§ V.1.41 - L.R. 7 ottobre 2009, n. 18.
Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:07/10/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 1. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il [...]


§ V.1.41 - L.R. 7 ottobre 2009, n. 18.

Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio).

(B.U. 12 ottobre 2009, n. 159)

 

Art. 1. [1]

[1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), è sostituito dal seguente:

“1. Il CUR è presieduto dall’Assessore all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la rappresentanza di una pluralità di competenze:

a) tre rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;

b) due rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione, d’ intesa tra loro;

d) sette membri designati dal Consiglio regionale;

e) il coordinatore dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;

f) un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale strategica designato dall’ Assessore competente.”.]

 

     Art. 2. [2]

[1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a integrare la composizione del CUR con il rappresentante delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri della provincia Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini professionali della stessa provincia, d’intesa tra loro.]

 

     Art. 3.

1. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), decorrono dalla data di pubblicazione della rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 24 settembre 2009, n. 150.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2012, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2012, n. 22.