§ V.1.10 - L.R. 11 maggio 1990, n. 30 [*].
Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:11/05/1990
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Aree soggette a divieto di modificazione). 1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del «Paesaggio e [...]
Art. 2.  (Interventi ammissibili). 1. Il divieto di cui all'art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di [...]
Art. 3.  (Aree assoggettabili a divieto). 1. Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio e sentita la competente Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta [...]
Art. 4.  (Notifica ai proprietari delle aree). 1. La pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonchè sull'Albo pretorio del Comune interessato e [...]


§ V.1.10 - L.R. 11 maggio 1990, n. 30 [*].

Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico [1].

 

Art. 1. (Aree soggette a divieto di modificazione). 1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del «Paesaggio e dei beni ambientali», quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 1991 [2], è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:

     a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare;

     b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine della linea di battigia;

     c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni, nonchè dal ciglio più elevato delle gravine o lame.

     I torrenti, i corsi d'acqua, le gravine o lame di cui al presente articolo saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

     d) i territori coperti da boschi o macchia mediterranea, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100 metri;

     e) i territori interessati da zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 o individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

     f) i territori relativi alle zone di interesse archeologico;

     g) i parchi e le riserve regionali o comunali nonchè la relativa fascia di protezione esterna prevista dal piano di istituzione.

 

     Art. 2. (Interventi ammissibili). 1. Il divieto di cui all'art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio delle attività agro-silvo- pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi nonchè opere di sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di materiale litoide finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di apposito progetto presentato agli organi stessi.

     2. L'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 è consentita nelle zone «A» e «B» previste dagli strumenti urbanistici.

     Nelle zone «C», nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) formalmente e regolarmente presentati alla data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione (P.p.a.) approvati alla stessa data.

     Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati e piani di lottizzazione) dovranno, però, essere sottoposti a preventivo parere del C.U.R. per l'accertamento di non contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.

     Detto parere deve essere reso entro novanta giorni dalla data di richiesta.

     Sono, comunque, precluse ai suddetti interventi le aree comprese nei territori di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 della L.R. 11 maggio 1990, n. 30 [3]a.

     3. Nelle aree boscate od interessate da macchia mediterranea, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure purchè gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 100 metri.

     Per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione è quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate [4].

     4. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dalla Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti e indiretti del progetto dell'opera sui diversi fattori quali: l'uomo, il suolo, la fauna, la flora, l'acqua, l'aria, il paesaggio e previo parere favorevole del Comitato urbanistico regionale.

     5. Lo studio di impatto ambientale deve comprendere:

     a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;

     b) la descrizione dell'opera proposta, considerata specialmente in rapporto alle sue finalità ed ai riflessi nella economia locale;

     c) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto con indicazioni della natura e della qualità dei materiali;

     d) la descrizione dei probabili effetti del progetto sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi.

     6. La realizzazione di tutte le opere è comunque subordinata al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ove le relative aree sono soggette al vincolo paesaggistico di cui alla stessa legge [3].

 

     Art. 3. (Aree assoggettabili a divieto). 1. Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio e sentita la competente Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere individuate aree non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 della presente legge e di particolare pregio ambientale, considerate come tali nelle fasi di elaborazione del PUTT del «Paesaggio e dei beni ambientali», nei quali si applicano le norme della presente legge.

     2. Il decreto di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dal 2° comma precedente art. 2, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti ed interessate da piani attuativi anche se approvati.

 

     Art. 4. (Notifica ai proprietari delle aree). 1. La pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonchè sull'Albo pretorio del Comune interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno all'individuazione delle aree su mappe catastali, costituisce a tutti gli effetti notifica ai proprietari interessati.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] BUR n. 98 suppl. del 5 giugno 1990; il testo aggiornato della presente legge coordinato con le modifiche recate dalla L.R. 11 febbraio 1991, n. 2 è pubblicato nel BUR n. 32 suppl. del 20 febbraio 1991.

[1] Per effetto dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 2, le norme di cui alla presente legge sono state prorogate fino alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali», già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 maggio 1997. L'art. 1 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 2, ha prorogato ulteriormente le stesse norme sempre fino alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali» e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1998. L'art. 12 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17, adottando lo stesso provvedimento, sposta la vigenza delle presenti norme fino alla data del 31 dicembre 1999.

[2] Data modificata dalla L.R. 11-2-1991, n. 2, art. 1.

[3]3a Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 9 agosto 1993, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 5 febbraio 1993, n. 2.

[3] Così modificato dalla L.R. 11-2-1991, n. 2, art. 2.