§ V.1.1 - L.R. 20 agosto 1974, n. 31.
Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:20/08/1974
Numero:31


Sommario
Art. 1.  La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica [...]
Art. 2.  Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi [...]
Art. 3.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2 L.R. 20 agosto 1974, n. 31 e fissa termini entro i quali dovranno [...]
Art. 4.  I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5.  Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. [...]
Art. 6.  In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente art. 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento [...]
Art. 7.  L'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.
Art. 8.  - 9. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ V.1.1 - L.R. 20 agosto 1974, n. 31. [1]

Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici

(B.U. 22 agosto 1974, n. 26 straord.)

 

Art. 1. La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonchè dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti.

     Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

     a) 100% per la redazione dei piani regolatori intercomunali e dei piani regolatori generali, nonchè dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.

     b) 70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2 L.R. 20 agosto 1974, n. 31 e fissa termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a quattro anni [2].

     Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati.

 

     Art. 4. I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.

     L'erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani regolatori generali (PRG) viene così disposta:

     a) 80 per cento all'adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del PRG;

     b) 20 per cento all'approvazione definitiva del PRG [3].

     L’erogazione dei contributi concessi per la redazione dei piani urbanistici generali (PUG) è così disposta:

a) 40 per cento all’adozione del documento programmatico preliminare;

b) 30 per cento all’adozione del PUG;

c) 30 per cento all’approvazione del PUG [4].

     Per detti piani, il termine di cui al primo comma dell’articolo 3 deve essere riferito a ciascun provvedimento di cui alle lettere a), b) e c) [5].

 

     Art. 5. Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario ad acta per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP..

 

     Art. 6. In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente art. 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

     In tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974.

 

     Art. 7. L'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

 

     Art. 8. - 9. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] Modificata dalla L.R. n. 47 del 28 maggio 1975.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 ottobre 2016, n. 28.

[3] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

[4] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.

[5] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.