§ V.4.9 - L.R. 13 giugno 1986, n. 14.
Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 trasporti
Data:13/06/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.  1. (Delega alle Amministrazioni provinciali). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 relativa alle [...]
Art. 2.  (Pagamento indennizzi). - 1. Gli indennizzi previsti devono essere versati su conto corrente intestato all’Amministrazione provinciale competente per territorio, con la specificazione che trattasi [...]
Art. 3.  (Corresponsione finanziamenti). - 1.
Art. 4.  (Istituzione di un ufficio centrale regionale).
Art. 5.  (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli, e dei trasporti eccezionali, nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti [...]
Art. 6.  (Norme finanziarie). - (Omissis).
Art. 7.  (Abrogazione). - (Omissis).


§ V.4.9 - L.R. 13 giugno 1986, n. 14.

Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.

(B.U. 20 giugno 1986, n. 95)

 

Art. 1. 1. (Delega alle Amministrazioni provinciali). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni provinciali.

     2. L'Amministrazione provinciale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella della provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o del trasporto eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero che per prima viene interessata da tale circolazione.

 

     Art. 2. (Pagamento indennizzi). - 1. Gli indennizzi previsti devono essere versati su conto corrente intestato all’Amministrazione provinciale competente per territorio, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della presente legge [1].

     2. Copia del bollettino di versamento dovrà essere allegato alla domanda di  autorizzazione e l'Amministrazione provinciale, prima di rilasciare le autorizzazioni  dovrà accertare l'avvenuto versamento.

 

     Art. 3. (Corresponsione finanziamenti). - 1. [Previa istruttoria tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le somme riscosse ai sensi dell'art. 2 della presente legge] [2].

     2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare gli introiti rivenienti dagli indennizzi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali [3].

     3. [E' attribuito a ciascuna provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge] [4].

     4. [Per l'anno 1986 il contributo di cui al precedente comma è fissato in L. 15.000.000 per ciascuna provincia, per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di bilancio] [5].

 

     Art. 4. (Istituzione di un ufficio centrale regionale). [6]

     [1. E'istituito presso l'Assessorato regionale ai LL.PP. l'Ufficio «Trasporti eccezionali» preposto alla organizzazione delle attività connesse con l'applicazione della presente legge.

     2. Esso cura la raccolta e l'archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni provinciali, procede alla formazione e all'aggiornamento del catasto stradale regionale, coordina l'attività delegata alle Amministrazioni provinciali con la presente legge, nonchè quella relativa al censimento della circolazione stradale.

     3. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al predetto ufficio tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva competenza.]

 

     Art. 5. (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli, e dei trasporti eccezionali, nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10 febbraio 1982, 38.

 

          Art. 6. (Norme finanziarie). - (Omissis).

 

     Art. 7. (Abrogazione). - (Omissis).

     (Dichiarazione d'urgenza). - (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.