§ IV.7.25 - L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Modifiche alla Legge regionale 14 giugno 1996, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:03/03/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Nella legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola "titolare" questa va sostituita con l'espressione "la persona fisica titolare di autorizzazione".
Artt. 2. - 7. 
Art. 8. 
Art. 9.     
Art. 17.      1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.
Art. 18.      1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1996, sarà espletato [...]


§ IV.7.25 - L.R. 3 marzo 1998, n. 10. [1]

Modifiche alla Legge regionale 14 giugno 1996, n. 8.

(B.U. 3 marzo 1998, n. 23).

 

Art. 1.

     1. Nella legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola "titolare" questa va sostituita con l'espressione "la persona fisica titolare di autorizzazione".

 

          Artt. 2. - 7. [2]

 

     Art. 8. [3]

 

     Art. 9.

     1. [4].

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:

     a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996;

     b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 o di cui al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650;

     c) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;

     d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

     e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

     3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici.

     4. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività di una sola agenzia di viaggio e turismo.

     5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all'Assessorato regionale al turismo l'eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell'esercizio dell'attività dell'agenzia.

 

     Artt. 10. - 16. [5]

 

     Art. 17.

     1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 18.

     1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1996, sarà espletato con le procedure e modalità già deliberate dalla Giunta regionale e con la Commissione giudicatrice prevista all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, con l'esclusione da componenti della stessa dell'Assessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione consiliare permanente.

     2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore del Settore turismo o suo delegato.

     3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il segretario della stessa viene nominato un supplente.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 15 novembre 2007, n. 34.

[2] Modificano gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della L.R. 14 giugno 1996, n. 8.

[3] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 14 giugno 1996, n. 8.

[4] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 14 giugno 1996, n. 8.

[5] Modificano gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 17, e 18 della L.R. 14 giugno 1996, n. 8.