§ V.4.29 - L.R. 15 novembre 2007, n. 32.
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)“.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:15/11/2007
Numero:32


Sommario
Art. 1. 1. L'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, è [...]


§ V.4.29 - L.R. 15 novembre 2007, n. 32.

Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)“.

(B.U. 19 novembre 2007, n. 164)

 

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7 (Piano regionale trasporti)

1. II piano regionale dei trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. II PRT è aggiornato ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità previsto all'articolo 25.

 

2. Il PRT è redatto in accordo alle linee guida indicate dal piano generale dei trasporti; esso è articolato secondo le modalità del trasporto, tra loro integrate, e individua:

a) l'assetto del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità, nonché le prospettive di evoluzione di tale sistema in relazione al contesto nazionale e sovranazionale dei trasporti;

b) gli obiettivi e le strategie del sistema multimodale dei trasporti raccordati agli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale;

c) le linee di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento, relative a:

1) trasporto stradale;

2) trasporto ferroviario;

3) trasporto marittimo;

4) trasporto aereo;

5) intermodalità dei passeggeri;

6) intermodalità delle merci;

7) servizi minimi di cui al d.lgs. n. 422/1997.

 

3. L'Assessorato regionale ai trasporti, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'articolo 25, nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e di tutti gli strumenti della programmazione regionale.

 

4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è approvata dal Consiglio regionale. Con eguale procedura sono approvate le varianti al PRT.

 

5. I Piani operativi attuativi del PRT nonché i piani pluriennali dei servizi minimi sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia”.