§ IV.7.R/14 - R.R. 20 luglio 2011, n. 18.
Misure urgenti per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:20/07/2011
Numero:18


Sommario
Art. 1. 1. L’art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato:


§ IV.7.R/14 - R.R. 20 luglio 2011, n. 18.

Misure urgenti per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005”.

(B.U. 26 luglio 2011, n. 117)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

 

Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n.22;

 

Visto il Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 21

 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 19 luglio 2011;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1.

1. L’art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato:

 

dopo le parole “Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).” sono inserite le seguenti parole:

 

“Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro l’esercizio a regime gli indicatori previsti dall’art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. C) Effetti Occupazionali è consentito il differimento del termine per l’attivazione degli stessi entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera C) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime”.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.