§ IV.7.17 - Legge regionale 11 maggio 1990, n. 27.
Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/05/1990
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Riconoscimento delle associazioni turistiche pro-loco). 1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto e dell'articolo 2 della L.R. 16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento [...]
Art. 2.  (Compiti delle associazioni turistiche pro-loco). 1.Le associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:
Art. 3.  (Istituzione dell'albo regionale). 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale al Turismo l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di [...]
Art. 4.  (Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale). 1. Ai fini della iscrizione della Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:
Art. 5.  (Procedure per l'iscrizione all'albo regionale). 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare, entro 60 giorni dall'inizio [...]
Art. 6.  (Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale). 1. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:
Art. 7.  (Accesso ai contributi). 1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare [...]
Art. 8.  (Criteri per l'assegnazione dei contributi). 1. La misura del contributo proposto viene determinata dall'Assessorato regionale al Turismo in base ai seguenti criteri:
Art. 9.  (Rapporti di collaborazione). 1. L'associazione turistica pro- loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'A.P.T. [...]
Art. 10.  (Controllo e vigilanza). 1. Le modifiche allo Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività nonchè l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati [...]
Art. 11.  (Sospensione e cancellazione). 1. Qualora a seguito della verifica di cui all' articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi [...]
Art. 12.  (Destinazione dei beni in caso di scioglimento). 1. In caso di scioglimento dell'associazione turistica Pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme, del [...]
Art. 13.  (Abrogazione). 1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la L.R. 28 agosto 1979, n. 51.
Art. 14.  (Norma transitoria). 1. Le associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R. 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di [...]
Art. 15.  (Norma finanziaria) (Omissis).


§ IV.7.17 - Legge regionale 11 maggio 1990, n. 27. [1]

Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51.

(B.U. 4 giugno 1990, n. 97 suppl.)

 

Art. 1. (Riconoscimento delle associazioni turistiche pro-loco). 1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto e dell'articolo 2 della L.R. 16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento dell'amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turistiche pro-loco quali strumenti di base dell'attività turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.

 

     Art. 2. (Compiti delle associazioni turistiche pro-loco). 1.Le associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di:

     a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco;

     b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località;

     c) richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;

     d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l'ulteriore affermazione turistica della località;

     e) fornire assistenza ed informazioni ai turisti.

 

     Art. 3. (Istituzione dell'albo regionale). 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale al Turismo l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'albo di cui alla L.R. 28 agosto 1979,n. 51.

     2. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

     3. L'albo regionale è pubblicato all'inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

     Art. 4. (Condizioni per l'iscrizione all'albo regionale). 1. Ai fini della iscrizione della Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

     a) [che l'associazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 28 ovvero in un Comune in cui operi un ufficio di informazione e Assistenza Turistica (IAT) costituito dall'A.P.T.] [2];

     b) che nella località in cui è costituita l'associazione turistica pro-loco non esista altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;

     c) che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possegga, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

     d) che la costituzione dell'associazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;

     e) che lo Statuto dell'associazione tufistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo «statuto-tipo» approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;

     f) che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;

     g) che le località rientranti nell'ambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali da giustificarne il riconoscimento.

 

     Art. 5. (Procedure per l'iscrizione all'albo regionale). 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante protempore, corredata di copia autenticata dall'atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attività che l'associazione intende svolgere, unitamente al parere dell'Unione Nazionale delle Pro-Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) - Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al Turismo.

     2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato all'Assessorato regionale al Turismo.

     3. Trascorso tale termine, il parere dell'A.P.T. o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e l'Assessorato regionale al Turismo provvede agli adempimenti di competenza.

 

     Art. 6. (Effetti derivanti dall'iscrizione all'albo regionale). 1. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

     a) la designazione del rappresentante delle associazioni turistiche nelle AA.P.T. ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 28;

     b) l'uso della denominazione I.A.T. da parte degli Uffici di Informazione di cui al secondo comma dell'art. 9 della predetta L.R. 16.5.1985, n. 28 qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e l'A.P.T. competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione;

     c) l'assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.

 

     Art. 7. (Accesso ai contributi). 1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco, iscritte all'albo regionale, devono inoltrare all'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all'anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all'Assessorato regionale al Turismo.

     2. L'A.P.T. o, in mancanza, il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all'Assessorato regionale al Turismo. Trascorso tale termine, l'Assessorato regionale al Turismo provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo.

     3. La concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte all'albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, entro il primo semestre di ogni anno.

 

     Art. 8. (Criteri per l'assegnazione dei contributi). 1. La misura del contributo proposto viene determinata dall'Assessorato regionale al Turismo in base ai seguenti criteri:

     a) entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate;

     b) ricettività e frequentazione turistica della località;

     c) numero degli abitanti del Comune di appartenenza;

     d) indicazione dell'A.P.T. competente o, in mancanza, del Comune e dell'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale.

 

     Art. 9. (Rapporti di collaborazione). 1. L'associazione turistica pro- loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune.

     2. A tal fine:

     a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera;

     b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località;

     c) promuove e gestisce Uffici Informazioni facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dell'art. 9 della L.R. 16.5.1985, n. 28, previo nulla-osta della Regione e d'intesa con l'A.P.T. competente territorialmente qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale;

     d) predispone e trasmette all'A.P.T. il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell'anno con il concorso finanziario di altri enti locali.

     3. Qualora l'associazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta L.R. 16.5.1985, n. 28, l'attività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha sede l'associazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all'Assessorato al turismo.

 

     Art. 10. (Controllo e vigilanza). 1. Le modifiche allo Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull'attività nonchè l'atto di scioglimento dell'associazione sono inviati all'Assessorato regionale al Turismo per il tramite dell'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, del Comune.

     2. L'Assessorato regionale al Turismo e l'A.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con l'U.N.P.L.I. - Delegazione regionale, operano presso la sede dell'Associazione pro-loco verifiche attinenti:

     a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge;

     b) la conformità delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro-loco allo Statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale;

     c) il funzionamento degli organi sociali;

     d) la corretta attività gestionale.

     3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.

 

     Art. 11. (Sospensione e cancellazione). 1. Qualora a seguito della verifica di cui all' articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell'Assessore al Turismo, dispone la sospensione dell'Associazione dall'albo regionale.

     2. La sospensione è preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dell'assegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell'associazione proloco interessata.

     3. Nel caso in cui l'associazione pro-loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall'albo regionale.

 

     Art. 12. (Destinazione dei beni in caso di scioglimento). 1. In caso di scioglimento dell'associazione turistica Pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme, del codice civile, i beni acquisiti dall'associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici sono devoluti all'A.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l'associazione ha sede.

 

     Art. 13. (Abrogazione). 1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la L.R. 28 agosto 1979, n. 51.

 

     Art. 14. (Norma transitoria). 1. Le associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte all'albo regionale ai sensi della L.R. 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Le competenze dell'A.P.T. di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) fino alla soppressione degli stessi.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria) (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 11 giugno 2018, n. 25.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2013, n. 34.