§ V.5.11 - L.R. 10 dicembre 1982, n. 36. - Interventi regionali in
attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» integrata e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:10/12/1982
Numero:36


Sommario
Art. 1.  La Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, concede contributi in conto capitale alle imprese singole o [...]
Art. 2.  Gli interventi di cui al precedente art. 1 saranno destinati con carattere di priorità all'attuazione delle opere a servizio dei complessi produttivi insediati nei territori dei Comuni costieri, in [...]
Art. 3.  Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva le priorità, l'individuazione delle aree geografiche e dei settori [...]
Art. 4.  L'erogazione del contributi sarà effettuata, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, se delegato, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della [...]
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ V.5.11 - L.R. 10 dicembre 1982, n. 36. - Interventi regionali in

attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

 

Art. 1. La Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, concede contributi in conto capitale alle imprese singole o associate e ai consorzi di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 9 della medesima legge 24 dicembre 1979, n. 650, già in attività alla data del 1° gennaio 1975, che realizzano o modificano impianti di depurazione o di pretrattamento di scarichi o di fanghi di risulta dei processi depurativi, per il loro adeguamento alle previsioni della normativa nazionale e regionale.

 

     Art. 2. Gli interventi di cui al precedente art. 1 saranno destinati con carattere di priorità all'attuazione delle opere a servizio dei complessi produttivi insediati nei territori dei Comuni costieri, in quelli dell'entroterra che direttamente hanno influenza sulle coste stesse, nei bacini tributari di invasi di accumulo nonchè negli abitati cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

     Nella concessione dei contributi saranno privilegiati gli Impianti che prevedono il riciclo delle risorse idriche, il recupero degli scarti di lavorazione, il risparmio energetico e siano al servizio di insediamenti produttivi appartenenti ai comparti agro-alimentari, della lavorazione delle pelli, della chimica, della meccanica, della lavorazione di materiali lapidei nonché di allevamenti zootecnici specie se a conduzione associata.

 

     Art. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva le priorità, l'individuazione delle aree geografiche e dei settori merceologici in attuazione dei criteri definiti dal precedente art. 2 e dal primo programma di risanamento delle acque nonché la misura dei contributi regionali di cui al precedente art. 1 in conformità con la normativa della Comunità economica europea.

     Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione contenente le indicazioni di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno presentare alla Giunta regionale le domande per la concessione dei contributi contenenti l'indicazione delle opere realizzate a cominciare dal 1976 e quelle in corso di realizzazione o da realizzare ed i relativi costi in coerenza con i programmi presentati alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     Entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma precedente, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1.

     Detto piano di riparto costituisce concessione di contributo e dovrà indicare, per ogni beneficiario, l'ammontare del contributo concesso, nonché le opere ammesse a contributo.

 

     Art. 4. L'erogazione del contributi sarà effettuata, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, se delegato, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli impianti e delle opere relativi ai contributi concessi ed attestazione, da parte del Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento produttivo, della conformità delle opere realizzate con quelle autorizzate nonché del rispetto del limiti di accettabilità degli scarichi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     Il decorso del termini prescritti dal piano di riparto comporta la decadenza del contributo concesso.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).