§ V.3.8 - L.R. 22 maggio 1985, n. 38. - Norme per il controllo statico dei
fabbricati nei Comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 lavori pubblici
Data:22/05/1985
Numero:38


Sommario
Art. 1.  1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio [...]
Art. 2.  1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, una dichiarazione a [...]
Art. 3.  1. Il Sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere provvedimenti di competenza atti, a salvaguardare la pubblica incolumità ai sensi delle [...]
Art. 4.  1. Gli uffici del Genio Civile, a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.
Art. 5.  1. A carico degli inadempimenti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le penalità di legge.
Art. 6.  1. Per le spese necessarie all'attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.
Art. 7.  1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorità, ai Comuni che si sostituiscono ai privati in [...]
Art. 8.  1. In caso di crollo o di inabitabilità causata da eventi che compromettono la staticità degli edifici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale per [...]
Art. 9.  1. L'acquisto degli alloggi è deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruità del prezzo.
Art. 10.  - 11. (Dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ V.3.8 - L.R. 22 maggio 1985, n. 38. - Norme per il controllo statico dei

fabbricati nei Comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici.

 

CAPO I

     NORME PER IL CONTROLLO  DELLE CONDIZIONI STATICHE DEI FABBRICATI

 

Art. 1. 1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli edifici per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e per la pubblica incolumità.

     2. Il piano deve comprendere altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

     3. Le zone individuate con il programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio e manifesti.

 

     Art. 2. 1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l'abitabilità e/o l'agibilità dell'immobile posseduto sotto l'aspetto statico.

     2. Nel caso che il fabbricato comprenda più unità immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione è prodotta congiuntamente a cura dell'amministratore del condominio o di responsabile delegato.

     3. Nel caso che il fabbricato sia munito di certificato di abitabilità e/o di agibilità rilasciato dal Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato stesso.

 

     Art. 3. 1. Il Sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere provvedimenti di competenza atti, a salvaguardare la pubblica incolumità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 4. 1. Gli uffici del Genio Civile, a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.

     2. I comuni non in grado di far fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di specifico incarico.

 

     Art. 5. 1. A carico degli inadempimenti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le penalità di legge.

 

     Art. 6. 1. Per le spese necessarie all'attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.

     2. Per ottenere il contributo, i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita pressa la tesoreria comunale, con destinazione vincolata, il 50% dopo la rendicontazione delle spese sostenute.

 

     Art. 7. 1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorità, ai Comuni che si sostituiscono ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

 

CAPO II

INTERVENTI IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI

 

     Art. 8. 1. In caso di crollo o di inabitabilità causata da eventi che compromettono la staticità degli edifici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale per l'acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a sgombero.

     2. Al Comune di Castellaneta è assegnato un contributo di L. 1.800.000.000 per l'acquisto di alloggi ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9. 1. L'acquisto degli alloggi è deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruità del prezzo.

     2. Gli alloggi sono concessi in locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per l'eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del primo comma, punta a), dell'art. 6 della L.R. 20 dicembre 1984, n. 54..

     3. Il Comune è tenuto preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.

 

CAPO III

PROVVIDENZE FINANZIARIE

 

     Art. 10. - 11. (Dichiarazione di urgenza). - (Omissis).