§ V.4.24 - L.R. 25 giugno 2002, n. 11.
Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:25/06/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Concorso regionale maggiori oneri).
Art.2.  (Arrotondamento prezzi titoli di viaggio).


§ V.4.24 - L.R. 25 giugno 2002, n. 11.

Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli di viaggio.

(B.U. 1 luglio 2002, n. 82).

 

Art. 1. (Concorso regionale maggiori oneri).

     1. La Regione concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotramvieri di cui all’accordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti della disponibilità di euro 1.291.142 riveniente dall’impegno di pari importo assunto sul capitolo n. 552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.

     2. Il concorso regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto quantificato dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27 novembre 2000. Il concorso regionale è attribuito per l’intera quota, sulla base delle unità lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio, alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale riconosciuti “minimi” ai sensi della vigente legislazione, con esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 422. La residua disponibilità finanziaria è attribuita agli enti locali, in proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la successiva erogazione ai soggetti gestori.

     3. Resta a carico degli enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative agli autoservizi pubblici di linee di loro competenza.

 

     Art.2. (Arrotondamento prezzi titoli di viaggio). [1]


[1] Articolo abrogato dall’art. 38 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.