§ V.2.15 - L.R. 23 gennaio 1996, n. 3.
Adeguamento canoni di locazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:23/01/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova determinazione da [...]


§ V.2.15 - L.R. 23 gennaio 1996, n. 3. [1]

Adeguamento canoni di locazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

(B.U. 24 gennaio 1996, n. 9).

 

Art. 1.

     1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova determinazione da parte degli enti gestori, in via provvisoria, in attesa della revisione generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari e agli alloggi, è aumentato nella misura del trenta per cento di quello fissato dalla medesima legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.

     1 bis. Il comma 1 non tarova applicazione qualora il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), così come modificato dal comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 [2].

     2. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978, n. 392, né essere inferiori a lire 25 mila.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delibera della Giunta regionale n. 2316 del 5 giugno 1995 cessa di produrre i suoi effetti; eventuali eccedenze rispetto ai canoni determinati ai sensi del precedente comma 1 corrisposte dagli assegnatari nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sono computate quali anticipazioni sugli aumenti di cui alla presente legge.

     4. Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a quelli prodotti dalla presente legge.

     5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi ERP e gli enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal 27 novembre 1995.

     6. La normativa prevista dall'art. 23 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 è applicata con abrogazione del comma 3 a tutti coloro che occupano l'alloggio senza titolo alla data del 30 giugno 1994, semprecchè l'occupazione non ha sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 7 aprile 2014, n. 10.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 23.