allo scopo di verificare la rispondenza della conduzione alle norme di legge e secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

     2. I controlli possono anche essere effettuati da dipendenti regionali appositamente incaricati.

     3. Le aziende sono tenute ad agevolare l'azione di controllo e se richiesto, a mettere a disposizione degli organi di controllo personale e mezzi idonei. L'Azienda sita in zona palustre è tenuta a mettere a disposizione del suddetto personale un barchino con relativo accompagnatore.

     4. Le aziende devono presentare una relazione scritta entro il 30 aprile di ogni anno sull'attività svolta ed in ordine all'attuazione del piano di assestamento faunistico-venatorio, riferentesi all'annata venatoria precedente, unitamente all'elenco del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria.

 

     Art. 16. (Rinnovo della concessione).

     1. La richiesta di rinnovo, presentata almeno sei mesi prima della scadenza tramite l'Amministrazione Provinciale territorialmente competente in tutto o in maggioranza, deve contenere le generalità ed i dati di residenza del titolare, gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda, nonché il consenso dei proprietari o degli aventi causa risultanti da idonea documentazione. Detto consenso si ritiene acquistato in mancanza di espressa disdetta da parte degli interessati da presentare entro 60 giorni dall'inizio dell'ultimo anno di validità della concessione.

     2. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta regionale entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione s'intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno della concessione, qualora sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali prevista per il rilascio della concessione.

     3. Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione, fino alla definitiva decisione del ricorso stesso.

     4. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

     5. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o del rinnovo, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per l'identificazione della stessa, nonché gli estremi di versamento della tassa sulle concessioni regionali.

 

     Art. 17. (Aziende provenienti dai territori ex riserve di caccia).

     1. Al fine del rinnovo della concessione di cui al precedente art. 16, per le aziende provenienti dalla trasformazione di riserve di caccia, valgono i consensi dei proprietari dei terreni inclusi nel territorio, espressi al momento della costituzione della riserva stessa, salvo disdetta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Le Amministrazioni Provinciali, ai fini dell'istruttoria, potranno richiedere le planimetrie aggiornate.

     3. Per il rinnovo della concessione valgono le disposizioni di cui al precedente art. 16.

     4. I titolari della concessione all'entrata in vigore della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, sono confermati se presentano un idoneo progetto aziendale faunistico-ambientale di durata poliennale, diretto alla realizzazione dei fini delle aziende. In caso di richiesta di surrogazione da parte di uno o più proprietari la concessione può essere concessa qualora, a parità di condizioni, siano in possesso della necessaria idoneità tecnico-economica per realizzare lo stesso progetto aziendale.

     5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono riconfermati concessionari i legali rappresentanti pro tempore delle Associazioni che hanno in gestione le aziende derivanti da ex riserve di caccia.

 

     Art. 18. (Divieti - Obblighi).

     1. Nelle aziende è vietato:

     a) cacciare le specie stanziali non indicate nella concessione;

     b) costituire appostamenti fissi, ad eccezione di quelli per la selvaggina acquatica;

     c) impiantare appostamenti dai confini dell'azienda a distanze inferiori a quelle previste;

     d) effettuare il prelievo senza l'autorizzazione scritta del concessionario.

     2. La violazione dei divieti comporta le sanzioni amministrative previste dalla legge vigente in materia di caccia.

     3. Ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento le aziende sono obbligate ad esercitare la sorveglianza sul territorio oggetto della concessione e sull'attività venatoria. L'attività di vigilanza è da espletarsi sia nei confronti delle persone estranee, sia nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio venatorio.

     4. Le aziende, a questo fine, predispongono un registro delle violazioni riscontrate recante l'indicazione delle norme violate e delle sanzioni richieste, della data, dell'agente, al fine di agevolare una più precisa azione di controllo e di studio anche all'interno dell'azienda stessa.

     5. E' fatto obbligo, altresì, alle aziende di predisporre un «Registro di presenze» di cacciatori ammessi giornalmente, secondo il calendario venatorio, all'esercizio venatorio, recante le seguenti indicazioni:

     - nominativo del cacciatore ammesso;

     - numero del tesserino venatorio;

     - numero del permesso scritto concesso dall'azienda;

     - numero dell'appostamento fisso, se assegnato.

     6. L'autorizzazione all'esercizio venatorio all'interno dell'azienda è data in forma scritta e copia va conservata agli atti dell'azienda.

     7. Il registro delle violazioni e quello delle presenze devono essere annualmente vidimati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

     8. A conclusione della giornata di caccia, in analogia con quanto previsto per le indicazioni da apporre sul tesserino venatorio, vanno riportati sul registro il numero di capi abbattuti da ogni singolo cacciatore. Il registro è in ogni momento tenuto a disposizione degli agenti di cui agli artt. 43-44 della L.R. n. 10/84.

     9. Nell'azienda non può essere ammesso a cacciare chi introduce a qualsiasi titolo mezzi e strumenti di caccia non consentiti e chi non sia in regola con i documenti venatori.

 

     Art. 19. (Cessazione della concessione).

     1. La concessione di azienda faunistico-venatoria può cessare nel caso in cui:

     a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;

     b) in caso di morte o di rinuncia del concessionario.

     2. Nel caso b) la concessione è temporaneamente affidata con D.P.G.R., al direttore tecnico, fino al momento in cui venga designato il nuovo concessionario con atto formale dell'azienda.

     3. La revoca della concessione è disposta con D.P.G.R., su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, a seguito delle violazioni, da parte del concessionario, previste nei precedenti articoli.

     4. In caso di definitiva cessazione, la Regione si riserva d'indicare la destinazione da dare ai territori interessati sulla base delle indicazioni dei piani venatori regionali.

 

     Art. 20. (Sanzioni amministrative, sospensione e revoca).

     1. Fatte salve le sanzioni amministrative già previste dalle vigenti leggi, qualora venga accertata la violazione da parte dei titolari della concessione, delle norme e degli obblighi previsti nel presente regolamento si applica a carico dello stesso titolare la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.

     2. Inoltre, il Presidente della Giunta regionale può, in tali casi, sospendere o revocare la concessione.

     3. In particolare si provvede alla sospensione dell'esercizio venatorio, fermi restando tutti gli altri obblighi:

     - qualora vengano meno anche temporaneamente requisiti d'idoneità;

     - qualora vi sia grave pericolo per la selvaggina anche in concomitanza con fenomeni atmosferici o cause ambientali e/o accidentali o colpose;

     - qualora venga accertata da parte del concessionario ulteriore violazione a qualsiasi disposizione contenuta nel presente regolamento.

     4. Si provvede alla revoca in caso di ulteriore violazione.

     5. E' severamente vietato cedere anche temporaneamente la concessione a terzi, pena la revoca della concessione stessa.

 

     Art. 21. (Norme finali).

     1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

     2. L'Assessore regionale competente in materia di caccia è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.


[1] Così modificato dall'Art. un. del R.R. 26 maggio 1988, n. 2.

[2] Vedi nota [1].