§ V.1.6 - L.R. 13 maggio 1985, n. 26. - Primi adempimenti regionali in
materia di controllo, dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive [*] .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:13/05/1985
Numero:26


Sommario
Art. 1.  La presente legge contiene norme attuative della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 2.  Sono variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:
Art. 3.  1 Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 55 della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, possono adottare [...]
Art. 4.  Per gli insediamenti ricadenti nelle zone sismiche i Comuni, in sede di variante, si adegueranno alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei LL.PP. di cui all'art. 35, 4° comma, della [...]
Art. 5.  Le procedure per l'approvazione delle varianti sono quelle della L.R. n. 56 del 1980; non è richiesta l'approvazione regionale nel caso in cui la variante si configuri come Piano particolareggiato [...]
Art. 6.  Il programma finanziario va compilato con riferimento ai prezzi di mercato delle opere di urbanizzazione previste dalla variante sulla base di progettazioni di massima delle stesse e con previsioni [...]
Art. 7.  La definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 29, lettera g), della legge n. 47 del 1985 deve essere effettuata con specifico riferimento al programma finanziario per ciascun [...]
Art. 8.  I soggetti di cui all'art. 31, 1° e 3° comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per ottenere il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, oltre al [...]
Art. 9.  Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria è pari a quello determinato dal Comune in base alle LL.RR. 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 [...]
Art. 10.  Ai fini della concessione in sanatoria il contributo per opere di urbanizzazione determinato dall'art. 9 è ridotto di un ulteriore 50% per le opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 e [...]
Art. 11.  Fino all'emanazione del testo unico delle leggi regionali per la disciplina urbanistica, l'approvazione degli strumenti attuativi che non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici generali, [...]
Art. 12.  Con variazione del bilancio di previsione 1985 sarà istituito apposito capitolo per la concessione di contributi ai Comuni per la redazione delle varianti previste dalla presente legge.


§ V.1.6 - L.R. 13 maggio 1985, n. 26. - Primi adempimenti regionali in

materia di controllo, dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive [*] [1].

 

Art. 1. La presente legge contiene norme attuative della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47.

 

     Art. 2. Sono variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

     a) il mutamento della destinazione d'uso dell'edificio o di una parte di esso, superficie almeno al 50% della superficie utile;

     b) l'aumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc., oltre il 10% per edifici da 501 a 1.000 mc., oltre il 5% per edifici da 1.001 a 5.000 mc., oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5.000 mc. spetto a quella del progetto approvato, ovvero l'aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 5% per edifici da 301 a 1.500 mq. e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle presenti disposizioni la superficie del solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai d'interpiano e di quello di copertura;

     c) le modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonché di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell'edificio in relazione all'area di pertinenza;

     d) il mutamento sostanziale delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del D.M. 2 luglio 1981.

 

     Art. 3. 1 Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 55 della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, possono adottare specifica variante di recupero.

     2. Per l'adozione della variante di cui al primo comma i Comuni, entro la data del 30 aprile 1987, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

     3. L'adozione della variante è obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati nonché per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od edificabili in base allo strumento urbanistico vigente, oppure insistenti su aree destinate, successivamente alla realizzazione degli insediamenti abusivi stessi, ad edifici pubblici od a spazi pubblici.

     4. La variante di recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve essere redatta in conformità a quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della L.R. 21 maggio 1980, n. 56.

     5. Nell'ambito delle aree oggetto della variante di recupero possono essere previsti soltanto gli edifici, e le altre opere, ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché nuovi volumi soltanto se destinati ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

     6. Nel caso di comprovate necessità, le aree da destinare ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere localizzate all'esterno delle aree perimetrate [1] bis.

 

     Art. 4. Per gli insediamenti ricadenti nelle zone sismiche i Comuni, in sede di variante, si adegueranno alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei LL.PP. di cui all'art. 35, 4° comma, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e la perimetrazione deve essere effettuata sulla base della verifica della consistenza geotecnica dei suoli.

 

     Art. 5. Le procedure per l'approvazione delle varianti sono quelle della L.R. n. 56 del 1980; non è richiesta l'approvazione regionale nel caso in cui la variante si configuri come Piano particolareggiato conforme allo strumento urbanistico generale vigente.

     Non è consentito, in sede di formazione della variante, localizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree che negli strumenti urbanistici vigenti risultano destinate a residenza.

     Ove prescritto dalla variante, il comparto verrà formato secondo la disciplina dell'art. 15 della L.R. n. 6 del 1979 e successive modificazioni.

     I Comuni, nella formazione delle varianti, devono adeguarsi ai principi fondamentali dell'art. 29, 1° comma, della legge n. 47 del 1985.

     Non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985.

 

     Art. 6. Il programma finanziario va compilato con riferimento ai prezzi di mercato delle opere di urbanizzazione previste dalla variante sulla base di progettazioni di massima delle stesse e con previsioni pluriennali.

 

     Art. 7. La definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 29, lettera g), della legge n. 47 del 1985 deve essere effettuata con specifico riferimento al programma finanziario per ciascun insediamento secondo le modalità previste dalla L.R. n. 6 del 1979, e successive modificazioni.

 

     Art. 8. I soggetti di cui all'art. 31, 1° e 3° comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per ottenere il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.

 

     Art. 9. Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria è pari a quello determinato dal Comune in base alle LL.RR. 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 ottobre 1979, n. 66.

     Tale contributo è ridotto del 50% per le costruzioni a carattere residenziale che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria, anche se trattasi di costruzioni non ultimate e non ancora abitabili purché non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. Nelle zone agricole, la determinazione del contributo di urbanizzazione, se dovuto, è effettuata mediante la media del contributo applicato nelle zone di espansione, ridotta del 50% purché le costruzioni non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969.

     L'abbattimento degli oneri, di cui al comma precedente, è altresì consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie od impianti, pubblici destinati ad attività sportive, culturali o sanatorie o ad opere religiose od al servizio del culto, nonché ad attività industriale, artigianale o turistico-ricettiva, con superficie utile non superiore a mq. 750.

 

     Art. 10. Ai fini della concessione in sanatoria il contributo per opere di urbanizzazione determinato dall'art. 9 è ridotto di un ulteriore 50% per le opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, sempre che le opere di urbanizzazione non siano state eseguite a cura e spese degli interessati.

     A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.

 

     Art. 11. Fino all'emanazione del testo unico delle leggi regionali per la disciplina urbanistica, l'approvazione degli strumenti attuativi che non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi, è di competenza dei Comuni secondo le procedure della L.R. n. 56 del 1980.

 

     Art. 12. Con variazione del bilancio di previsione 1985 sarà istituito apposito capitolo per la concessione di contributi ai Comuni per la redazione delle varianti previste dalla presente legge.

 

 


[*] BUR n. 61 suppl. del 20 maggio 1985.

[1] Vedi anche la L.R. 11 maggio 1990, n. 26 riportata al § V.1.9.

[1]1 bis Art. così sostituito dalla L.R. n. 40 del 23 dicembre 1986, art. 1 riportata al § V.1.8.