§ V.5.46 - L.R. 20 marzo 2000, n. 8.
Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:20/03/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Proroga dei termini).
Art. 2.  (Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori).


§ V.5.46 - L.R. 20 marzo 2000, n. 8.

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 26.

(B.U. 24 marzo 2000, n. 39).

 

Art. 1. (Proroga dei termini).

     1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiana e freatica ai sensi dell'articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 20 agosto 2000.

 

     Art. 2. (Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori). [1]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001, n. 25.