§ V.5.115 - L.R. 21 maggio 2008, n. 9.
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:21/05/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n.18)


§ V.5.115 - L.R. 21 maggio 2008, n. 9.

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee).

(B.U. 23 maggio 2008, n. 82)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n.18)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), è inserito il seguente:

 

“Art. 7 bis (Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato).

1. In sede di prima applicazione delle misure del piano di tutela delle acque (relative alle aree interessate da contaminazione salina e di tutela quali-quantitativa) e al fine di un indirizzo unitario delle strutture tecniche provinciali (ex geni civili), in attesa sia delle risultanze del progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda che della definizione del bilancio idrico, le concessioni preferenziali richieste sino al 31 dicembre 2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione alla ricerca è stata richiesta entro il 17 luglio 2007 sono rilasciabili e mantengono carattere provvisorio, per quanto riguarda i quantitativi derivabili, in relazione alla disponibilità della risorsa e all’equilibrio del bilancio idrico.

 

2. La portata media delle acque sotterranee estraibili può essere ridotta o incrementata in relazione alle disponibilità stagionali; sono fatti salvi i provvedimenti di urgenza che l’autorità idraulica potrà adottare a tutela delle falde che alimentano i pozzi destinati all’approvvigionamento potabile dei centri abitati.

 

3. Nessun indennizzo è dovuto per le riduzioni delle quantità di acqua derivabili, in relazione all’accertata scarsità della risorsa.

 

4. Ciascuna utenza deve essere provvista di idonei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua derivati; ciascun utente è tenuto a trasmettere ogni sei mesi all’ufficio del genio civile competente per territorio, insieme all’autocertificazione della superficie irrigata e sulle quantità di acque estratte, una certificazione fidefacente sulla qualità delle acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale - TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in grammi/litro totali). L’inadempimento agli obblighi predetti comporta l’immediata sospensione delle derivazioni, che possono essere riprese soltanto dopo un provvedimento espresso del competente ufficio del genio civile.

 

5. Fino al 31 dicembre 2009, il limite volumetrico delle acque prelevabili per le derivazioni è calcolato sulla misura media annuale massima di 1 l/s sino alla superficie irrigata di 5 ettari e di 2 l/s per superficie superiore. I quantitativi massimi di acqua prelevata vengono verificati con le modalità di cui al comma 4. Tale limitazione non si applica ai pozzi, individuati dall’amministrazione regionale, per fronteggiare situazioni di carenza idrica mediante utilizzazione di risorse integrative delle ordinarie dotazioni dei pubblici acquedotti.”